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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47355/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Leone impugnava due ordinanze (11/06/2024 e 03/07/2024) con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva dichiarato inammissibile e poi rigettato la sua istanza di riconoscimento del vincolo di continuazione ex art. 81, secondo comma, cod. pen. tra reati giudicati con sentenze del 13-16 gennaio 2017, del 22 novembre 2019 e della sentenza del 24 luglio 2019. Il ricorso deduceva: (i) che l'ordinanza del 11/06/2024 era stata emessa de plano e non notificata al ricorrente, omettendo di valutare elementi di novità (tra cui una recente ordinanza ex art. 671 c.p.p. che avrebbe riconosciuto la continuazione tra sentenze), (ii) violazione dell'art. 666, comma 2, c.p.p. per mancata fissazione dell'udienza in camera di consiglio e (iii) errata interpretazione/applicazione dell'art. 81, comma 2, c.p., non avendo considerato l'unitarietà del disegno criminoso (stessa epoca e territorio, stesse persone).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato che l'ordinanza dell'11/06/2024 fosse stata comunicata telematicamente al difensore e tramite la Direzione del carcere al condannato e che non fosse stato proposto ricorso per cassazione entro il termine perentorio di 15 giorni, per cui l'ordinanza è divenuta irrevocabile. I secondi e terzi motivi non sono stati esaminati per difetto di interesse: la richiesta di ottenerne la revoca attraverso il presente mezzo costituiva una via impropria e sarebbe contraria al principio processuale della preclusione (divieto di "ne bis in idem" in sede esecutiva) perché il giudice dell'esecuzione aveva già esaurito la propria potestà decisoria su quella questione. La Corte ha richiamato giurisprudenza che considera irrevocabili anche ordinanze di esecuzione che statuiscano situazioni giuridiche definitive, salvo che non emergano elementi nuovi. Conseguenze: declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.

    Norma sulla continuazione dei reati: la Corte ha valutato che non risultava dimostrata l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso" tra le fattispecie indicate, e ha ritenuto impossibile riconoscere il vincolo di continuazione in assenza di questa unitarietà.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamata dall'istante come precedente ordinanza che avrebbe riconosciuto il vincolo di continuazione tra alcune sentenze; la Corte ha valutato tale circostanza nel quadro della preclusione e dell'irrevocabilità del precedente provvedimento impugnato.

  • art. 666, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la decisione in camera di consiglio: il ricorrente lamentava la mancata fissazione dell'udienza; la Corte ha ritenuto la questione inammissibile per difetto di interesse a causa della preclusione procedurale.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato nel testo in relazione al divieto di "ne bis in idem" e alla preclusione processuale, quale fondamento dell'impedimento a riaprire questioni già definitivamente decidte in sede esecutiva.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma sulla inammissibilità del ricorso per cassazione per motivi procedurali: la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi di questa disposizione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna alle spese e ai pagamenti a favore della Cassa delle ammende a seguito di dichiarazione di inammissibilità; la Corte ha disposto la condanna pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • Una ordinanza dell'esecuzione che decide definitivamente su una questione sostanziale (non meramente temporanea o provvisoria) esaurisce la potestà decisoria del giudice e diventa di fatto irrevocabile; contro di essa vanno proposti i rimedi previsti entro i termini perentori, altrimenti la questione è preclusa.
  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81, comma 2, cod. pen. è necessario dimostrare l'esistenza di un "medesimo disegno criminoso"; elementi ripetuti o argomentazioni già valutate non costituiscono elemento nuovo sufficiente a sospingere alla riapertura della questione.
  • Se si intende impugnare un provvedimento emesso in camera di consiglio, è essenziale rispettare i rimedi e i termini specifici (es. 15 giorni per il ricorso per cassazione) e, se si lamenta omissione procedurali (es. mancata fissazione dell'udienza), va valutata la rilevanza dell'irrevocabilità e della preclusione processuale prima di proporre il mezzo giurisdizionale.
  • Per ottenere la riapertura di una questione definitivamente decisa in sede esecutiva occorre proporre elementi realmente nuovi e non semplici rielaborazioni di argomentazioni già esaminate; la mera riproposizione non sottrae all'operatività del divieto di "ne bis in idem" in sede esecutiva.
  • In situazioni analoghe, il difensore deve curare la tempestiva notificazione e l'impugnazione nei termini, raccogliere e documentare con chiarezza qualunque prova o provvedimento "nuovo" e valutare preventivamente la strada processuale corretta per la revoca o la riesamina (es. istanza al medesimo giudice dell'esecuzione con nuovi elementi) evitando mezzi impropri.

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