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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4248/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la pronuncia della Corte d'appello che aveva dichiarato inammissibili i loro appelli avverso la sentenza di primo grado che li aveva giudicati responsabili di tentato furto. Le censure dedotte riguardavano: (i) il mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. (soprattutto per il comportamento collaborativo e per la valutazione del danno), (ii) la mancata applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, primo comma, n. 4) c.p. (danno patrimoniale di speciale tenuità) e la comparazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, (iii) vizi di motivazione in relazione alla determinazione della pena e alla mancata indicazione dei criteri legali di quantificazione della stessa. La Corte d'appello aveva motivato il diniego dell'attenuante e della non punibilità richiamando il disvalore della condotta, il valore del materiale (stimato in circa 2.000 euro) e la quantità dei beni già caricati, nonché i precedenti dei due Cintura.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i ricorsi: ha qualificato come specifiche le doglianze contenute negli appelli - in particolare riguardo al riconoscimento dell'art. 131-bis, alla prevalenza delle circostanze attenuanti e alla carenza di motivazione sul piano dei criteri di determinazione della pena - e ha censurato la sentenza di appello che, anziché limitarsi all'esame dell'ammissibilità, aveva in parte anticipato un giudizio di manifesta infondatezza delle censure. Per tali ragioni la Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Disciplina la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto e per il modesto disvalore sociale della condotta; nella vicenda i ricorrenti invocavano il suo riconoscimento sulla base del valore limitato della refurtiva e del comportamento collaborativo, che il primo giudice aveva valutato non applicabile in ragione del presunto maggiore disvalore e della quantità dei beni.

  • art. 62, primo comma, n. 4) cod. pen.

    Prevede la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; i ricorrenti lamentavano la mancata valutazione di tale attenuante o la sua erronea esclusione senza un adeguato esame del criterio valutativo.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda l'effetto della circostanza attenuante della continuazione o altre disposizioni collegate alla recidiva; citato nel contesto della comparazione delle circostanze e del trattamento sanzionatorio.

  • art. 69 cod. pen.

    Norma sul concorso di persone nel reato; rilevante per la valutazione dell'aggravante relativa al numero dei concorrenti, che fu ritenuta dalla sentenza di primo grado.

  • artt. 581 e 591 cod. proc. pen.

    Norme sul filtro di ammissibilità (rimessione in termini) e sul provvedimento di inammissibilità dell'appello; i ricorrenti hanno dedotto inosservanza di tali norme nella declaratoria di inammissibilità formulata dalla Corte d'appello.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena; la Corte di Cassazione ha ritenuto che la motivazione di primo grado non avesse adeguatamente esplicitato i criteri adottati, giustificando così la censura sulla determinazione della pena.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti formali del ricorso per cassazione in materia penale; i ricorsi sono stati valutati nei limiti di tale norma.

  • Giurisprudenza: Sez. U., n. 8825 del 27/10/2016 (Galtelli)

    Richiamata per il principio secondo cui l'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non esplicita i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; ribadito che l'onere di specificità è proporzionale alla specificità della motivazione impugnata.

Massime di principio

  • Un appello è inammissibile per difetto di specificità solo se non esplicita in modo puntuale le critiche alle ragioni della decisione impugnata; se il ricorrente si confronta concretamente con la motivazione di primo grado l'appello va esaminato nel merito e non dichiarato inammissibile.
  • La Corte d'appello non dovrebbe anticipare, nella fase di ammissibilità, un giudizio di manifesta infondatezza che implica un esame di merito: tali valutazioni vanno rimandate al giudizio di merito salvo che la manifesta infondatezza sia davvero incontestabile.
  • La richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis richiede al giudice una valutazione motivata e specifica del valore della condotta e del comportamento dell'imputato (es. collaborazione); una mera indicazione del valore monetario senza accertamento puntuale può non essere sufficiente per escludere la tenuità.
  • La mancata indicazione dei criteri legali ai sensi dell'art. 133 c.p. nella motivazione della pena integra motivo specifico di censura: il giudice deve esplicitare i parametri considerati (colpevolezza, antecedenti, comportamento) quando si discosta dal minimo edittale o dalle conclusioni della pubblica accusa.
  • In presenza di posizioni processuali differenziate tra coimputati (es. recidiva per alcuni e incensuratezza per altri), il giudice deve motivare distintamente la comparazione delle circostanze e l'eventuale prevalenza delle aggravanti o attenuanti per ciascuno.

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