Cassazione Penale, Sentenza n. 15879/2025 del 24/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro del 17/10/2024 che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Crotone del 15/05/2024. L'interessato chiedeva la revoca o la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere disposta per i reati contestati (artt. 513-bis e 416-bis.1 c.p.). Due i motivi principali: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 275 e 299 c.p.p. per aver ritenuto persistenti le esigenze cautelari senza considerare il lungo tempo trascorso, lo stato di detenzione e il comportamento osservante del detenuto; (2) violazione degli artt. 275, commi 1 e 3, e 416-bis.1 c.p. e vizio di motivazione per non aver sostituito la custodia cautelare in carcere con la custodia domiciliare (in luogo distante dal luogo di commissione) o con il braccialetto elettronico, sostenendo che tali misure meno afflittive sarebbero idonee a soddisfare le esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi: (1) non sono stati indicati elementi nuovi tali da giustificare la sostituzione o revoca della misura; il mero decorso del tempo e il comportamento rispettoso in carcere non sono sufficienti a superare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; il giudice deve valutare elementi concreti e significativi (tipologia del reato, modalità del fatto, risalenza temporale) per ritenere attenuate le esigenze cautelari; (2) per i reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. operano presunzioni rafforzate circa la sussistenza delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della custodia in carcere: spetta alla parte difensiva allegare elementi concreti volti a smentire tali presunzioni. Nel caso di specie i giudici di merito hanno correttamente valutato la gravità dei fatti e il ruolo significativo dell'imputato nel contesto criminale (controllo illecito del mercato ittico), ritenendo insussistenti elementi idonei a dimostrare il suo allontanamento dal contesto criminoso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso rigettato.
Norme richiamate
codice di procedura penale, art. 275 (presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari)
La Corte ricorda che l'art. 275, comma 3, c.p.p. prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari; tale presunzione può essere superata solo mediante rilievo di elementi concreti, attinti dalla fattispecie, dalle modalità del fatto e dalla distanza temporale, e non con il solo decorso del tempo o la condotta osservante del detenuto.
codice di procedura penale, art. 299 comma 1 (revoca o sostituzione della misura)
L'art. 299 c.p.p. disciplina la revoca o sostituzione delle misure cautelari: la Corte evidenzia che la valutazione della persistenza delle esigenze cautelari, in sede di revoca/sostituzione, non può basarsi sul mero tempo trascorso e richiede elementi nuovi o direttamente evincibili dagli atti.
L'art. 292 c.p.p. impone al giudice che applica la custodia cautelare di valutare, tra gli elementi, il tempo trascorso dalla commissione del fatto; la Corte distingue tale valutazione da quella richiesta in sede di revoca/sostituzione e sottolinea che il tempo da solo non produce automatismi nella decisione.
codice penale, art. 416-bis.1 (aggravante - requisiti e conseguenze)
Per i delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 c.p. la dottrina giurisprudenziale e la Corte riconoscono una doppia presunzione relativa: sia circa la sussistenza delle esigenze cautelari sia circa l'adeguatezza della custodia in carcere. Spetta alla difesa fornire elementi concreti che contrastino tali presunzioni.
Norma relativa al reato contestato; la Corte tiene conto della gravità e delle modalità del fatto ai fini della valutazione delle esigenze cautelari, rilevando che la gravità complessiva del quadro indiziario ostava alla sostituzione della misura.
Massime di principio
- Il mero decorso del tempo e la buona condotta carceraria non sono di per sé sufficienti a ottenere la revoca o la sostituzione della custodia in carcere: la difesa deve indicare elementi concreti e novità idonee a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari.
- Per reati aggravati ex art. 416-bis.1 c.p. opera una presunzione rafforzata circa la necessità della custodia in carcere; l'onere probatorio per confutare tale presunzione grava sulla difesa.
- Il giudice che valuta la revoca o la sostituzione deve motivare specificamente perché eventuali circostanze (es. tempo trascorso, comportamento) non incidono sulla sussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento alla tipologia del reato e al contesto criminale.
- Per ottenere misure alternative come la custodia domiciliare in luogo distante o il braccialetto elettronico è necessario dimostrare il concreto allontanamento dal contesto criminoso e l'assenza di rischio di reiterazione o di inquinamento delle prove.
- In sede di impugnazione in Cassazione la verifica è principalmente di diritto (vizi di legge e motivazione); non è sufficiente riaffermare circostanze fattuali già valutate se non si evidenziano errori giuridici o carenze motivazionali rilevanti.
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