Cassazione Penale, Ordinanza n. 01819/2026 del 16/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva ritenuto responsabile in relazione alla illecita destinazione di sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità. Nel ricorso ha dedotto due censure: da un lato, la pretesa illogicità o erroneità della motivazione sulla destinazione illecita della sostanza; dall'altro, l'insufficienza del narcotest utilizzato per affermarne la natura stupefacente. La Corte rileva però che la motivazione di merito era adeguata e immune da vizi logici o giuridici, e che in appello/non nel merito non era stato richiesto un accertamento peritale né contestata la natura drogante della sostanza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha osservato che la Corte territoriale aveva congruamente motivato sulla illecita destinazione della sostanza stupefacente e che, quanto al narcotest, il ricorrente non aveva sollecitato una perizia nel giudizio di merito né contestato la natura stupefacente del materiale. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, richiamando il principio per cui l'inammissibilità non esclude la condanna salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La sostanza rinvenuta era valutata ai fini della illecita destinazione di sostanza stupefacente; il testo non indica il comma, ma il reato contestato è ricostruibile in materia di stupefacenti.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente non abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 6, n. 6069 del 16/12/2016, dep. 2017, Corvino, Rv. 269007
È richiamata per il principio secondo cui il narcotest può costituire prova della natura stupefacente di una sostanza.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure manifestamente infondate contro una motivazione di merito già congrua e immune da vizi logici o giuridici.
- In materia di stupefacenti, la valutazione della destinazione illecita della sostanza e della sua natura drogante può essere sorretta da un compendio probatorio adeguato; la doglianza è debole se nel giudizio di merito non siano state tempestivamente sollevate contestazioni specifiche o richieste peritali.
- La contestazione in cassazione dell'attendibilità di un narcotest richiede che la questione sia stata già coltivata nel giudizio di merito, non potendo la parte introdurre per la prima volta un tema tecnico non sollevato in precedenza.
- All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che il ricorrente risulti privo di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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