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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13294/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (danneggiato)

La controversia

Un soggetto nato con ipo-agenesia trasversa dell’arto superiore sinistro, insieme ai familiari stretti, aveva convenuto in giudizio alcune società industriali chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente derivanti dalle malformazioni congenite, che si assumevano causate dalle immissioni ambientali di sostanze nocive prodotte dagli impianti della raffineria di Gela. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per mancata prova del nesso causale. La Corte d’appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che la CTU avesse evidenziato solo una possibile correlazione tra esposizione a sostanze inquinanti e patologia, senza raggiungere la soglia del "più probabile che non", anche per la presenza di possibili cause alternative (pesticidi e fumo materno). In cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento e erronea valutazione della CTU; 2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione a documenti epidemiologici e al rapporto SENTIERI; 3) violazione degli artt. 40 e 41 c.p. e falsa applicazione dei criteri causali, sostenendo che gli elementi scientifici prodotti avrebbero consentito di ritenere provata la causalità o quantomeno una concausa determinante; 4) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per l’erronea condanna alle spese, che avrebbero dovuto essere compensate per la novità e complessità della questione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il terzo motivo, ha rigettato il secondo motivo, ma ha accolto il quarto motivo relativo alle spese. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente alla regolazione delle spese e, decidendo nel merito, ha disposto l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di merito; ha inoltre compensato anche le spese del giudizio di legittimità. La decisione sul rigetto della domanda risarcitoria e sul difetto di prova del nesso causale è rimasta ferma.

Norme richiamate

  • art. 696-bis c.p.c.

    consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi

    La CTU preventiva è stata acquisita nel giudizio di merito come base istruttoria per l’accertamento del nesso causale.

  • art. 342 c.p.c.

    Le censure di appello non specifiche sono state ritenute inammissibili; tale statuizione non è stata investita in cassazione, con formazione del giudicato interno sul punto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La deduzione di violazione di legge richiede specifica indicazione delle norme violate, illustrazione del loro contenuto precettivo e confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio per omesso esame di fatti decisivi richiede che il fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e che sia decisivo per il giudizio; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara e sintetica esposizione dei motivi con specifico confronto tra norme invocate e decisione impugnata; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione di tali norme non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, riservata al giudice di merito.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Il nesso causale in tema di patologia multifattoriale richiede una dimostrazione concreta e una probabilità qualificata, non essendo sufficiente la mera possibilità tecnica di una causa.

  • artt. 2050, 2051, 2043 c.c.

    L’eventuale onere liberatorio delle società sarebbe venuto in rilievo solo dopo l’assolvimento, da parte dell’attore, dell’onere probatorio sul nesso causale.

  • art. 91 c.p.c.

    La regola della soccombenza è stata richiamata quale criterio generale di liquidazione delle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è ammessa, nel regime applicabile ratione temporis, anche in presenza di assoluta novità della questione o di gravi ed eccezionali ragioni; nel caso concreto la Corte ha ritenuto sussistente la novità fattuale della questione e ha disposto la compensazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Cassata la sentenza limitatamente alle spese, la Corte ha deciso nel merito senza rinvio, provvedendo direttamente sulla regolazione delle spese.

  • art. 52 d.lgs. 196 del 2003

    È stata disposta l’omissione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento per la natura della causa.

  • art. 127-ter c.p.c.

    Richiamato per indicare che la produzione del rapporto epidemiologico era avvenuta tardivamente in prossimità della decisione.

Massime di principio

  • In tema di ricorso per cassazione, il motivo che denunci violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non può risolversi in una generica richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove.
  • La deduzione di travisamento della prova è ammissibile solo nei limiti in cui sia allegato un errore percettivo sul contenuto oggettivo del mezzo istruttorio; non è invece consentito mascherare sotto tale etichetta una censura di merito sulla maggiore o minore attendibilità delle risultanze probatorie.
  • Nelle controversie su danni da esposizione ambientale o patologie multifattoriali, il nesso causale non può essere fondato sulla sola possibilità tecnica o su ipotesi astratte: occorre una probabilità qualificata, sorretta da dati concreti ed eventualmente epidemiologici, idonea a tradursi in certezza giudiziale.
  • Se il giudice di merito individua una causa alternativa plausibile e non vi sono elementi scientifici idonei a escluderla o a superarla in termini probabilistici, la prova del nesso causale non può dirsi raggiunta.
  • L’onere liberatorio del convenuto ex artt. 2050 e 2051 c.c. viene in considerazione solo dopo che l’attore abbia provato il fatto costitutivo della domanda, incluso il collegamento eziologico tra condotta e danno.
  • Ai fini della compensazione delle spese, la "assoluta novità della questione" può riguardare anche il profilo fattuale e non solo quello giuridico, specie quando la decisione dipenda da un quadro scientifico ed epidemiologico non ancora consolidato al momento della lite.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAProveImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàCompensatio lucri cum damnoGiudicato

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