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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16664/2023 del 12/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa alla dichiarazione negativa resa dall'Agenzia delle Entrate quale terzo pignorato in una procedura promossa da Luchini per il recupero di crediti professionali nei confronti della cooperativa San Polo. In primo grado la CTP di Siena, sulla base di consulenza tecnica, aveva riconosciuto l'esistenza di un credito IVA rimborsabile (e l'ammontare). La CTR ha rigettato l'appello dell'Agenzia, ritenendo comunque la controversia di natura tributaria e valutando tempestivo il ricorso di Luchini a decorrere dall'udienza dell'esecuzione. L'Agenzia ha impugnato in Cassazione sostenendo, tra l'altro, la violazione del termine decadenziale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992 (ricorso notificato oltre i 60 giorni dalla conoscenza dell'atto), l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti del debitore esecutato, la mancata pronuncia su questioni di merito (rimborsabilità e carichi pendenti) e errori nell'applicazione delle norme sul rimborso IVA.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo relativo alla decorrenza del termine di impugnazione (art. 21 d.lgs. 546/1992): la dichiarazione di terzo negativa è atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario e il termine di 60 giorni decorre dalla notifica/conoscenza di tale dichiarazione (nel caso il 22 gennaio 2015). Poiché il ricorso di Luchini è stato notificato il 14-15 aprile 2015, oltre il termine di 60 giorni, la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo. Le spese sono compensate tra le parti per la novità della questione.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 546/1992, art. 21

    Il termine decadenziale di 60 giorni per l'impugnazione ex art. 21 decorre dalla notifica/conoscenza dell'atto (anche se atipico) che porta a conoscenza della pretesa tributaria; la dichiarazione di terzo negativa è atto impugnabile e pertanto soggetto a questo termine

  • decreto legislativo n. 546/1992, art. 19

    L'elenco degli atti impugnabili ha natura tassativa ma va interpretato per categorie: anche atti atipici o con 'nomen iuris' diverso possono essere ricondotti alla giurisdizione tributaria se contengono una pretesa tributaria esplicitata nelle ragioni fattuali e giuridiche

  • decreto legislativo n. 546/1992, art. 2

    «i tributi di ogni genere e specie comunque denominati»

    Ampia delimitazione della giurisdizione tributaria: rientrano controversie su tributi di ogni genere, sicché l'accertamento di crediti IVA rientra nella competenza del giudice tributario

  • codice di procedura civile, artt. 547, 548, 549

    Norme sull'istituto della dichiarazione di terzo (art. 547) e sul giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo (artt. 548-549): la dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato è impugnabile e rilevante ai fini del termine di impugnazione

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 30

    Riprende i criteri di rimborsabilità dei crediti IVA (es. minore eccedenza del triennio); la questione della rimborsabilità è materia tributaria e attiene all'oggetto del giudizio

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 38-bis

    Previsione delle trattenute automate per carichi pendenti e regolazione dei rapporti tra diritto al rimborso e crediti erariali; la valutazione di carichi pendenti è rilevante ma la mancata pronuncia su tale aspetto non ha prevalso sulla questione preliminare della tardività

  • codice di procedura civile, art. 360 (motivi di cassazione)

    Quadro normativo utilizzato per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di norme di diritto, omessa pronuncia, ecc.) ai fini della decisione

  • codice di procedura civile, art. 382, comma terzo

    Consente la cassazione senza rinvio in presenza di vizio insanabile originario del processo (ad es. inammissibilità del ricorso introduttivo per tardività)

Massime di principio

  • La dichiarazione di terzo negativa resa dall'Amministrazione finanziaria è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario quando esplicita una pretesa tributaria; pertanto va valutata alla stregua di un atto impugnabile anche se 'atipico'.
  • Il termine decadenziale di 60 giorni per proporre ricorso davanti alla Commissione tributaria decorre dalla notifica o dalla effettiva conoscenza dell'atto che formalizza la pretesa tributaria (anche atipica): il giudizio deve essere introdotto entro tale termine, salvo eventuale remissione in termini giustificata.
  • La tassatività dell'elenco degli atti impugnabili (art. 19 d.lgs. 546/1992) va letta per categorie sostanziali: atti con effetti giuridici equivalenti a provvedimenti impositivi possono essere ricondotti alla giurisdizione tributaria.
  • La tardività dell'impugnazione di un atto che produce una pretesa tributaria comporta, di regola, l'inammissibilità del ricorso e la conseguente definitività formale dell'atto impugnato.
  • Anche se questioni di merito rilevanti (es. rimborsabilità del credito IVA, esistenza di carichi pendenti) possono rimanere aperte, il difetto procedurale (tardività) può determinare la chiusura del giudizio senza esame del merito; in tali casi la parte danneggiata deve valutare rimedi processuali quali la richiesta di remissione in termini, ove applicabile.
  • Nei casi di pignoramento di crediti tributari la competenza del giudice tributario sussiste se la controversia concerne la natura tributaria del credito (es. credito IVA rimborsabile).

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