Cassazione Civile, Ordinanza n. 34436/2022 del 23/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il Tribunale di Milano aveva rigettato la domanda di un cittadino pakistano volta al riconoscimento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, ulteriormente, del permesso di soggiorno per protezione speciale. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio un vizio della procura speciale: nell'atto in calce al ricorso il difensore aveva autenticato la firma del ricorrente e indicato gli estremi del decreto impugnato e la data del rilascio della procura, ma non aveva certificato in modo espresso che tale data fosse successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato. Secondo la Corte, per i ricorsi ex art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008 la procura deve contenere tale specifica certificazione temporale da parte del difensore; in difetto, il ricorso è inammissibile.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione per difetto di valida procura speciale, perché la data di conferimento non era stata certificata dal difensore come successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato, requisito ritenuto necessario dall'interpretazione dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008 fornita dalle Sezioni Unite. Non sono state liquidate spese di lite, poiché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008
Per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale la procura speciale richiede, quale requisito speciale, la certificazione da parte del difensore della data di rilascio successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato; in mancanza, il ricorso è inammissibile.
Costituiscono il paradigma ordinario della procura speciale, rispetto al quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità ulteriore.
Cass. S.U. n. 15177/2021
"quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di 'inammissibilità del ricorso', nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore"
Ha chiarito che il difensore deve certificare espressamente sia l'autenticità della firma sia la posteriorità della data della procura rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato.
sentenza Corte costituzionale n. 13/2022
Ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25/2008, nella lettura data dalle Sezioni Unite, confermando la necessità della specifica certificazione della data.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002
Ha giustificato l'atto di accertamento dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002
Serve come parametro per determinare l'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso.
artt. 3, 10, 24, 111 e 117, primo comma, Cost.
Sono stati richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale poi dichiarata infondata.
direttiva 2013/32/UE, artt. 28 e 46, par. 1
Richiamati nella questione di legittimità costituzionale relativa alla disciplina della procura speciale nei ricorsi in materia di protezione internazionale.
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, artt. 18, 19, par. 2 e 46
Richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale.
CEDU, artt. 6, 13 e 14
Richiamati nel contesto della questione di legittimità costituzionale.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro decreti resi ai sensi dell'art. 35-bis d.lgs. n. 25/2008, la procura speciale deve essere specificamente certificata dal difensore anche quanto alla data di rilascio, che deve risultare successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato.
- La sola autenticazione della firma del conferente non basta quando la legge richiede una certificazione espressa della posteriorità della procura; la mancanza di tale attestazione determina inammissibilità del ricorso.
- La specifica disciplina processuale delle controversie in materia di protezione internazionale deroga al regime ordinario della procura speciale previsto dal codice di procedura civile.
- La conferma della legittimità costituzionale della norma da parte della Corte costituzionale rafforza l'applicazione rigorosa del requisito formale della procura.
- In caso di inammissibilità del ricorso e di mancata costituzione effettiva dell'intimato, non vi è luogo a statuizione sulle spese di lite, ma può essere dato atto dell'obbligo di contributo unificato aggiuntivo.
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