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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09140/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna a 6 anni e 7 mesi di reclusione per cessione di sostanze stupefacenti (cocaina, hashish e marijuana) in concorso e in continuazione. Con il primo motivo deduceva violazione dell'art. 270 c.p.p. e l'inutilizzabilità delle intercettazioni svolte in un diverso procedimento, originariamente relativo a un tentato omicidio, dalle quali era emersa la notitia criminis per il nuovo procedimento. Con il secondo motivo contestava la mancata applicazione della fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 309/1990. Con il terzo motivo censurava il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo osservando che la valutazione sulla indispensabilità delle intercettazioni spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per manifesta illogicità; nel caso concreto la Corte territoriale aveva motivato sulla utilizzabilità delle captazioni e sulla loro idoneità a fondare la nuova notizia di reato e la prosecuzione delle indagini. Quanto al secondo motivo, ha rilevato che la Corte d'appello aveva valorizzato la professionalità, continuità e struttura organizzata dell'attività di spaccio, nonché la prosecuzione dell'attività anche dopo la misura cautelare, escludendo correttamente la lieve entità. Sul terzo motivo, ha reputato legittimo il diniego delle attenuanti generiche per gravità, reiterazione delle condotte e assenza di elementi positivamente valutabili. Essendo il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 270 c.p.p.

    invocato dal ricorrente per sostenere l'inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite in altro procedimento; la decisione richiama però, in concreto, la valutazione di utilizzabilità delle captazioni e la loro rilevanza come notitia criminis nel nuovo procedimento.

  • art. 267 c.p.p.

    la assoluta indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini è rimessa alla valutazione esclusiva del giudice di merito ed è censurabile solo per manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 266 c.p.p.

    richiamato in relazione ai presupposti per la prosecuzione dell'attività tecnica di intercettazione e alla iscrizione di una nuova notizia di reato.

  • art. 73 D.P.R. 309/90

    base della condanna per cessione di stupefacenti; il fatto è stato ritenuto non riconducibile alla lieve entità.

  • art. 73, comma 5, D.P.R. 309/90

    la Corte ha escluso la configurabilità della fattispecie lieve in ragione della professionalità, continuità, organizzazione e ampiezza dell'attività illecita.

  • art. 62-bis c.p.

    il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimamente motivato sulla base della gravità e reiterazione delle condotte e dell'assenza di elementi favorevoli.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 110 c.p.

    richiamato come titolo del concorso di persone nel reato contestato.

  • art. 81 c.p.

    richiamato per la continuazione tra le condotte di cessione di stupefacenti.

  • art. 62-bis c.p.

    utilizzato per il giudizio sulle attenuanti generiche.

Massime di principio

  • In tema di intercettazioni, la valutazione sull'assoluta indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini appartiene al giudice di merito e, in sede di legittimità, può essere censurata solo per manifesta illogicità della motivazione.
  • Le intercettazioni autorizzate in un diverso procedimento possono essere valorizzate come fonte della notitia criminis e per il prosieguo delle indagini, quando il giudice di merito ne accerti la concreta utilizzabilità e la sussistenza dei presupposti di legge.
  • La lieve entità del fatto in materia di stupefacenti va esclusa quando emergano professionalità dell'azione, continuità della condotta, organizzazione strutturata e capacità di soddisfare una pluralità di acquirenti, specie se l'attività prosegue anche dopo misure cautelari.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è sufficientemente motivato quando il giudice valorizzi la gravità del fatto, la reiterazione delle condotte e l'assenza di elementi positivamente apprezzabili.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieIntercettazioniImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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