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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12826/2022 del 05/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente è stata condannata per il reato di diffamazione aggravata continuata per aver pubblicato sul gruppo Facebook "#Rizzibimbominkia" espressioni offensive rivolte a Enrico Rizzi (es. "dagli al #bimbominkia", "Si chiama #bimbominkia", pubblicazione di una tazza con il logo "#Rizzibimbominkia"), appellandolo pubblicamente come "bimbominkia" davanti a 2.297 iscritti. In appello e poi in cassazione la Cattoi ha dedotto tre censure: (1) applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.), sostenendo che Rizzi fosse un personaggio politico noto; (2) applicabilità della causa di non punibilità della provocazione (art. 599 c.p.), come reazione alle frasi offensive del Rizzi rivolte al defunto Diego Moltrer; (3) applicabilità della causa di non punibilità e/o attenuazione ex art. 131-bis c.p., per carenza di serialità e lieve offensività della condotta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollevati implicassero un riesame del merito (es. valutazione della rilevanza pubblica di Rizzi e del collegamento fattuale con le frasi di quest'ultimo) e quindi inammissibili in sede di legittimità. Ha confermato che il diritto di critica non assorbe espressioni che travalicano nella derisione e nello scherno; ha escluso la provocazione per mancanza di collegamento tra le vicende; ha inoltre ritenuto infondata la tesi sull'art. 131-bis rilevando l'abitualità della condotta e la non lieve offensività (ampia diffusione dei messaggi). Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 51 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto non operante la scriminante dell'esercizio del diritto di critica perché, anche qualora il destinatario fosse un soggetto noto, la critica non può degenerare nello scherno e nella derisione; appellare pubblicamente il Rizzi "bimbominkia" in un gruppo con oltre duemila iscritti ha superato il limite della continenza.

  • art. 599 cod. pen.

    La causa di non punibilità per provocazione è esclusa se manca un collegamento logico-temporale e funzionale tra la provocazione e la reazione; la Corte ha ritenuto assente tale nesso tra le frasi del Rizzi e i messaggi offensivi della Cattoi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La Corte territoriale ha escluso la non punibilità o la riduzione per particolare tenuità o per assenza di serialità, fondando la decisione su due ragioni autonome: l'abitualità della condotta (reiterazione delle derisioni) e la non lieve offensività dovuta all'ampia platea di destinatari.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Applicazione della norma che dispone il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di condanna o resistenza in giudizio; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.

  • Cass., Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021 (Fanini)

    Richiamata per il principio secondo cui nelle pubblicazioni sui social network il diritto di critica ha limiti di continenza e non legittima la derisione che identifichi o dileggi la persona in termini denigratori.

  • Cass., Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (Bimonte)

    Richiamata la regola che in Cassazione il ricorso deve affrontare tutte le rationes decidendi autonome; la censura su una sola di esse è insufficiente e rende il ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Il diritto di critica non copre espressioni che superano i limiti della continenza, degenerando in scherno o derisione: insulti diffusi su social con ampia platea possono integrare diffamazione.
  • La qualificazione del soggetto come 'personaggio pubblico' e la valutazione della rilevanza politica sono questioni di merito: in Cassazione sono inammissibili censure che chiedono un nuovo esame probatorio o valutazioni fattuali.
  • La causa di non punibilità per provocazione richiede un nesso causale e temporale concreto tra la provocazione subita e la reazione; reazioni ritenute non direttamente collegate non usufruiscono della scriminante.
  • Per ottenere benefici o non punibilità ex art. 131-bis è rilevante valutare sia la ripetizione della condotta sia l'intensità offensiva e la platea dei destinatari; la reiterazione e l'ampia diffusione possono escludere tali misure.
  • In sede di legittimità, se la decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve impugnare tutte: attacchi parziali sono spesso inammissibili per difetto di specificità.
  • Sui social la dimensione pubblica e la persistenza/ampia diffusione dei contenuti aggravano la rilevanza penale della condotta offensiva rispetto a un commento isolato e privato.

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