Cassazione Penale, Sentenza n. 38891/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Colelli impugnava la conferma della condanna (giudizio abbreviato) per furto consumato di energia elettrica commesso il 9/08/2014, con l'aggravante del mezzo fraudolento (apposizione di un magnete sul contatore) e la diminuente di cui al n.6 dell'art.62 c.p. I motivi di ricorso denunciavano: 1) errata qualificazione giuridica (sosteneva che si sarebbe dovuto configurare il reato di truffa e quindi la necessità della querela); 2) l'apposizione del magnete non sarebbe idonea a integrare l'aggravante del mezzo fraudolento di cui all'art.625, comma 1, n.2 c.p.; 3) sussisterebbe un ragionevole dubbio sull'an della responsabilità che avrebbe imposto l'assoluzione (art.530, comma 2 c.p.); 4) vizi nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (artt.133 e 62-bis c.p.). Parallelamente il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento per prescrizione e la difesa, con memoria, aveva invocato la mancata querela in relazione alla riforma che ha reso il reato procedibile a querela e, in subordine, la prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Ha richiamato la consolidata giurisprudenza (Sez.5, n.19937/15.04.2021, Masucci) secondo cui la collocazione di un magnete sul misuratore integra l'aggravante del mezzo fraudolento per il furto di energia elettrica, mentre non si configura la violenza sulle cose. I motivi relativi al dubbio ragionevole e alla determinazione della pena sono stati ritenuti vaghi/aspecifici e non efficaci a scalfire la motivazione dei giudici di merito. Per effetto dell'inammissibilità del ricorso non è stata nemmeno applicata la norma successiva che ha reso il reato procedibile a querela (si è richiamata la giurisprudenza delle Sezioni Unite sul trattamento dei reati divenuti procedibili a querela nei giudizi pendenti). Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria.
Norme richiamate
Norma che disciplina il reato di furto; la Corte ha confermato la qualificazione del fatto come furto di energia elettrica.
art. 625, comma 1, n.2 cod. pen.
Prevede l'aggravante del mezzo fraudolento; la Corte ha ritenuto che l'apposizione del magnete sul contatore costituisca un "mezzo fraudolento" idoneo ad integrare l'aggravante.
Norma sul motivo di ricorso per cassazione; citata tra le deduzioni di violazione di legge da parte del ricorrente.
Disciplina l'assoluzione per non aver commesso il fatto ovvero per insufficienza di prove; il ricorrente invocava il ragionevole dubbio ai sensi di questa norma, ma la Corte l'ha ritenuto vago e non motivato.
Principi per la determinazione della pena; il ricorrente lamentava errori nella valutazione aggravante/attenuanti, censura non accolta per insufficiente specificazione.
Disciplina le attenuanti generiche; il ricorrente chiedeva il loro riconoscimento, ma i giudici di merito hanno motivato compiutamente la scelta e la Cassazione non ha ravvisato vizi.
Riduzione di pena per riparazione del danno prima del giudizio; i giudici di merito hanno riconosciuto questa diminuente e l'hanno valorizzata nel calcolo della pena.
Norma sulla responsabilità per inammissibilità del ricorso; la Corte ha ritenuto che non sussista assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e ha condannato il ricorrente alle spese e alla sanzione pecuniaria.
D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.150 (attuazione legge n.134/2021) e successive modificazioni (d.l. 31/10/2022 n.162 convertito in legge n.199/2022)
Normativa che ha reso il reato di cui all'imputazione procedibile solo a querela di parte; la Corte ha però ritenuto irrilevante l'entrata in vigore della norma dato che il ricorso era inammissibile (richiamando Sez. U indicazioni sui giudizi pendenti).
Giurisprudenza: Sez.5, n.19937 del 15/04/2021 (Masucci)
Stabilisce che l'apposizione di un magnete sul misuratore per alterarne la registrazione integra l'aggravante del mezzo fraudolento nel furto di energia elettrica e non la violenza sulle cose.
Sez. U, n.40150 del 21/06/2018 (Salatino)
Principio secondo cui, nei giudizi pendenti in sede di legittimità, l'inammissibilità del ricorso esclude l'obbligo di dare avviso alla persona offesa ai fini dell'eventuale esercizio della querela quando la fattispecie è divenuta procedibile a querela; principio applicato per ritenere irrilevante la nuova condizione di procedibilità nel caso concreto.
Massime di principio
- L'apposizione di un magnete sul contatore esterno per alterarne la registrazione è qualificabile come uso di mezzo fraudolento ai fini dell'aggravante di cui all'art.625, comma 1, n.2 c.p., e non come violenza sulle cose.
- Se i motivi di cassazione risultano vaghi, generici o aspecifici (ad es. invocazione di un "dubbio ragionevole" senza argomentazione), la Cassazione li dichiara manifestamente infondati o inammissibili.
- La riforma che rende un reato procedibile a querela non necessariamente determina l'immediata sospensione del giudizio in corso: nelle ipotesi di inammissibilità del ricorso in Cassazione il nuovo regime di procedibilità può risultare irrilevante, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite.
- Le censure relative alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento di attenuanti generiche richiedono una critica motivata e circostanziata alla motivazione dei giudici di merito per poter essere accolte in Cassazione.
- La mancata prova dell'elemento fattuale contestato (es. la scelta del luogo o il gesto concreto) deve essere dedotta e provata con argomentazioni specifiche; una semplice asserzione non basta a ribaltare la decisione dei giudici di merito.
- Quando la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso per carenza di merito, il ricorrente può essere condannato a pagare le spese e una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art.616 c.p.p.
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