Cassazione Penale, Sentenza n. 26433/2026 del 15/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Tribunale aveva condannato l'imputato alla pena di 1.000 euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 30, lett. a), L. 157/1992. La difesa ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: secondo il ricorrente, la sentenza non avrebbe adeguatamente vagliato ipotesi alternative e avrebbe affermato la responsabilità senza prova che i volatili fossero stati abbattuti da lui. In particolare, si sosteneva che i volatili erano stati rinvenuti in due sacchetti collocati sotto il sedile del conducente, mentre l'imputato era seduto lato passeggero; non vi sarebbe stata prova della riconducibilità dei sacchetti ai due occupanti; il solo abbigliamento da cacciatore e il possesso di un fucile legalmente detenuto non sarebbero bastati a dimostrare che il passeggero avesse sparato contro specie protette e in periodo vietato. La difesa contestava quindi anche la sussistenza di elementi per affermare un concorso di persone nel reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo relativo alla responsabilità, osservando che il controllo di legittimità sulla motivazione non consente una rilettura del compendio probatorio né una diversa ricostruzione dei fatti. Ha rilevato che il giudice di merito aveva spiegato in modo logicamente coerente le ragioni della condanna, valorizzando il fatto che anche l'imputato era vestito da cacciatore ed era munito di cartucce, che i sacchetti contenenti tordi e merli vietati nel periodo erano due e che l'imputato non aveva fornito spiegazioni alternative al momento del controllo. In conseguenza dell'inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 30, lett. a), L. 157/1992
norma incriminatrice posta a base della condanna per il reato di abbattimento o detenzione di avifauna protetta nei casi vietati dalla legge
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e, quando ricorre colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per fondare la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità dovuta a colpa del ricorrente
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il vizio di motivazione è configurabile solo quando la decisione presenti una reale incoerenza logico-argomentativa; non è consentita alla Cassazione una nuova valutazione del fatto o delle prove.
- La critica che, formalmente dedotta come vizio di motivazione, miri in realtà a ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie è inammissibile, perché eccede i limiti del controllo di legittimità.
- La responsabilità può essere affermata sulla base di un quadro indiziario unitariamente valutato: il giudice di merito deve considerare i singoli indizi nella loro concretezza e poi apprezzarli complessivamente, verificando se le eventuali ipotesi alternative abbiano un effettivo riscontro processuale.
- Ipotesi alternative astrattamente formulabili ma prive di concreto riscontro non sono idonee a scardinare una motivazione di merito logicamente coerente e sorretta da elementi probatori specifici.
- In presenza di inammissibilità del ricorso determinata da colpa del ricorrente, la Corte può applicare la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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