Cassazione Penale, Sentenza n. 15454/2024 del 15/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano il decreto del 28/11/2023 della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato il decreto del Tribunale di Pescara (12/05/2011) che rigettava la richiesta di revoca della confisca di un immobile intestato per il 50% ai coniugi. La difesa chiedeva l'annullamento per violazione di legge e vizio della motivazione, invocando come novità la sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 che aveva dichiarato l'illegittimità di parti della disciplina sulle misure di prevenzione (in particolare riguardo ad alcune fattispecie della legge 1423/1956 poi confluite nel d.lgs. 159/2011). I ricorrenti hanno inoltre prodotto una sentenza di assoluzione e altri atti in sede di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. Ha ritenuto che il Tribunale di Pescara e la Corte d'appello avessero correttamente valutato i fatti e che la confisca fosse fondata sul profilo di "pericolosità generica" (art. 1 lett. b) d.lgs. n.159/2011) non toccato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui, quando la confisca è basata su un "doppio titolo" (lett. a e lett. b), la revoca non è automatica se il titolo sopravvissuto (lett. b) è autonomo e sufficiente a giustificare l'ablazione. La produzione in cassazione della sentenza di assoluzione è stata ritenuta inammissibile come nuova prova. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione (cassa delle ammende) di euro 3.000 ciascuno ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle misure di prevenzione)
art. 1 (lett. a e lett. b), art. 4 comma 1 lett. c, art. 10 comma 3, art. 28
La Corte ha applicato la distinzione tra le categorie soggettive previste dalle lett. a) e b) e ha ritenuto che la declaratoria di incostituzionalità non abbia inciso sull'applicabilità della lett. b) quando essa sia autonoma e autosufficiente a giustificare la confisca
legge 27 dicembre 1956, n. 1423
art. 1, art. 4 (richiamata nella normativa successiva)
La normativa originaria è stata in parte dichiarata incostituzionale dalla Corte costituzionale ma parte del suo contenuto è stato trasfuso nel d.lgs. 159/2011; la sentenza n. 24/2019 ha colpito alcune parti ma non la disciplina applicabile ai casi riconducibili alla lett. b)
Corte costituzionale, sentenza n. 24 del 2019
declaratoria di illegittimità dell'art. 1 legge n. 1423/1956 (nel testo vigente) e di parti dell'art. 4 d.lgs. n. 159/2011
La Corte costituzionale ha limitato l'ambito applicativo delle misure di prevenzione imponendo criteri interpretativi rigorosi (triplice requisito: delitti commessi abitualmente; profitti effettivi; profitti costituiscano reddito principale o componente significativa), ma non ha dichiarato l'illegittimità della lett. b) del d.lgs. 159/2011 nella sua interezza
Sezioni Unite Corte di Cassazione, sent. n. 3513 del 16/12/2021 (Fiorentino)
Stabilisce che, nei casi di "doppio titolo" (lett. a e lett. b), il giudice della revocazione deve verificare se il titolo basato sulla lett. b) sia autonomo e sufficiente; la Corte di cassazione non è tenuta ad annullare con rinvio il provvedimento quando il provvedimento originario sia stato adottato nel contraddittorio e abbia motivazione ritenuta adeguata
Consente la condanna alle spese per i ricorsi dichiarati inammissibili e la correlata applicazione di sanzioni per l'abuso del diritto di impugnazione (cassa delle ammende)
Massime di principio
- Se una confisca è stata motivata sia sulla base della lett. a) sia sulla base della lett. b) dell'art. 1 d.lgs. 159/2011 (doppio titolo), la revoca non è automatica se la parte residua (lett. b) è autonoma e sufficiente a giustificare l'ablazione.
- La sentenza della Corte costituzionale n. 24/2019 ha ristretto l'ambito applicativo delle misure di prevenzione richiedendo prova puntuale del "triplice requisito" per l'inquadramento nella fattispecie di cui alla lett. b); tuttavia, se il provvedimento di confisca già contiene elementi di fatto specifici che dimostrano la sussistenza di tali requisiti, la declaratoria non determina di per sé la revoca.
- In Cassazione è ammesso ricorso per violazione di legge; i rilievi sulla motivazione possono essere limitati dalla normativa speciale (es. art. 10, comma 3 d.lgs. 159/2011). Non è possibile introdurre nuovi documenti/prove se non in casi eccezionali e secondo i limiti dettati dalla giurisprudenza.
- La produzione in sede di legittimità di sentenze di merito o atti non esibiti in precedenti gradi è ammissibile solo se il documento non poteva essere prodotto prima e non costituisce nuova prova che richieda riesame del merito; altrimenti è rilevata come inammissibile.
- Chi propone ricorsi manifestamente infondati o che risultano inammissibili può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni per abuso di impugnazione (cassa delle ammende).
- Quando il provvedimento di confisca è stato adottato prima dell'entrata in vigore di una nuova disciplina, l'applicabilità delle norme di revisione deve essere valutata in base alla giurisprudenza di legittimità che definisce i limiti di applicazione della nuova normativa a procedimenti originatisi anteriormente.
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