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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10204/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Due società partecipanti a un consolidato fiscale avevano impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che, in riforma della decisione di primo grado, aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate su atti impositivi IRES per l’anno 2004. La pretesa erariale derivava dal disconoscimento dell’utilizzo di perdite pregresse in compensazione dei redditi del periodo, ritenute non affrancate, e dall’applicazione del termine di accertamento raddoppiato per la natura astrattamente penalmente rilevante della condotta contestata. Prima della decisione sul merito dei motivi, le ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che la società consolidante aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 193/2016, relativa alla cartella di pagamento emessa in esito agli avvisi, con produzione della documentazione attestante l’istanza accolta e il pagamento integrale in unica soluzione. Chiedevano quindi la declaratoria di estinzione del giudizio e della cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha rilevato che ricorrevano i presupposti per l’estinzione del giudizio, perché la consolidante aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. n. 193/2016, la domanda era stata accolta e risultava il pagamento integrale delle somme dovute. La Corte ha inoltre affermato che gli effetti della definizione agevolata maturata in capo alla consolidante si estendono anche alla consolidata, trattandosi di coobbligati solidali, con conseguente operatività per tutti i condebitori delle misure di interruzione delle attività esecutive e cautelari previste dalla norma. Ha quindi dichiarato l’estinzione del giudizio; le spese sono state poste a carico delle parti che le avevano anticipate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 193/2016

    La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio, seguita dalla comunicazione dell’esattore e dal pagamento integrale del dovuto, comporta l’estinzione del giudizio; gli effetti di sospensione/interruzione delle attività esecutive e cautelari si producono nei confronti di tutti i coobbligati solidali.

  • art. 6, comma 14, d.l. n. 119/2018

    La Corte richiama la norma come esempio di previsione espressa per fattispecie analoga, pur in assenza di disposizione ad hoc nel d.l. n. 193/2016.

  • Cass. n. 24083/2018

    È richiamato il precedente secondo cui, in presenza di definizione agevolata con impegno a rinunciare al giudizio e pagamento integrale del debito rateizzato, il giudizio di cassazione va dichiarato estinto o per rinuncia o per estinzione ex lege, con cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • In presenza di adesione alla definizione agevolata prevista dalla normativa sulla rottamazione delle cartelle, seguita dal pagamento integrale di quanto dovuto, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, senza necessità di esaminare i motivi di ricorso.
  • Se la definizione agevolata è intervenuta in un rapporto che coinvolge coobbligati solidali, gli effetti estintivi o di sospensione delle attività esecutive e cautelari si riflettono anche sugli altri condebitori, salvo diversa disciplina espressa.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, al momento della decisione, risulti l’avvenuto integrale pagamento del debito oggetto della definizione agevolata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneGiudicato

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