Cassazione Civile, Sentenza n. 6730/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La controversia riguarda avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia per gli anni 2002-2006, con recupero di IVA ritenuta indebitamente detratta perché riferita ad operazioni soggettivamente inesistenti (fornitori filtro/inseriti in frode carosello) e contestate sottofatturazioni. Achille Varzi Motors aveva impugnato gli avvisi; dopo decisioni contrastanti di CTP e CTR e una cassazione parziale (ordinanza n. 336/2021), la questione è stata rinviata e la CTR in sede di rinvio ha confermato la pronuncia di primo grado sui rapporti con Italian Car s.r.l. e ha deciso anche su sottofatturazione e sanzioni. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo plurime censure (omessa pronuncia su alcuni profili, errata valutazione probatoria sugli indizi di fittizietà dei fornitori, violazioni normative e di onere probatorio, ingiustificata applicazione di sanzioni, difetti motivazionali). L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale su questioni di ultràpetizione relative all'annualità 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi di ricorso della società (ha confermato la possibilità per l'Amministrazione di avvalersi di prove indiziarie per dimostrare la fittizietà del fornitore quando emergano elementi quali assenza di struttura aziendale, evasione IVA dei fornitori, volumi anomali, ecc.; ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi relativi alla genericità della domanda di disapplicazione delle sanzioni e alla presunta mancata assoluzione dell'onere probatorio da parte dell'Agenzia; ha condiviso la legittimità delle riprese per sottofatturazione fondate sulle dichiarazioni dei clienti). Tuttavia la Corte ha accolto il quinto motivo del ricorso principale perché la sentenza d'appello non si è pronunciata sui rapporti con due fornitori (Sport Car Service di Bianchi Federico e Safety Car s.r.l.) oggetto del rinvio, e ha altresì accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia ritenendo che la CTR avesse erroneamente pronunciato anche sull'annualità 2006 non oggetto del tema del rinvio. In definitiva la sentenza impugnata è cassata nei punti indicati e rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, per integrare la decisione e/o sanare le omissioni; per il resto la sentenza impugnata è confermata.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60-bis
La norma è stata considerata disposizione in tema di solidarietà nel pagamento dell'imposta e non una norma sanzionatoria; pertanto non idonea, di per sé, a giustificare la disapplicazione delle sanzioni per 'obiettiva incertezza' invocata dalla ricorrente.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19
Richiamata nella contestazione sugli aspetti di indetraibilità IVA; la Corte valuta l'applicazione delle regole di indetraibilità alla luce degli elementi probatori acquisiti.
D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, art. 6 comma 2
La disposizione sull'esimente per 'obiettiva incertezza' normativa richiede che l'incertezza abbia carattere oggettivo e riguardi l'interpretazione di una disposizione che comporta l'applicazione di sanzione amministrativa; inoltre chi invoca l'incertezza deve indicare specificamente la norma ritenuta incerta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 8
Norma procedurale richiamata nelle censure; la Corte sottolinea l'onere di specificità nella formulazione dei motivi e nelle deduzioni processuali.
D.Lgs. 27 luglio 2000 n. 212, art. 10 comma 3
Richiamato sul tema della motivazione e del rispetto dei criteri procedurali in materia tributaria; utilizzato per valutare la completezza delle deduzioni e l'ammissibilità delle censure.
Codice civile, art. 2697
Principio sull'onere della prova; la Corte conferma che l'Amministrazione può assolvere l'onere con prove anche indiziarie e che spetta al contribuente la prova contraria, specialmente quando emergono indici di fittizietà del fornitore.
Codice civile, art. 2727 e art. 2729
Norme relative alle perizie e alla valutazione delle prove peritali; la Corte ha escluso rilevanza decisiva alla perizia di parte prodotta dal contribuente rispetto alle dichiarazioni dei clienti ritenute più probatorie.
Direttiva 77/388/CEE (art. 17) - IVA (prima Direttiva IVA)
Richiamata in quanto quadro normativo comunitario sull'indetraibilità dell'IVA; la Corte fa riferimento alla giurisprudenza comunitaria che consente l'uso di presunzioni e indici per accertare la fittizietà del soggetto emittente.
D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), art. 163
Richiamato dalla ricorrente in tema di divieto di doppia imposizione e capacità contributiva; la Corte però ritiene irrilevanti ai fini della qualificazione dell'operazione come soggettivamente inesistente elementi come la presenza di profitto dalla rivendita.
Costituzione, art. 53
Richiamato dalla ricorrente per argomentare la violazione del principio di capacità contributiva in caso di duplicazione di imposizioni; la Corte non ha ritenuto decisivo tale rilievo rispetto alle evidenze sull'operazione soggettivamente inesistente.
Codice di procedura civile, art. 112
Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per la censura di ultrapetizione: la Corte ha accolto l'eccezione incidentale dell'Agenzia ritenendo che la CTR abbia travalicato il thema decidendum pronunciandosi su annualità non impugnate in cassazione.
Codice di procedura civile, art. 91 e art. 92
Richiamati in relazione alla compensazione delle spese di giudizio; la Corte ha ritenuto insindacabile in molte parti la valutazione di merito circa la compensazione, confermando la discrezionalità del giudice di merito.
D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, art. 36
Richiamata nelle censure di omessa motivazione; la Corte valuta l'adeguatezza della motivazione della CTR e, nel caso di omissione su questioni specifiche, dispone il rinvio per integrazione.
Codice di procedura civile, art. 360
Norma procedurale che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; utilizzata quale paradigma per l'ammissibilità e la tipologia delle censure (violazione di legge, omessa pronuncia, insufficiente motivazione, nullità ecc.).
Massime di principio
- Quando l'Amministrazione fiscale rende evidente, anche mediante indizi convergenti (es. assenza di struttura aziendale del fornitore, rilevanti volumi di acquisto in tempi brevi, evasione IVA del fornitore, margini anomali), l'onere di provare la fittizietà di un fornitore può ritenersi assolto anche con elementi indiziari; a quel punto grava sul contribuente provare l'estraneità alla frode.
- La disapplicazione delle sanzioni per 'obiettiva incertezza' normativa (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997) richiede che il contribuente indichi con precisione la norma ritenuta incerta: la deduzione generica è inammissibile.
- Le perizie di parte non hanno autonoma prevalenza se contrastano con dichiarazioni o prove ritenute più direttamente attendibili; il giudice valuta la rilevanza e la concludenza delle prove in concreto.
- Il giudice di merito può basarsi su prove indiziarie purché vi sia un quadro probatorio complessivo e coerente; il sindacato di legittimità non può rimettere in discussione valutazioni di fatto coerenti e motivate, salvo vizio di motivazione.
- Il tema del giudizio di rinvio deve essere rispettato: il giudice non può pronunciarsi su profili non riportati nell'oggetto della cassazione (rischio di ultrapetizione); la parte che si ritiene pregiudicata può eccepire l'ultrapetizione e ottenere l'annullamento della pronuncia su quelle parti.
- In ipotesi di omessa pronuncia su specifiche domande o profili, la Cassazione può cassare e rinviare per consentire al giudice di merito di esaminare le questioni omesse.
- In materia di spese di lite la compensazione resta, in larga misura, appannaggio del giudice di merito: la Cassazione verifica soltanto l'assenza di violazione dei principi fondamentali (es. non porre spese a carico della parte totalmente vittoriosa).
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