Cassazione Penale, Sentenza n. 47777/2023 del 29/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte di appello che ha confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale e istigazione alla corruzione: avrebbe minacciato due carabinieri durante un controllo e poi offerto loro denaro affinché omettessero atti d'ufficio. Il ricorso si articolava in due motivi: 1) violazione di legge e difetto di motivazione sul punto della configurabilità dell'istigazione alla corruzione (sosteneva che la condotta fosse inidonea a indurre i pubblici ufficiali in quanto l'imputato era in alterazione psico-fisica, l'offerta sarebbe avvenuta quando era già in stato di arresto e la somma era modesta, quindi reato impossibile); 2) omissione di motivazione sul diniego della rinnovazione istruttoria in appello, richiesta per acquisire il verbale dell'interrogatorio reso all'udienza di convalida dell'arresto.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul primo motivo ha ritenuto che la Corte d'appello avesse adeguatamente motivato: l'offerta di denaro (300 euro) era ritenuta idonea a turbare psicologicamente i pubblici ufficiali in virtù dell'entità non trascurabile, della reiterazione e dell'aumento progressivo dell'offerta, nonché delle modalità (luogo appartato, assenza di testimoni); inoltre l'offerta era stata effettuata mentre l'imputato era in ospedale accompagnato dai carabinieri e non dopo un formale stato di arresto, il quale era derivato dai suoi contegni; lo stato di alterazione non è stato dedotto come rilevante né come incidenza sulla capacità d'intendere e di volere. Sul secondo motivo la Corte ha osservato che la richiesta di rinnovazione istruttoria non risultava documentata nel ricorso e che, comunque, la rinnovazione in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice salvo nuove prove; il ricorrente non ha spiegato perché l'acquisizione dell'interrogatorio sarebbe stata decisiva. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015 (Shirman, Rv. 266498)
Sez. 6, n. 1935 del 04/11/2015, dep. 2016, Shirman, Rv. 266498
Giurisprudenza che considera l'offerta di denaro idonea a turbare psicologicamente il pubblico ufficiale se connotata da adeguata serietà valutata sulla base delle condizioni dell'offerente e delle circostanze di tempo e luogo
Lo stato di alterazione psico-fisica non rileva automaticamente: è irrilevante salvo che venga dedotto e dimostrato che abbia inciso sulla suitas della condotta o sulla capacità di intendere e di volere
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Richiede che il motivo di cassazione indichi e documenti con precisione gli atti o i provvedimenti che si censurano; la mancata documentazione di una richiesta di prova impedisce la valutazione della censura
art. 603, commi 1-3, cod. proc. pen.
art. 603, commi 1-3, cod. proc. pen.
La rinnovazione dell'istruttoria in appello è rimessa alla discrezionalità del giudice salvo il caso di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado; va disposta solo se ritenuta essenziale per la decisione
art. 616, cod. proc. pen.
L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che non provi l'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Riferimento giurisprudenziale in tema di responsabilità per l'inammissibilità: la sanzione pecuniaria può essere esclusa solo se è dimostrata l'assenza di colpa del proponente
Massime di principio
- Per l'istigazione alla corruzione il giudice valuta la "idoneità" dell'offerta non solo in base all'entità assoluta della somma, ma considerando anche la reiterazione, l'aumento progressivo, le modalità (luogo, assenza di testimoni) e le circostanze temporali: anche somme non enormi possono essere ritenute gravi se contestualizzate
- Lo stato di alterazione psico-fisica rileva solo se viene specificamente dedotto e provato che ha inciso sulla capacità di intendere e di volere o sulla natura volontaria della condotta; la mera asserzione generica non basta
- La tempistica dell'offerta è centrale: un'offerta antecedente al formale arresto può integrare istigazione alla corruzione se volta a influenzare l'attività del pubblico ufficiale; un'offerta successiva al già formalizzato arresto richiede valutazione delle concrete possibilità di influenzamento
- La richiesta di rinnovazione istruttoria in appello deve essere espressa, documentata e motivata; se non è allegata e non si spiega la rilevanza probatoria, la Corte non è tenuta a ordinarla e la relativa censura può essere dichiarata inammissibile
- In Cassazione è necessario proporre censure specifiche e documentate: argomentazioni generiche o speculative sulla mancata motivazione o su presunti vizi probatori sono frequentemente ritenute inammissibili o manifestamente infondate
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna per spese e di sanzione alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.) in caso di inammissibilità manifestamente infondata; è utile una valutazione preventiva della forza delle censure
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