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Ordinanza

Ordinanza n. 15878/2026 - Roma, Sezione 2B

per l'ottemperanza all’ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia il 15 febbraio 2016.

Giustizia amministrativa202606633

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia il 15 febbraio 2016, di cui è chiesta l'ottemperanza

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione del 15 febbraio 2016, emessa dal Tribunale Ordinario di Civitavecchia all'esito di un pignoramento presso terzi nei confronti del Comune. Il ricorso non era stato notificato al debitore esecutato, Tecnoverde s.r.l.; la ricorrente ha chiesto un termine congruo per integrare il contraddittorio.

La decisione

Il TAR ha rilevato che nel giudizio di ottemperanza relativo a un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, terzo pignorato e debitore esecutato. L'omessa notifica al debitore esecutato non determina l'inammissibilità del ricorso, ma impone l'integrazione del contraddittorio. Ha quindi ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso a Tecnoverde s.r.l. entro 180 giorni e ha rinviato la trattazione alla camera di consiglio dell'8 giugno 2027. Nessuna statuizione sulle spese è riportata.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Considerato che, nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa all'esito di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a. sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, terzo pignorato (pubblica amministrazione) e debitore esecutato, sicché il ricorso deve essere notificato a tutte le parti del giudizio esecutivo, l'omessa notifica al debitore non comportando, a differenza della mancata notifica del ricorso all’amministrazione, l'inammissibilità del gravame, ma imponendo l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cons. St., sez. V, n. 4590/2026);

    Nell'ottemperanza di un'ordinanza di assegnazione resa in un pignoramento presso terzi, il contraddittorio deve essere instaurato nei confronti del creditore, della pubblica amministrazione terza pignorata e del debitore esecutato. Se manca la notifica a quest'ultimo, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio anziché dichiarare inammissibile il ricorso.

  • art. 49 c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di dover assegnare alla ricorrente il termine di giorni centottanta (180) per provvedere all’integrazione del contraddittorio, rinviando la trattazione dell’affare alla camera di consiglio dell’8 giugno 2027, ore di rito.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per ordinare l'integrazione del contraddittorio, assegnando alla ricorrente un termine di 180 giorni e rinviando la trattazione.

  • art. 553 c.p.c.

    Considerato che, nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto l'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa all'esito di pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 114, comma 1, c.p.a. sussiste litisconsorzio necessario tra creditore procedente, terzo pignorato (pubblica amministrazione) e debitore esecutato, sicché il ricorso deve essere notificato a tutte le parti del giudizio esecutivo, l'omessa notifica al debitore non comportando, a differenza della mancata notifica del ricorso all’amministrazione, l'inammissibilità del gravame, ma imponendo l'integrazione del contraddittorio (cfr. Cons. St., sez. V, n. 4590/2026);

    Il giudizio di ottemperanza relativo a un'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. coinvolge necessariamente tutte le parti del giudizio esecutivo, compreso il debitore esecutato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l'esecuzione di un'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c. dopo un pignoramento presso terzi, sono litisconsorti necessari il creditore procedente, il terzo pignorato pubblico e il debitore esecutato; il ricorso deve quindi essere notificato a tutte queste parti.
  • L'omessa notifica del ricorso per ottemperanza al debitore esecutato, in una controversia relativa a un'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., non comporta l'inammissibilità del ricorso, ma richiede l'integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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