Cassazione Penale, Ordinanza n. 33938/2025 del 16/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia. Dal testo emerge che il ricorso riguarda una condanna per resistenza a pubblico ufficiale e per un ulteriore capo di responsabilità (capo 2 non altrimenti specificato), rispetto ai quali la difesa aveva dedotto censure già affrontate nei gradi di merito e aveva chiesto anche la non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte rileva che i motivi replicano doglianze già vagliate e disattese con argomentazioni corrette, coerenti e immuni da incongruenze logiche, e che la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis è manifestamente inconferente alla luce della gravità oggettiva della condotta e dell'intensità del dolo accertate dal giudice di merito.
Norme richiamate
Richiamato per individuare i costituti tipici del reato di resistenza a pubblico ufficiale, anche sotto il profilo soggettivo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è ritenuta non applicabile, per la gravità oggettiva della condotta e l'intensità del dolo.
In caso di inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni economiche previste dalla norma, con condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentiti motivi che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e correttamente disattese dai giudici di merito.
- La richiesta di particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere negata quando il giudice di merito abbia valorizzato la gravità oggettiva della condotta e l'intensità del dolo, elementi incompatibili con la causa di non punibilità.
- Nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, il controllo di legittimità può riguardare anche la tenuta della motivazione sui profili oggettivi e soggettivi del fatto, ma non consente una rivalutazione del merito se la decisione impugnata è logicamente e giuridicamente corretta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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