Cassazione Penale, Sentenza n. 23605/2024 del 12/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Petronelli impugna l'ordinanza del Tribunale della libertà di Ancona che ha rigettato il riesame avverso il provvedimento del GIP che aveva applicato la custodia in carcere per sei furti aggravati di autovetture commessi in concorso tra il 18/09 e il 05/10/2023. Il ricorrente deduce: (1) motivazione illogica quanto al pericolo di inquinamento probatorio, senza elementi concreti che dimostrino intento o capacità di alterare le prove; (2) motivazione illogica quanto al pericolo di reiterazione del reato e inadeguatezza della misura custodiale rispetto agli arresti domiciliari, anche in considerazione del fatto che in passato aveva rispettato misure domiciliari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura sul pericolo di inquinamento probatorio e inammissibile il secondo motivo relativo al pericolo di recidiva, richiamando i limiti del sindacato di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen. La Corte ha confermato che il Tribunale ha motivato in modo completo e logico la necessità della custodia in carcere, fondandola principalmente sul concreto pericolo di reiterazione dovuto all'abitualità, all'organizzazione e alla professionalità delle condotte (trasferte pianificate, rapida cessione per cannibalizzazione, rinvenimento di centraline, precedenti e procedimenti pendenti, assenza di occupazione stabile). Ha inoltre ritenuto che gli arresti domiciliari, anche con strumenti elettronici, non sarebbero idonei a contenere il rischio di recidiva in presenza di tale profilo criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. pen.
Norme richiamate
norma invocata per giustificare la misura cautelare sulla base del pericolo di reiterazione del reato; la Corte ha ritenuto sussistente l'esigenza cautelare ai sensi di questa disposizione
limiti del sindacato di legittimità della Cassazione sulla motivazione dei provvedimenti cautelari: la Corte può censurare solo la mancanza della motivazione o la sua manifesta illogicità
norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso
art. 23, comma 8 D.L. n. 137/2020 e successive modificazioni
disposizione procedurale richiamata per la disciplina del trattamento delle impugnazioni nel periodo transitorio; citata in relazione alla trattazione del ricorso senza intervento delle parti
Massime di principio
- La Corte di Cassazione sindaca la motivazione dei provvedimenti cautelari solo in presenza di mancanza o manifesta illogicità della motivazione, non effettuando una rivalutazione di merito dei fatti.
- La custodia in carcere può essere ritenuta necessaria principalmente per il concreto e attuale pericolo di reiterazione quando i fatti denotano organizzazione, professionalità e abitualità nella commissione dei reati.
- Elementi come precedenti specifici, procedimenti pendenti, rinvenimenti probatori (es. centraline), assenza di lavoro stabile e modalità operative (trasferte, rapida cessione dei beni) aumentano la probabilità che misure meno afflittive siano inefficaci.
- Il pericolo di inquinamento probatorio richiede elementi di concretezza, ma può comunque essere considerato nel quadro complessivo della pericolosità e non è necessario che sia l'unica o principale ragione della custodia se sussiste un autonoma esigenza cautelare di recidiva.
- Arresti domiciliari, anche con controllo elettronico, non sono sempre idonei a contenere rischi di recidiva per soggetti con comprovata capacità organizzativa e spregiudicatezza criminale.
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