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Cassazione Civile, Ordinanza n. 39081/2021 del 09/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un proprietario di un immobile commerciale aveva incaricato un geometra di ottenere dal Comune il certificato di abitabilità/agibilità. Il committente sosteneva che il professionista avesse agito con ritardo nel depositare la documentazione necessaria e che tale ritardo avesse causato il tardivo rilascio del titolo edilizio, impedendogli di locare l'immobile e provocandogli un danno. Il professionista si difendeva negando ogni propria responsabilità sui tempi della pratica e proponeva in via riconvenzionale domanda di pagamento di provvigioni. Il Tribunale rigettava entrambe le domande e la Corte d'appello confermava, escludendo una colpa professionale del geometra e ritenendo che questi avesse comunque assistito costantemente il cliente. In Cassazione il ricorrente deduceva: 1) omesso esame di un fatto decisivo e controverso, cioè il ritardo del geometra nel deposito della documentazione; 2) violazione dell'art. 116 c.p.c., per avere la Corte territoriale negato il danno senza valorizzare adeguatamente la prova testimoniale di un potenziale conduttore che aveva riferito di non aver preso in locazione l'immobile per mancanza di agibilità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato, quanto al primo motivo, che non ricorreva un omesso esame di fatto decisivo ma una diversa valutazione del materiale istruttorio: i giudici di merito avevano considerato l'attività del geometra e l'avevano ritenuta sufficiente, escludendo la colpa professionale. Ha inoltre rilevato che la censura non superava il limite della "doppia conforme" ex art. 348-ter c.p.c., poiché entrambi i giudici di merito avevano escluso la responsabilità del professionista. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile perché la ratio principale della decisione di merito era l'assenza di colpa, sufficiente da sola a respingere la domanda; inoltre, la Corte d'appello aveva comunque affermato che l'immobile poteva essere locato anche in assenza del certificato di abitabilità, ratio che il ricorso non colpiva efficacemente. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La deduzione di violazione dell'art. 116 c.p.c. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove, se la censura investe in realtà il merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice di appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando la decisione di primo e secondo grado si fonda sul medesimo fatto decisivo e sulla medesima esclusione della responsabilità.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La declaratoria di inammissibilità comporta l'obbligo, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è censurabile come omesso esame del fatto decisivo una doglianza che, in realtà, mira a ottenere una diversa lettura delle prove già esaminate dal giudice di merito.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca efficacia a prove legalmente non idonee o disattenda il valore legale della prova; non quando si contesti la valutazione del materiale probatorio.
  • Quando la responsabilità del professionista è esclusa in via preliminare per mancanza di colpa, la questione del danno diventa assorbita; una censura limitata al solo nesso o alla sola quantificazione non scalfisce la ratio decidendi principale.
  • In presenza di doppia conforme, il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per sollecitare una nuova ricostruzione del fatto storico già negata in entrambi i gradi di merito.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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