Cassazione Penale, Sentenza n. 12826/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente è stata condannata per il reato di diffamazione aggravata continuata per aver pubblicato sul gruppo Facebook "#Rizzibimbominkia" espressioni offensive rivolte a Enrico Rizzi (es. "dagli al #bimbominkia", "Si chiama #bimbominkia", pubblicazione di una tazza con il logo "#Rizzibimbominkia"), appellandolo pubblicamente come "bimbominkia" davanti a 2.297 iscritti. In appello e poi in cassazione la Cattoi ha dedotto tre censure: (1) applicabilità della scriminante dell'esercizio del diritto di critica (art. 51 c.p.), sostenendo che Rizzi fosse un personaggio politico noto; (2) applicabilità della causa di non punibilità della provocazione (art. 599 c.p.), come reazione alle frasi offensive del Rizzi rivolte al defunto Diego Moltrer; (3) applicabilità della causa di non punibilità e/o attenuazione ex art. 131-bis c.p., per carenza di serialità e lieve offensività della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi sollevati implicassero un riesame del merito (es. valutazione della rilevanza pubblica di Rizzi e del collegamento fattuale con le frasi di quest'ultimo) e quindi inammissibili in sede di legittimità. Ha confermato che il diritto di critica non assorbe espressioni che travalicano nella derisione e nello scherno; ha escluso la provocazione per mancanza di collegamento tra le vicende; ha inoltre ritenuto infondata la tesi sull'art. 131-bis rilevando l'abitualità della condotta e la non lieve offensività (ampia diffusione dei messaggi). Conseguentemente ha dichiarato inammissibile il ricorso, ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto non operante la scriminante dell'esercizio del diritto di critica perché, anche qualora il destinatario fosse un soggetto noto, la critica non può degenerare nello scherno e nella derisione; appellare pubblicamente il Rizzi "bimbominkia" in un gruppo con oltre duemila iscritti ha superato il limite della continenza.
La causa di non punibilità per provocazione è esclusa se manca un collegamento logico-temporale e funzionale tra la provocazione e la reazione; la Corte ha ritenuto assente tale nesso tra le frasi del Rizzi e i messaggi offensivi della Cattoi.
La Corte territoriale ha escluso la non punibilità o la riduzione per particolare tenuità o per assenza di serialità, fondando la decisione su due ragioni autonome: l'abitualità della condotta (reiterazione delle derisioni) e la non lieve offensività dovuta all'ampia platea di destinatari.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Applicazione della norma che dispone il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di condanna o resistenza in giudizio; la Corte ha fissato la somma in euro 3.000,00.
Cass., Sez. 5, n. 8898 del 18/01/2021 (Fanini)
Richiamata per il principio secondo cui nelle pubblicazioni sui social network il diritto di critica ha limiti di continenza e non legittima la derisione che identifichi o dileggi la persona in termini denigratori.
Cass., Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017 (Bimonte)
Richiamata la regola che in Cassazione il ricorso deve affrontare tutte le rationes decidendi autonome; la censura su una sola di esse è insufficiente e rende il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- Il diritto di critica non copre espressioni che superano i limiti della continenza, degenerando in scherno o derisione: insulti diffusi su social con ampia platea possono integrare diffamazione.
- La qualificazione del soggetto come 'personaggio pubblico' e la valutazione della rilevanza politica sono questioni di merito: in Cassazione sono inammissibili censure che chiedono un nuovo esame probatorio o valutazioni fattuali.
- La causa di non punibilità per provocazione richiede un nesso causale e temporale concreto tra la provocazione subita e la reazione; reazioni ritenute non direttamente collegate non usufruiscono della scriminante.
- Per ottenere benefici o non punibilità ex art. 131-bis è rilevante valutare sia la ripetizione della condotta sia l'intensità offensiva e la platea dei destinatari; la reiterazione e l'ampia diffusione possono escludere tali misure.
- In sede di legittimità, se la decisione è sorretta da più rationes decidendi autonome, il ricorrente deve impugnare tutte: attacchi parziali sono spesso inammissibili per difetto di specificità.
- Sui social la dimensione pubblica e la persistenza/ampia diffusione dei contenuti aggravano la rilevanza penale della condotta offensiva rispetto a un commento isolato e privato.
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