Cassazione Penale, Sentenza n. 29348/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per usura aggravata (art. 644 cod. pen., con aggravante richiamata come art. 416-bis.1 cod. pen.) per carenze nella valutazione della prova. I principali motivi: (i) vizio di motivazione e violazione di legge nel giudizio di attendibilità della persona offesa (Battaglia Roberto), con contestazione della valutazione soggettiva e oggettiva delle sue dichiarazioni e dei riscontri esterni; (ii) presunto travisamento e conflitto logico rispetto a sentenze di altro procedimento in cui la stessa persona offesa era stata ritenuta inattendibile (richiamo all'art. 238-bis cod. proc. pen. per travisamento delle sentenze versate in atti); (iii) mancata assunzione di prova decisiva e rifiuto della rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 cod. proc. pen.); (iv) errore nella valutazione sull'esclusione dell'aggravante correlata ai rapporti con il clan (dichiarazioni del collaboratore Caterino Massimiliano) e conseguente questione di prescrizione; (v) censure sul trattamento sanzionatorio e sulla motivazione circa l'esclusione di altre aggravanti e il riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in relazione al vizio di motivazione e alla violazione di legge con riguardo all'attendibilità della persona offesa. Ha rilevato che la Corte d'appello non ha svolto il rigoroso esame intrinseco richiesto (precisione, coerenza, costanza, spontaneità) e ha fatto ricorso a riscontri esterni e giustificazioni congetturali che non supplivano alle contraddizioni e alle lacune del dichiarato. Ha inoltre censurato la valutazione di elementi documentali prodotti dalla difesa e il loro scarto con argomentazioni non adeguatamente motivate. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio.
Norme richiamate
Richiamata come aggravante della fattispecie di reato (collegata a soggetti vicini ad associazioni di tipo mafioso o a fattispecie aggravate); nel caso oggetto del ricorso la sua applicazione è stata contestata dal ricorrente e la Corte di Cassazione ha richiamato la necessità di adeguata motivazione sul punto
Norma che punisce il reato di usura; la condanna di primo grado e di appello riguardava il reato di usura aggravata ex art. 644 e aggravazioni connesse
art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen.
Richiamato per spiegare che, sebbene le regole di riscontro previste da tali commi non siano sempre tassative quando la persona offesa è parte civile, le sue dichiarazioni richiedono un vaglio di attendibilità più rigoroso e, se necessario, il riscontro con altri elementi probatori
Citato nella doglianza relativa al presunto travisamento e al conflitto logico tra sentenze in atti di procedimenti diversi; la questione riguarda la rilevanza di precedenti decisioni attinenti alla credibilità di una stessa fonte testimoniale
Norma che disciplina la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; il ricorrente ha contestato il rigetto della richiesta di rinnovazione per mancata valutazione della decisività della prova richiesta
Massime di principio
- Le dichiarazioni della persona offesa, anche se costituente parte civile, possono da sole fondare la condanna, ma necessitano di un vaglio di attendibilità intrinseca più rigoroso rispetto ad altre testimonianze: il giudice deve valutare precisione, coerenza, costanza e spontaneità del racconto prima di cercare riscontri esterni
- Se emergono contraddizioni, omissioni o aggiustamenti successivi nel racconto della persona offesa, il giudice deve motivare compiutamente perché, nonostante tali criticità, ritiene il dichiarato comunque attendibile; spiegazioni generiche o basate su congetture (es. timore non dimostrato) non sono sufficienti
- Sentenze di altri procedimenti che riguardano la stessa fonte di prova e fatti strettamente connessi non possono essere automaticamente considerate irrilevanti: il loro contenuto può incidere sulla valutazione della credibilità e deve essere preso in considerazione e adeguatamente ponderato
- La mancanza di documenti utili all'accusa (es. cambiali) non può essere supplita con spiegazioni apodittiche prive di riscontro; l'onere probatorio grava sull'accusa e le spiegazioni del dichiarante devono essere oggettivamente verificabili
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603) richiede una motivazione puntuale sulla rilevanza e decisività della prova che si chiede di riesaminare; il giudice di merito deve valutare e motivare sul requisito della decisività
- Documenti prodotti successivamente dalla difesa non possono essere automaticamente disattesi con argomentazioni formali (es. non rinvenuti in sede di perquisizione): occorre un accertamento concreto sull'originalità e sul valore probatorio della documentazione
- Errori e carenze nella motivazione in punto di attendibilità e nel trattamento dei riscontri esterni possono portare all'annullamento della decisione e al rinvio per nuovo giudizio; pertanto la motivazione deve essere completa, coerente e non contraddittoria
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