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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03255/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputata avverso una sentenza del GIP del Tribunale di Pescara del 11/06/2024. Dal testo emerge che la sentenza impugnata aveva disposto la confisca ex art. 240-bis c.p. e che, nel contesto di una sentenza di patteggiamento, non era stato riconosciuto il beneficio della particolare tenuità del fatto. La Corte rileva che i motivi dedotti erano manifestamente infondati e comunque diretti a contestare punti già adeguatamente esaminati e disattesi dal giudice di merito con corrette argomentazioni giuridiche. In particolare, il ricorso censurava la disposta confisca e il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto nonostante il patteggiamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto non consentite in sede di legittimità le doglianze proposte, poiché manifestamente infondate e già disattese con motivazione corretta dal giudice di merito. Ha inoltre richiamato l'orientamento secondo cui la declaratoria di particolare tenuità del fatto richiede un apprezzamento di merito ed è incompatibile con la natura del rito di patteggiamento.

Norme richiamate

  • art. 240-bis c.p.

    La confisca disposta dal giudice di merito è stata ritenuta sorretta da congrua e corretta giustificazione; la doglianza difensiva sul punto è stata considerata manifestamente infondata.

  • art. 131-bis c.p.

    La particolare tenuità del fatto, nella lettura richiamata dalla Corte, richiede un apprezzamento di merito sui presupposti applicativi ed è incompatibile con la sentenza di patteggiamento.

  • art. 444 c.p.p.

    La Corte richiama, in relazione al rito di patteggiamento, l'incompatibilità tra tale pronuncia e il riconoscimento della particolare tenuità del fatto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure manifestamente infondate o riproposte contro capi della decisione già esaminati e motivatamente disattesi dal giudice di merito.
  • La confisca può essere censurata in cassazione solo se manchi o sia apparente la motivazione del giudice di merito; se la giustificazione è congrua e corretta, il motivo è infondato.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto presuppone un accertamento di merito sui presupposti applicativi e non si concilia con la natura della sentenza di patteggiamento.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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