Cassazione Penale, Ordinanza n. 12323/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente la valutazione di merito che aveva escluso la qualificazione del fatto come lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari. Dalla motivazione emergente si ricava che il thema decidendum riguardava la richiesta di riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. I ricorrenti contestavano il mancato riconoscimento di tale attenuante/forma autonoma, ma la Corte di cassazione rileva che i motivi si risolvono in una mera diversa lettura degli elementi già valutati dal giudice di merito: quantità e qualità della droga trattata, mezzi e modalità dell'azione, presenza di materiale per il confezionamento e persistenza di attività di detenzione e cessione. Tale censura è stata ritenuta inammissibile in sede di legittimità perché diretta a sollecitare una rivalutazione del compendio probatorio.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La riqualificazione in lieve entità è stata esclusa sulla base di una valutazione complessiva di quantità e qualità della sostanza, mezzi e modalità dell'azione, presenza di materiale per il confezionamento e persistenza dell'attività di detenzione e cessione; non è consentita in cassazione una mera diversa rivalutazione dei dati di fatto.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, la valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo di quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità dell'azione e ulteriori indici fattuali sintomatici dell'offensività concreta.
- In sede di legittimità non è consentito prospettare, sotto forma di vizio di ricorso, una mera richiesta di rivalutazione del merito probatorio e degli indici fattuali già esaminati dai giudici di merito.
- La presenza di strumenti o materiale per il confezionamento, insieme alla reiterazione di condotte di detenzione e cessione, può legittimamente essere valorizzata per escludere la configurabilità del fatto di lieve entità.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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