Cassazione Civile, Sentenza n. 6756/2025 del 14/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società ha chiesto il rimborso dell'IVA versata in Italia su cessioni intracomunitarie "a distanza" effettuate dal 2012 al 2015 verso consumatori olandesi, sostenendo di essere stata assoggettata a doppia imposizione poiché l'IVA era stata versata anche in Olanda. Dopo aver ottenuto un certificato di regolarità fiscale dall'autorità olandese (23/08/2018), la società ha istanziato il rimborso il 29/10/2019. L'Agenzia ha rigettato la richiesta perché tardiva rispetto al termine biennale di decadenza (art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992), sostenendo che il termine non può decorrere dalla data di rilascio del certificato estero, la cui richiesta è alla discrezionalità del contribuente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della CTR Lazio che aveva respinto l'appello della contribuente. La Corte ha ritenuto che il termine biennale per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui si verifica il presupposto del diritto al rimborso: quando il contribuente ha avuto piena contezza della doppia imposizione. Se il versamento estero è stato effettuato spontaneamente (come nel caso di specie), il dies a quo è la data del pagamento estero (qui il 10/04/2015). Solo se il pagamento estero deriva da un atto impositivo notificato dall'autorità estera il termine decorre dalla notifica di tale atto. La Corte ha inoltre ritenuto che non sussisteva necessità di rinvio pregiudiziale alla CGUE, richiamando la giurisprudenza comunitaria che considera ragionevole un termine biennale e compatibile con i principi di effettività ed equivalenza. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.L. n. 35 del 2005, art. 11‑quater
art. 11‑quater, comma 2, D.L. n. 35/2005 (conv. L. n. 80/2005)
Stabilisce che, in caso di richiesta di pagamento dell'imposta nello Stato membro di destinazione, il contribuente può chiedere la restituzione entro due anni decorrenti dalla data di notifica dell'atto impositivo dell'autorità estera; la Corte ha interpretato la norma unitamente alla regola generale: se non c'è atto impositivo estero, il termine torna a decorrere dalla data del pagamento spontaneo estero
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21
art. 21, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Prevede il termine biennale di decadenza per chiedere rimborso; la Corte ha confermato che tale termine è ragionevole e decorre dal dies a quo individuato in base alla natura del pagamento estero (pagamento spontaneo = data del versamento; pagamento a seguito di atto = data di notifica)
art. 41, comma 2, D.L. n. 331/1993 (conv. L. n. 431/1993)
Norma citata nei fatti per la non imponibilità di alcune cessioni a distanza; è il presupposto sostanziale della richiesta del contribuente di non imponibilità in Italia
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
art. 19, D.P.R. n. 633/1972
Norma sul luogo delle cessioni intracomunitarie; richiamata nella questione di fondo sulla neutralità IVA e sulla non imponibilità delle operazioni nello Stato italiano
D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17
art. 17, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
Prevede, tra l'altro, la compensazione del credito riconosciuto dall'ufficio; l'articolo è menzionato nell'ambito delle modalità alternative di rimborso (riconoscimento credito utilizzabile in compensazione)
Direttiva 2006/112/CE, artt. 203 e 204
artt. 203 e 204 della Direttiva 2006/112/CE
Fonti europee sulla ripetizione di tributi e neutralità IVA; la Corte ha ritenuto che, in mancanza di disciplina armonizzata sui termini, gli Stati membri possono prevedere termini purché ragionevoli e rispettosi dei principi di effettività ed equivalenza
Trattato sull'Unione europea, art. 4, par. 3
Richiamato dai ricorrenti con riferimento al principio di cooperazione leale; la Corte ha ritenuto che non sussistessero profili tali da richiedere un rinvio pregiudiziale
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE - Ecotrade
C‑95/07 e C‑96/07, sentenza 8 maggio 2008 (Ecotrade)
La CGUE ha considerato un termine biennale ragionevole; utilizzata dalla Corte per sostenere la compatibilità del termine di decadenza con il diritto UE
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE - Cargill
C‑360/18, sentenza 19 dicembre 2019 (Cargill Deutschland GmbH)
Ribadisce che, in assenza di norme armonizzate, gli Stati membri possono prevedere termini procedurali purché rispettino effettività ed equivalenza; la Corte nazionale ha fatto riferimento a questo principio
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE - I GmbH Co. KG
C‑655/22, sentenza 14 dicembre 2023 (I GmbH Co. KG)
Conferma che termini ragionevoli di prescrizione/decadenza in linea di principio rispettano il principio di effettività (salvo che rendano praticamente impossibile l'esercizio dei diritti); citata per escludere la necessità di rinvio pregiudiziale
Altri precedenti CGUE citati
C‑427/10 (Banca Antoniana), C‑472/08 (Alstom Power Hydro), C‑500/16 (Caterpillar Financial Services) richiamati in motivazione
Precedenti utilizzati per affermare che gli Stati membri possono disciplinare termini per il rimborso purché non violino effettività ed equivalenza
Massime di principio
- In caso di doppia imposizione IVA su operazioni intracomunitarie 'a distanza', il diritto nazionale può prevedere un termine di decadenza per la richiesta di rimborso: un termine biennale è generalmente considerato ragionevole e compatibile con il diritto UE.
- Il dies a quo del termine biennale va individuato in base alla natura del pagamento estero: se il versamento estero è stato effettuato spontaneamente, il termine decorre dalla data del pagamento estero; se il versamento deriva da un atto impositivo notificato dall'autorità estera, il termine decorre dalla data di notifica di tale atto.
- Un certificato di regolarità fiscale rilasciato dall'autorità estera non è automaticamente equiparabile a un atto impositivo estero ai fini dell'avvio del termine biennale; consentire la decorrenza dal solo rilascio del certificato potrebbe permettere al contribuente di influenzare arbitrariamente il dies a quo e ledere la certezza del diritto.
- Se si ritiene che la normativa nazionale sia incompatibile con il principio di neutralità dell'IVA o con i principi di effettività/equivalenza dell'UE, il ricorso al rinvio pregiudiziale alla CGUE è opportuno solo se la questione interpretativa è realmente nuova o non risolta; in casi coperti da consolidata giurisprudenza comunitaria il rinvio può essere ritenuto innecessario.
- Prassi consigliata per contribuenti in situazioni analoghe: documentare con precisione le date e le causali dei versamenti esteri; ottenere tempestivamente atti ufficiali dell'autorità estera (accertamenti o notifiche) e, se possibile, richiedere certificazioni prima della scadenza dei termini nazionali per preservare il diritto al rimborso.
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