Cassazione Civile, Ordinanza n. 30572/2023 del 03/11/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di ripetizione di indebito proposta dal correntista originario, poi proseguita dagli eredi, per ottenere la restituzione di somme addebitate su un conto corrente bancario ritenute illegittime perché derivanti da clausole nulle di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici, rinvio agli usi piazza e applicazione di spese e commissioni di massimo scoperto non pattuite. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva confermato la condanna della banca alla restituzione di euro 161.356,98. Nel ricorso per cassazione la banca ha dedotto: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere il giudice di merito ritenuto provato che il conferimento d'azienda alla società non avesse trasferito il conto corrente nella sua interezza ma solo il saldo; 2) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale ex artt. 1362, 1363, 1366, 1368 e 1369 c.c. per l'interpretazione dell'atto di conferimento e dei relativi allegati; 3) violazione dell'art. 2558 c.c. per avere attribuito al conto corrente natura personale e quindi intrasmissibile con il conferimento d'azienda; 4) violazione dell'art. 2697 c.c. per avere riconosciuto la legittimazione ad agire del correntista senza adeguata prova della persistenza della legittimazione; 5) violazione dell'art. 2946 c.c. e dei principi di Cass. S.U. n. 24418/2010 sulla prescrizione decennale dell'azione di ripetizione, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente rigettato l'eccezione di prescrizione. La banca ha inoltre censurato l'omesso accertamento della natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse anteriori al decennio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi quattro motivi di ricorso, ritenendo che essi mirassero sostanzialmente a una rivalutazione del fatto e dell'interpretazione dell'atto negoziale, attività riservate al giudice di merito. In particolare ha rilevato che: la contestazione sulla portata del conferimento d'azienda involgeva un accertamento fattuale non sindacabile; l'interpretazione dell'atto costitutivo e della perizia era una delle possibili letture plausibili; la decisione di merito si fondava anche su autonome rationes decidendi non utilmente attaccate; i motivi successivi erano dunque privi di interesse. Ha invece accolto il quinto motivo, affermando che, in tema di ripetizione dell'indebito bancario per anatocismo, la prescrizione decennale decorre dalla singola rimessa solo se questa ha natura solutoria, mentre decorre dalla chiusura del conto quando la rimessa è meramente ripristinatoria della provvista. Poiché i giudici di merito non avevano compiuto tale accertamento sulla natura delle rimesse né verificato l'esistenza di un affidamento, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
La violazione è deducibile in cassazione solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti, disattende prove legali o attribuisce piena prova a elementi non valutabili; non quando valuta diversamente le risultanze istruttorie.
La doglianza non può risolversi nella mera contestazione dell'apprezzamento delle prove compiuto dal merito, essendo questo sindacabile solo nei limiti dei vizi processuali tipizzati.
L'interpretazione contrattuale è riservata al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo la violazione dei canoni ermeneutici, non la richiesta di una diversa lettura dell'atto.
L'interpretazione deve tener conto del complesso delle clausole e degli allegati, ma la critica in cassazione non può tradursi in una nuova ricostruzione del contenuto negoziale.
La ricerca della volontà comune delle parti resta apprezzamento di merito, non sostituibile da una lettura alternativa proposta in sede di legittimità.
I canoni ermeneutici invocati possono fondare il controllo di legittimità solo se specificamente violati dal giudice di merito.
La censura è ammissibile solo se indica in modo preciso la deviazione del giudice dai criteri legali di interpretazione.
La successione nei contratti d'azienda opera solo se non è pattuito diversamente; inoltre la valutazione della natura personale o meno del rapporto è rimessa al merito nei limiti del controllo di legittimità.
La parte che eccepisce o afferma un fatto deve provarlo; tuttavia la censura in cassazione non può sostituirsi all'accertamento di merito sul riparto e sulla sufficienza della prova.
L'azione di ripetizione dell'indebito bancario è soggetta a prescrizione decennale, ma il dies a quo va individuato secondo la natura delle rimesse.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4
I motivi sono scrutinati nei limiti del vizio denunciato, ma non possono essere usati per ottenere una rivalutazione del merito o delle prove.
Il ricorso è stato esaminato in camera di consiglio non partecipata secondo il rito semplificato previsto dalla norma.
Cass. S.U. n. 24418/2010
Nell'azione di ripetizione per indebiti addebiti bancari, la prescrizione decorre dalla chiusura del conto per le rimesse ripristinatorie, mentre per le rimesse solutorie decorre dal singolo pagamento.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito rimettere in discussione l'accertamento di fatto del giudice di merito sotto la veste formale della violazione di legge o delle norme sulla prova, salvo che si denunci un uso processualmente scorretto del materiale probatorio nei limiti tipizzati dagli artt. 115 e 116 c.p.c.
- L'interpretazione di un atto negoziale o di conferimento d'azienda è attività riservata al giudice di merito; il sindacato di legittimità è limitato al controllo del rispetto dei canoni ermeneutici e non consente una diversa lettura del testo negoziale.
- Quando una sentenza di merito si fonda su più rationes decidendi autonome e ciascuna sufficiente a sorreggerla, il ricorrente deve censurarle tutte; l'inammissibilità o l'infondatezza di una sola ratio rende privo di interesse l'esame delle altre.
- In tema di ripetizione di indebito bancario per nullità della clausola anatocistica, la prescrizione decennale decorre dalla chiusura del conto solo per le rimesse aventi funzione ripristinatoria della provvista; se la rimessa è solutoria, il termine decorre dal singolo pagamento.
- Per stabilire se l'azione di ripetizione sia prescritta è necessario accertare in concreto la natura delle rimesse anteriori al decennio e l'eventuale esistenza di un affidamento bancario che determini la funzione ripristinatoria delle somme versate.
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