Parere n. 1581/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11, d.P.R. n. 1199/1971, dalla -OMISSIS-, in persona del l.r.p.t. signora -OMISSIS-, contro il Comune di Bologna per l’annullamento: - del provvedimento del Comune di Bologna -OMISSIS- del 27 aprile 2022, avente ad oggetto “Comunicazione di finita concessione per l’uso dell’immobile di proprietà comunale sito in Bologna, -OMISSIS-”, destinata a negozio in cui essa svolge la propria attività”; - in via subordinata, per quanto occorrer possa, del Regolamento del Patrimonio Immobiliare del Comune di Bologna approvato con deliberazione consiliare rep. N. DC/2020/3 del 23 marzo 2020, nella parte in cui non ha previsto in via transitoria la salvaguardia della efficacia delle concessioni per l’uso dei beni immobili demaniali già rilasciate e in atto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento della comunicazione di finita concessione relativa a un immobile comunale destinato a negozio e, in via subordinata, del Regolamento del Patrimonio Immobiliare del Comune di Bologna nella parte in cui non disciplina transitoriamente le concessioni già in atto.
Esito
La questione giuridica
La ricorrente ha impugnato la comunicazione del Comune di Bologna del 27 aprile 2022, con cui è stata comunicata la finita concessione per l’uso di un immobile comunale nel quale essa svolge attività commerciale, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. In via subordinata ha impugnato il Regolamento del Patrimonio Immobiliare del Comune di Bologna, approvato con deliberazione consiliare del 23 marzo 2020, lamentando l’omessa previsione di una disciplina transitoria a salvaguardia delle concessioni immobiliari già rilasciate e in corso. I motivi dedotti riguardavano la violazione degli artt. 1, 4, 5 e 22 del regolamento comunale, dell’art. 3 della concessione-contratto, dei principi di affidamento e proporzionalità e della parte contrattuale della concessione. Il Comune di Bologna ha proposto opposizione ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo la trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Il ricorso è stato quindi riassunto dinanzi al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, che lo ha deciso con sentenza n. 308/2023, respingendolo.
Il parere
La Sezione ha dichiarato il ricorso straordinario improcedibile per trasposizione, rilevando che l’opposizione del Comune di Bologna era rituale e tempestiva e che il ricorso era stato effettivamente trasposto e riassunto davanti al T.A.R. per l’Emilia-Romagna. L’istanza cautelare è stata assorbita. Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito i motivi relativi alla comunicazione di finita concessione, alla concessione-contratto o al regolamento comunale.
Osservazioni
Trasposizione del ricorso
L’opposizione proposta dal Comune di Bologna ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 è stata ritenuta rituale e tempestiva; poiché il ricorso è stato trasposto e riassunto in sede giurisdizionale davanti al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, il ricorso straordinario è improcedibile.
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata assorbita in ragione della declaratoria di improcedibilità per trasposizione.
Norme richiamate
L’opposizione dell’amministrazione resistente determina la trasposizione del ricorso straordinario in sede giurisdizionale, purché rituale e tempestiva.
La disposizione è richiamata quale base del deposito diretto del ricorso straordinario presso il Consiglio di Stato.
È richiamato quale riferimento dell’atto di costituzione in giudizio mediante il quale il ricorso è stato riassunto davanti al T.A.R. per l’Emilia-Romagna.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione destinataria di un ricorso straordinario propone opposizione in modo rituale e tempestivo ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971 e il ricorso viene effettivamente trasposto e riassunto davanti al giudice amministrativo, il ricorso straordinario deve essere dichiarato improcedibile.
- L’avvenuta trasposizione in sede giurisdizionale assorbe la trattazione dell’istanza cautelare proposta nell’ambito del ricorso straordinario.
Improcedibilità del ricorso straordinario per trasposizione in sede giurisdizionale
Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un’impresa privata contro il Comune di Bologna, relativo alla cessazione di una concessione per l’uso di un immobile comunale destinato a negozio. Il parere è stato richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze.
Oggetto del ricorso
La ricorrente aveva impugnato la comunicazione comunale del 27 aprile 2022 avente a oggetto la finita concessione dell’immobile. In via subordinata aveva impugnato il Regolamento del Patrimonio Immobiliare del Comune di Bologna, approvato con deliberazione consiliare del 23 marzo 2020, nella parte in cui non prevedeva una disciplina transitoria per le concessioni immobiliari già rilasciate e in corso.
Motivi dedotti
La ricorrente aveva denunciato:
- la violazione degli artt. 1, 4, 5 e 22 del Regolamento del Patrimonio Immobiliare comunale;
- la violazione dell’art. 3 della concessione-contratto;
- la violazione dei principi di affidamento e proporzionalità;
- la violazione della parte contrattuale della concessione;
- in via subordinata, l’illegittimità del regolamento comunale per omessa disciplina transitoria a salvaguardia delle concessioni già in atto.
Era stata inoltre proposta istanza cautelare di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati.
Opposizione e trasposizione
Il Comune di Bologna ha proposto opposizione al ricorso straordinario ai sensi dell’art. 10 del d.P.R. n. 1199/1971, chiedendo che la controversia fosse trasferita in sede giurisdizionale. Il Ministero dell’economia e delle finanze ha riferito che il ricorso è stato riassunto davanti al T.A.R. per l’Emilia-Romagna, ove è stato iscritto al n. 702/2022 e deciso con sentenza n. 308/2023 del 17 maggio 2023, che lo ha respinto.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto rituale e tempestiva l’opposizione dell’amministrazione e ha constatato l’avvenuta trasposizione del ricorso in sede giurisdizionale. Per tale ragione non ha esaminato le censure sostanziali relative alla concessione, alla comunicazione di finita concessione o al regolamento comunale.
L’istanza cautelare è stata assorbita. Il ricorso straordinario è stato quindi dichiarato improcedibile per trasposizione.
Conclusione
Il parere non contiene una decisione di merito sulle doglianze della ricorrente: la controversia è stata devoluta al giudice amministrativo a seguito dell’opposizione comunale e il ricorso straordinario non può proseguire autonomamente.
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