Cassazione Penale, Sentenza n. 10402/2023 del 13/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della mancata concessione della sospensione condizionale della pena; il ricorrente contestava che la Corte di appello abbia valutato negativamente il giudizio prognostico sulla base di precedenti penali estinti e che tale valutazione fosse incompatibile con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ha altresì richiamato l'attività lavorativa stabile come elemento favorevole ai fini della sospensione ex art. 163 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse fornito motivazione logica e non viziata nel negare la sospensione condizionale, valutando negativamente il rapporto tra il fatto contestato (omicidio colposo per violazione delle norme sulla circolazione stradale) e precedenti violazioni della stessa natura, e ritenendo la condotta di vita regolare e la distanza temporale della precedente condanna non sufficienti a escludere il rischio di recidiva. Ha inoltre precisato che non vi è incompatibilità tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e il diniego della sospensione condizionale, avendo i due istituti presupposti e finalità diversi. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Riconoscimento della circostanza attenuante (attenuanti generiche) da parte della Corte di merito come parametro per la commisurazione della pena; il riconoscimento non impedisce di per sé il diniego della sospensione condizionale.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte ha interpretato che il requisito del giudizio prognostico può essere negativamente influenzato da precedenti violazioni attinenti e che l'esistenza di attività lavorativa stabile non è automaticamente decisiva per la concessione del beneficio.
art. 616 codice di procedura penale
Predisposizione delle conseguenze economiche a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso e mancata colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità; la Corte lo applica per disporre le spese e la sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Il riconoscimento di circostanze attenuanti generiche non comporta automaticamente la concessione della sospensione condizionale della pena: sono valutazioni distinti e autonome
- Il giudizio prognostico richiesto per la sospensione condizionale si concentra sul rischio di recidiva e può essere negativamente influenzato da precedenti violazioni attinenti, anche se estinti o lontani nel tempo
- La sola prova di una regolare condotta di vita o di un'attività lavorativa stabile non è sufficiente a garantire la sospensione condizionale se permangono elementi che denotano il rischio di reiterazione
- Le decisioni della Corte d'appello con motivazioni logiche e puntuali sul diniego del beneficio sono difficilmente superabili in Cassazione salvo vizi di diritto o manifesta illogicità
- Per impugnare con successo un diniego di sospensione condizionale occorre proporre censure specifiche e ben circostanziate che dimostrino il vizio del giudizio prognostico, non contestazioni generiche
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