Cassazione Civile, Ordinanza n. 33948/2022 del 17/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
Il Tribunale di Roma aveva dichiarato inammissibile, perché ritenuta tardiva, l’opposizione proposta dal pubblico ministero contro il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La Procura ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: ha dedotto che il provvedimento di liquidazione non le sarebbe mai stato notificato o comunicato e che non vi sarebbe prova della trasmissione del fascicolo completo del provvedimento all’ufficio competente della Procura; inoltre ha richiamato l’attestazione del direttore amministrativo secondo cui la cancelleria non aveva mai effettuato alcuna comunicazione, telematica o cartacea, del provvedimento. In sostanza, il ricorso contestava la decorrenza del termine di opposizione e la ritenuta tardività.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato anzitutto che l’impugnazione difettava dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, con conseguente inammissibilità già per tale ragione. Ha comunque osservato, nel merito, che il provvedimento di liquidazione risultava entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario mediante annotazione "a visto PM" e che il giudice di merito aveva correttamente ritenuto tardiva l’opposizione, proposta quasi due anni dopo, ben oltre il termine di 30 giorni e comunque oltre il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Nulla è stato disposto per le spese, sia per la qualità di organo propulsore dell’attività giurisdizionale della Procura, sia per il mancato svolgimento di difese da parte dell’intimato. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per la definizione del ricorso in camera di consiglio sulla base della proposta del relatore
richiamato come norma sul regime di comunicazione del provvedimento, suscettibile di modalità equipollenti
richiamato nel combinato disposto con l’art. 136 c.p.c. per le forme di comunicazione equipollenti
ritenuto applicabile ai provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non comunicati o notificati, con decorrenza dal deposito/pubblicazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non contiene un’esposizione sommaria dei fatti di causa, poiché tale requisito è essenziale per consentire la comprensione della controversia e delle censure.
- La comunicazione di un provvedimento può avvenire anche mediante modalità equipollenti a quelle formalmente previste, purché risulti assicurata l’effettiva conoscenza del destinatario.
- Per i provvedimenti giurisdizionali a contenuto decisorio non notificati o comunicati si applica il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., con decorrenza dal deposito/pubblicazione del provvedimento.
- Ai fini della tempestività dell’opposizione o dell’impugnazione non rilevano, di regola, mere difficoltà organizzative interne dell’ufficio destinatario, se il provvedimento sia comunque entrato nella sua sfera di conoscibilità.
- La proposizione di un ricorso inammissibile da parte della Procura, quale organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non comporta condanna alle spese processuali.
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