Cassazione Penale, Sentenza n. 38547/2022 del 12/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la sentenza di condanna emessa dal Tribunale e confermata dalla Corte d'appello di Messina ritenendosi assolta da vari vizi: 1) incompetenza territoriale (avrebbe commesso il fatto a Tivoli, non nel foro di Messina); 2) nullità del decreto di citazione in primo grado per mancata indicazione del giorno e del giudice; 3) motivazione carente sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato e sull'attendibilità della parte offesa (si contestava che l'unico episodio verbale non integrasse minaccia idonea); 4) mancata acquisizione di documentazione prodotta a difesa comprovante vessazioni del marito; 5) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p.; 6) mancata concessione di attenuanti ex art. 62-bis e art. 62 n.2 c.p.; 7) ammissione della costituzione di parte civile senza che quest'ultima avesse subito il danno protetto dalla norma incriminatrice.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato che, durante il processo, è intervenuta remissione della querela da parte della costituita parte civile con accettazione da parte della ricorrente; tale remissione ha determinato l'estinzione del reato per remissione di querela. Per questo motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata (il motivo sostanziale dell'impugnazione è stato assorbito dall'estinzione del reato) e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Norma richiamata nella sentenza di merito quale riferimento al reato contestato; dalla cassazione non emerge un'interpretazione nuova dato che l'estinzione del reato per remissione di querela ha reso irrilevanti le questioni sostanziali
Norma del codice penale indicata come norma incriminatrice contestata; la Corte non ha esaminato nel merito i profili di responsabilità a causa dell'estinzione del reato
Richiamata dalla difesa come possibile causa di non punibilità; la Cassazione non ha deciso sul merito della sua applicabilità perché la remissione della querela ha estinto il reato
Richiamato dalla difesa in ordine alle attenuanti generiche previste dalla norma; la Corte non ha valutato il riconoscimento delle attenuanti per effetto dell'estinzione del reato
Richiamata dalla difesa come possibile causa di diminuzione della pena; la questione è rimasta assorbita dall'estinzione del reato
art. 129, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato nel provvedimento: la Corte osserva che non sono presenti i presupposti per eccezioni previste dal comma 2 che consentirebbero di procedere nonostante la remissione; pertanto la remissione estingue il reato
art. 23, commi 8 e 9, d.l. 28 ottobre 2020, n.137 conv. in legge 18 dicembre 2020, n.176
Norma procedurale richiamata per disciplinare lo svolgimento del procedimento (richiami alle disposizioni speciali in materia di processi durante il periodo normato); non incidono sulla decisione di estinzione conseguente alla remissione della querela
Massime di principio
- La remissione della querela, se accettata dall'imputato, estingue il reato perseguibile a querela e rende ininfluente l'esame delle questioni sostanziali e processuali sollevate in impugnazione: la Corte di cassazione procederà all'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato.
- Se la remissione interviene dopo la sentenza di condanna ma prima della decisione in cassazione, i motivi di ricorso restano assorbiti dall'estinzione del reato, salvo che sussistano i presupposti di cui all'art.129, comma 2 c.p.p. che consentono comunque la prosecuzione.
- L'estinzione del reato non necessariamente evita l'addebito delle spese processuali: la corte può comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese a carico dell'imputato anche quando annulla per estinzione.
- Questioni di nullità formali (es. decreto di citazione, incompetenza territoriale) e di merito (es. valutazione di attendibilità, sussistenza degli elementi del reato) diventano sostanzialmente irrilevanti se il procedimento si estingue per remissione della querela; tuttavia è opportuno sollevarle tempestivamente perché potrebbero rilevare in ipotesi in cui la remissione non venga accettata o sia inesistente.
- In situazioni analoghe è fondamentale verificare la validità formale della remissione (che sia espressa e non viziata) e l'accettazione dell'imputato: solo una remissione correttamente espressa e accettata produce l'effetto estintivo.
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