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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15409/2025 del 17/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto non proponibile la censura di vizio di motivazione nel ricorso contro sentenza di patteggiamento e ha escluso la presenza di un errore evidente nella qualificazione giuridica del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Milano pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. in relazione a un addebito ex art. 73 d.P.R. 309/1990. Nel ricorso ha dedotto un vizio di motivazione, lamentando che il giudice non avesse riqualificato il fatto nella fattispecie lieve di cui al comma 5 del medesimo articolo e contestando anche la pena applicata. La Corte ha esaminato l'ammissibilità del mezzo, rilevando che nel patteggiamento il ricorso per cassazione è circoscritto ai motivi tassativamente previsti dalla legge e che il vizio di motivazione non vi rientra. Ha inoltre osservato che l'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile solo quando l'errore sia immediatamente e palesemente percepibile dal testo, mentre nella specie la doglianza si risolveva in una critica valutativa non evidenziata da un errore macroscopico.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi di ricorso sono tassativi e non è deducibile il semplice vizio di motivazione.
  • L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile solo se l'errore emerge con immediatezza e in modo palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; non sono ammissibili contestazioni che presuppongano una rivalutazione del merito o apprezzamenti non evidenti dal testo.
  • Quando il ricorso contro patteggiamento è fondato su censure estranee ai motivi consentiti o su un'asserita riqualificazione non macroscopicamente imposta dagli atti, deve essere dichiarato inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende secondo equità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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