Cassazione Penale, Sentenza n. 45293/2024 del 10/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto che respingeva la richiesta di revoca della confisca di prevenzione disposta dal Tribunale di Lecce e confermata dalla Corte di appello di Lecce. Il ricorrente deduceva la violazione di legge per carenza di motivazione del decreto impugnato, sulla base dell'assoluzione intervenuta il 9/01/2023 dal Tribunale di Taranto per il reato previsto dall'art. 12-quinquies D.L. 8/6/1992 n.306 (conv. L.7/8/1992 n.356), ritenendo che tale assoluzione, per difetto dell'elemento soggettivo, costituisse elemento di novità idoneo a riqualificare la sua pericolosità come generica e a interrompere la correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni sottoposti ad ablazione, imponendo la revoca ex art. 28 cod. antimafia.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che: a) il sindacato sulla motivazione nei procedimenti di prevenzione in sede di cassazione è limitato alla violazione di legge e può investire la motivazione solo se inesistente o meramente apparente; b) l'assoluzione pronunciata per carenza dell'elemento soggettivo non aveva efficacia novativa sufficiente perché l'originaria ablazione non si fondava esclusivamente su quel reato ma anche su due condanne irrevocabili per usura (art. 644 c.p.), che mantenevano il giudizio di pericolosità; c) l'istituto revocatorio ex art. 28 cod. antimafia richiede l'apporto di prove nuove, sopravvenute o incolpevolmente scoperte, e non semplici censure ricostruttive dei fatti già conosciuti; d) la correlazione temporale tra manifestazione di pericolosità e acquisto dei beni va valutata con ragionevole flessibilità: i beni acquisiti dopo il periodo di pericolosità possono essere confiscati se emergono indici che li collegano a provviste illecite formatesi nel periodo di pericolosità; e) l'onere probatorio a carico dell'inciso che chiede la revoca è stringente e non è stato assolto da Berdicchia.
Norme richiamate
D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia)
La revoca della confisca ex art. 28 è ammessa solo se fondata su prove nuove: sopravvenute dopo il procedimento di prevenzione o preesistenti ma incolpevolmente scoperte; non rileva la prova deducibile e non dedotta nel procedimento originario salvo forza maggiore
Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, conv. L. 7 agosto 1992, n. 356
L'assoluzione per il reato previsto da questa norma, quando fondata sulla insussistenza dell'elemento soggettivo, non necessariamente annulla la piattaforma valutativa dell'ablazione se quest'ultima poggiava anche su altre fonti di prova penale irrevocabili
art. 1, comma 1, lett. b)
La pericolosità sociale generica riguarda soggetti abitualmente dediti a traffici illeciti o che vivono con proventi di reati; una volta accertata, può giustificare ablazioni anche di acquisti successivi se collegati alle provviste illecite, valutando la correlazione temporale con ragionevole flessibilità
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423
Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: quindi il controllo sulla motivazione è limitato e può investire la sua nullità solo quando la motivazione sia inesistente o meramente apparente
Legge 31 maggio 1965, n. 575
Richiamata per ribadire i limiti del ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione, conformemente al regime speciale delle misure di prevenzione
art. 606, comma 1, lett. c) e e)
Nel ricorso per cassazione in materia di prevenzione non sono deducibili vizi ordinari di motivazione salvo il caso di motivazione inesistente o meramente apparente; sono ammissibili solo specifiche violazioni di legge
Massime di principio
- In materia di confisca di prevenzione la revoca ex art. 28 richiede elementi di prova nuovi: sopravvenuti dopo la decisione definitiva o preesistenti ma incolpevolmente scoperti; mere ricostruzioni o acquisizioni già deducibili nel procedimento originario non sono sufficienti
- Il sindacato della Cassazione sui provvedimenti di prevenzione è limitato: la motivazione può essere censurata in sede di legittimità solo se del tutto assente o meramente apparente, cioè priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità
- L'assoluzione in un processo penale per inesistenza dell'elemento soggettivo di un reato non annulla automaticamente misure di prevenzione basate anche su altre fonti di prova irrevocabili; occorre valutare se l'assoluzione incida sul nucleo essenziale della piattaforma probatoria
- La correlazione temporale tra pericolosità e acquisto dei beni va valutata con ragionevole flessibilità: beni acquisiti dopo il periodo di pericolosità possono essere confiscati se esistono indici chiari che li colleghino a provviste illecite formatesi durante la pericolosità
- Chi chiede la revoca della confisca ha un onere probatorio stringente: deve allegare e documentare fatti nuovi, oggettivi e rilevanti sia dal punto di vista fattuale sia cronologico, idonei a dimostrare la lecita provenienza delle acquisizioni patrimoniali
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