Cassazione Penale, Sentenza n. 17643/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva confermato la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal G.i.p. per reati connessi alla detenzione e cessione di sostanze stupefacenti (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente, tramite diversi difensori, ha dedotto vizi di motivazione e violazione di legge: ha sostenuto che i fatti rientrerebbero nell'ambito della lieve entità (art. 73, comma 5), essendo consistiti in numerose cessioni di modesti quantitativi in un breve arco temporale; ha altresì contestato l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, rilevando il notevole intervallo temporale tra i fatti (primo semestre 2019) e l'esecuzione della misura (novembre 2022), e ha affermato che gli indizi si fondano su denuncia di un familiare e intercettazioni. Inoltre ha sostenuto che la sola misura legittima fosse gli arresti domiciliari.
La decisione
I ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondata la qualificazione dei fatti come di lieve entità, richiamando le conversazioni intercettate che dimostravano "una nutrita platea di acquirenti" e "consolidati e fiduciari rapporti con i fornitori", la reiterazione delle cessioni, l'uso di terzi per l'attività di spaccio e i precedenti specifici dell'imputato. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale aveva motivato la misura sulla base del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.), evidenziando la facilità di approvvigionamento, la disponibilità di clienti, i precedenti e l'organizzazione dell'attività. La Corte ha ritenuto la motivazione congrua e non manifestamente illogica, ha confermato la custodia in carcere anche per l'assenza di un indirizzo alternativo idoneo e per l'inidoneità dell'autocustodia alla luce dei precedenti, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 73
Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità ex comma 5 in presenza di pluralità di cessioni, rete di clienti e fornitori, reiterazione e modalità organizzate dell'attività di spaccio; la valutazione della lieve entità è globale e non può basarsi solo sul quantitativo per singola cessione
codice di procedura penale, art. 274, lett. a) e lett. c)
La custodia cautelare è stata mantenuta non per il pericolo di inquinamento probatorio (lett. a), ma per il pericolo di reiterazione (lett. c); tale pericolo richiede concretezza e attualità desumibili da modalità del reato e dalla personalità dell'indagato, anche se non è necessaria l'imminenza di una specifica occasione di delinquere
legge 16 aprile 2015 n. 47 (modifica art. 274 c.p.p.)
Richiamata come riferimento alla modifica normativa che ha innalzato la soglia valutativa per il pericolo di reiterazione, la Corte ne applica i principi richiedendo elementi concreti e attuali per giustificare misure personali cautelari
Massime di principio
- La valutazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 comma 5 è complessiva: non conta solo la modesta quantità per singola cessione, ma anche la ripetizione, l'esistenza di una rete di clienti/fornitori, le modalità organizzative e la personalità del soggetto
- Il pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c c.p.p.) può essere ritenuto attuale e concreto anche se non esistono immediate occasioni concrete di delinquere; è sufficiente una prognosi fondata su elementi quali facilità di approvvigionamento, ampia platea di acquirenti e precedenti specifici
- Il tempo intercorso tra i fatti e l'adozione della misura non esclude automaticamente la custodia cautelare, ma impone al giudice una motivazione più approfondita sull'attualità del pericolo di reiterazione
- La scelta della misura custodiale (carcere vs arresti domiciliari) dipende anche dalla disponibilità di un domicilio alternativo idoneo e dalla valutazione della efficacia dell'autocustodia alla luce dei precedenti e della pericolosità dell'indagato
- Le censure in cassazione che mettono in discussione la motivazione del giudice di merito devono dimostrare mancanza o manifesta illogicità della motivazione: non sono ammesse semplici divergenze di valutazione
- Indizi derivanti da denunce di terzi e intercettazioni, se ritenuti dal giudice congrui e coerenti, possono concorrere a formare un quadro indiziario idoneo a giustificare misure cautelari quando supportati da elementi fattuali coerenti (reiterazione, organizzazione, precedenti)
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