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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33459/2026 del 14/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ne è derivata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in ragione dei profili di colpa connessi all'evidente inammissibilità dell'impugnazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la sua condanna per tentato furto aggravato. L'unico motivo di ricorso denunciava la nullità della sentenza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione e per inosservanza o erronea applicazione di norme. La Corte ha ritenuto il motivo manifestamente generico, poiché fondato su censure assertive e attinenti al fatto, prive di una critica compiuta alla decisione impugnata. Il ricorrente aveva inoltre sostenuto che ricorresse un reato impossibile per inesistenza dell'oggetto del reato. Tale doglianza è stata giudicata manifestamente infondata, poiché l'inesistenza dell'oggetto determina il reato impossibile soltanto quando l'oggetto sia inesistente in rerum natura o l'inesistenza sia originaria e assoluta, non quando l'oggetto manchi temporaneamente o per cause accidentali.

Norme richiamate

  • art. 56 c.p.

    La disposizione è richiamata indirettamente attraverso la contestazione del tentato furto, senza una specifica interpretazione della Corte nel testo riportato.

  • art. 616 c.p.p.

    La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando sussistono profili di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo contiene censure generiche, assertive o meramente versate in fatto, senza una critica specifica e compiuta alle rationes decidendi della sentenza impugnata.
  • L'inesistenza dell'oggetto del reato configura un reato impossibile soltanto quando l'oggetto è inesistente in rerum natura oppure quando l'inesistenza è originaria e assoluta; non ricorre invece il reato impossibile se l'oggetto è temporaneamente mancante o assente per cause accidentali.
  • La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di profili di colpa derivanti dall'evidente inammissibilità dell'impugnazione, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiTentativo

Testo integrale

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