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Sentenza

Sentenza del 01/03/2019 n. 6093 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana sostenendo la violazione del D.L. n. 258/2006, convertito nella L. n. 278/2006, e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. In particolare, ha contestato la decisione secondo cui, per l'IVA relativa all'anno 2002 versata per l'acquisto, manutenzione e riparazione di autovetture, il termine biennale di decadenza per chiedere il rimborso decorresse dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 258/2006 anziché dalle singole date di versamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo fondato il motivo. Ha stabilito che, per l'IVA versata nel periodo d'imposta 2002, non trovava applicazione la disciplina speciale del rimborso forfettario prevista dal D.L. n. 258/2006, riferita ai versamenti effettuati dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006. Per i versamenti anteriori, in assenza di disposizioni diverse, si applicava l'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, con termine decadenziale di due anni decorrente dalle singole date di pagamento. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente limitatamente all'anno 2002. Le spese dell'intero giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, art. 19-bis1

    In deroga alle disposizioni di cui all'art. 19: ... l'imposta relativa all'acquisto o alla importazione di ciclomotori, motocicli e autovetture ... non è ammessa a detrazione salvo che per gli agenti o rappresentanti di commercio.

    La norma, nel testo vigente fino all'11 agosto 2006, limitava la detraibilità dell'IVA relativa ad autovetture e relativi costi, limite successivamente ritenuto contrario al diritto dell'Unione europea.

  • D.L. 15 settembre 2006, n. 258, art. 1, convertito nella L. 10 novembre 2006, n. 278

    Ha previsto una disciplina speciale per il rimborso dell'IVA non detratta sulle autovetture a seguito della pronuncia della Corte di giustizia, consentendo il rimborso forfettario per l'IVA assolta dal 1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006 e secondo modalità e termini specifici.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21, comma 2

    In assenza di una disciplina speciale applicabile, la domanda di rimborso deve essere presentata entro due anni dalla data del pagamento; il termine ha natura decadenziale.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    La disposizione disciplina i termini per proporre la domanda di rimborso dei tributi, distinguendo le ipotesi soggette a termini specifici da quelle in cui opera il termine biennale residuale.

Massime di principio

  • Quando una normativa speciale introduce una procedura di rimborso per tributi versati in determinati periodi, essa si applica esclusivamente agli intervalli temporali e alle condizioni espressamente previsti.
  • Per i versamenti anteriori al periodo coperto dalla disciplina speciale, si applica normalmente il termine decadenziale ordinario di due anni previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, decorrente dalla singola data di pagamento.
  • La successiva dichiarazione di incompatibilità della normativa nazionale con il diritto dell'Unione europea non fa necessariamente decorrere nuovamente il termine di rimborso, salvo che una norma speciale lo preveda espressamente.
  • Ai fini della tempestività di una domanda di rimborso, occorre verificare separatamente ciascun versamento e calcolare il termine a partire dalla relativa data, distinguendo tra periodi coperti e non coperti da eventuali regimi transitori o forfettari.
  • Quando la domanda è decaduta secondo la disciplina applicabile, il giudice può rigettarla direttamente nel merito senza ulteriori accertamenti fattuali.

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