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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09698/2026 del 15/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (committente)

La controversia

Una impresa individuale aveva ricevuto da una società una richiesta di preventivo per la fornitura di due vetri, da realizzare secondo un disegno allegato alla richiesta. I vetri venivano consegnati, ma la società committente non ne pagava il prezzo; la fornitrice otteneva quindi decreto ingiuntivo, poi opposto. In opposizione la società deduceva che i vetri non erano idonei all’installazione prevista, perché avrebbero dovuto rispettare la normativa UNI 7697 in materia di sicurezza, trattandosi di vetri destinati a un condominio, e chiedeva la risoluzione del rapporto per grave inadempimento della fornitrice. Il giudice di pace accoglieva l’opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e dichiarava risolto il contratto; il tribunale confermava. La fornitrice ricorreva per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. per errata interpretazione del contratto e dell’oggetto della fornitura; 2) violazione dell’art. 1175 c.c. per erronea valutazione della buona fede nella fase delle trattative, sostenendo di non essere stata informata della destinazione e delle caratteristiche richieste dei vetri; 3) violazione dell’art. 1492, comma 3, c.c. perché la risoluzione sarebbe stata comunque preclusa dal danneggiamento/perimento dei vetri imputato all’acquirente; 4) violazione dell’art. 1460 c.c., per avere il tribunale ritenuto risolto il contratto nonostante il corretto adempimento della fornitrice e l’asserita insussistenza dell’obbligo di trattamento termico del vetro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il quarto motivo, trattandosi di censure che si limitavano a contrapporre una diversa lettura del contratto e delle risultanze tecniche a quella accolta dai giudici di merito, senza indicare specificamente la violazione dei canoni ermeneutici né un fatto storico decisivo omesso; ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la questione della violazione di buona fede non risultava trattata nella sentenza impugnata e non era stata indicata la sua tempestiva deduzione nel giudizio di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha chiarito che l’art. 1492, comma 3, c.c. preclude la risoluzione solo quando la restituzione della cosa sia impossibile senza colpa del venditore, mentre nel caso concreto l’asserita assoluta inutilizzabilità dei vetri era rimasta una mera allegazione della ricorrente; la perdita di valore residuo non equivale a perimento fisico e non basta, di per sé, a escludere l’azione di risoluzione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Per denunciare in cassazione un errore nell’interpretazione contrattuale non basta richiamare in astratto i canoni ermeneutici: occorre indicare in modo specifico quali regole siano state violate e in che punto il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammessa la sola contrapposizione di una diversa lettura plausibile del contratto.

  • art. 1175 c.c.

    La correttezza e la buona fede nelle trattative devono essere valutate ex ante, con riferimento alla fase di scambio della proposta e dell’accettazione, non ex post sulla base delle contestazioni formulate nel giudizio.

  • art. 1460 c.c.

    La censura è stata evocata dalla ricorrente per sostenere il corretto adempimento del fornitore, ma la Corte non vi ha attribuito autonoma decisività, perché la doglianza si risolveva in una contestazione di merito sull’interpretazione del contratto e dell’obbligo di trattamento del vetro.

  • art. 1492, comma 3, c.c.

    "Se la cosa consegnata è perita in conseguenza dei vizi, il compratore ha diritto alla risoluzione del contratto; se invece è perita per caso fortuito o per colpa del compratore, o se questi l’ha alienata o trasformata, egli non può domandare che la riduzione del prezzo"

    La preclusione alla risoluzione opera solo quando il perimento o la trasformazione rendano impossibile la restituzione senza colpa del venditore; le ipotesi previste dalla norma sono tassative e non sono estensibili analogicamente. Il danneggiamento può rilevare solo se equivale a perimento, cioè se rende il bene del tutto inservibile, ma tale circostanza deve essere specificamente provata e non può restare una semplice allegazione.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    È il parametro di deduzione dei vizi di violazione di legge richiamati nei motivi, ma la loro deducibilità in cassazione resta subordinata a una censura effettivamente corretta nei contenuti.

  • art. 360, primo comma, n. 5), c.p.c.

    L’omesso esame di fatti decisivi può essere denunciato solo individuando un preciso fatto storico, oggetto di contraddittorio, decisivo e realmente non considerato dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato quale parametro dell’ulteriore contributo unificato dovuto in conseguenza del rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la censura sull’interpretazione di un contratto è inammissibile se si limita a proporre una lettura alternativa del testo negoziale senza indicare specificamente i canoni ermeneutici violati e il modo in cui il giudice di merito se ne sia discostato.
  • La valutazione della buona fede e correttezza nelle trattative va compiuta con riferimento al momento genetico del rapporto e non sulla base di allegazioni o contestazioni emerse solo successivamente nel contenzioso.
  • Le ipotesi che, ai sensi dell’art. 1492, comma 3, c.c., precludono la risoluzione per vizi della cosa sono tassative; la mera perdita di valore residuo non equivale al perimento del bene e non basta a escludere l’azione di risoluzione.
  • Il danneggiamento del bene compravenduto può assumere rilevanza solo se integra, in concreto e con prova specifica, una situazione di totale inservibilità assimilabile al perimento; in difetto, resta esperibile la risoluzione per vizi.
  • La denuncia del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e omesso dal giudice, non essendo sufficiente contestare l’apprezzamento delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica.

Come è indicizzato

MaterieCompravenditaImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaNullità

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