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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18772/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla ricorrente e accettata dalla controricorrente, rilevando che le parti avevano nel frattempo definito la controversia con transazione del 9 aprile 2024. Di conseguenza, ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione e ha compensato integralmente le spese tra le parti.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Una società aveva convenuto un istituto di credito chiedendo la condanna alla restituzione delle somme asseritamente illegittimamente percepite e il risarcimento dei danni, deducendo la nullità o illegittimità di clausole e atti relativi a due rapporti di conto corrente e a un mutuo, per la presenza di interessi usurari, spese illegittime e commissioni di massimo scoperto. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione, escludendo che la banca avesse applicato interessi usurari nei rapporti di conto corrente e mutuo e confermando il rigetto della domanda di nullità per assenza di violazioni dell'art. 1341, comma 2, c.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con sei motivi. In corso di giudizio di legittimità, le parti hanno però sottoscritto una transazione e la parte ricorrente ha rinunciato agli atti del giudizio, con accettazione della rinuncia da parte della banca.

Norme richiamate

  • art. 306 c.p.c.

    rinuncia agli atti del giudizio

    La rinuncia agli atti, una volta accettata dalla controparte, determina l'estinzione del processo.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    violazioni dell’art. 1341, c.2, c.c.

    La Corte d'appello aveva escluso la nullità delle pattuizioni contrattuali per mancata prova di violazioni della norma sulle clausole vessatorie.

Massime di principio

  • La rinuncia agli atti del giudizio, se accettata dalla parte costituita, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
  • La sopravvenuta transazione tra le parti può costituire il presupposto fattuale della rinuncia agli atti e della definizione della lite, con possibile compensazione delle spese.
  • Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte non entra nel merito dei motivi di ricorso.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullità

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