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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21708/2025 del 09/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o qualità personali proprie o di altri. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità, sostenendo che la motivazione della sentenza di merito fosse erronea. Con il secondo motivo ha censurato la misura della pena ritenendola eccessiva e ha lamentato il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e sostanzialmente riproduttivo delle censure già esaminate e disattese in appello, quindi non idoneo a introdurre una critica specifica e argomentata alla sentenza impugnata. Ha reputato inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito ex artt. 132 e 133 c.p. e che, nel caso concreto, la motivazione era congrua sia sulla quantificazione della pena sia sull'esclusione dell'art. 131-bis c.p. Alla ricorrente sono state inoltre poste a carico le spese processuali e la sanzione di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 496 c.p.

    Norma incriminatrice posta a base della condanna confermata nei gradi di merito.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenendo legittima la sua esclusione con motivazione congrua del giudice di merito.

  • art. 132 c.p.

    Richiamato quale criterio di esercizio della discrezionalità del giudice nella commisurazione della pena.

  • art. 133 c.p.

    Richiamato quale parametro per la valutazione degli elementi rilevanti ai fini della determinazione della pena.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte valorizza il limite del giudizio di legittimità, escludendo censure generiche o già vagliate in sede di merito.

  • art. 616 c.p.p.

    Fondamento della condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili motivi di ricorso meramente reiterativi delle doglianze già respinte nei gradi di merito, se non accompagnati da una specifica critica argomentata alla sentenza impugnata.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con le rationes decidendi della sentenza di appello.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale deve però dar conto, in modo logico e congruo, degli elementi considerati ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • L'esclusione della particolare tenuità del fatto è sindacabile in cassazione solo ove la motivazione sia assente, apparente o manifestamente illogica; se il giudice di merito ha dato congrua spiegazione, la censura è inammissibile.
  • Il ricorso dichiarato inammissibile comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.
  • La tassatività e la specificità dei motivi di ricorso sono condizioni essenziali di ammissibilità nel giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MateriePena e commisurazioneCause di non punibilitàImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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