Ordinanza n. 1221/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione di cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare, disposta ai soli fini giuridici senza perdita del grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri notificato il 16 marzo 2026, con il quale è stata disposta la cessazione della ferma temporanea per grave mancanza disciplinare ai sensi degli articoli 951, comma 1, e 1357, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 66/2010. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia, sostenendo l’applicazione del criterio ordinario di competenza previsto dall’articolo 13, comma 1, c.p.a., poiché il rapporto di pubblico impiego era già cessato quando il ricorso è stato notificato e il ricorrente risiedeva in un Comune ricompreso nel territorio del TAR Campania - Napoli.
La decisione
Il TAR ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale. Ha rilevato che il ricorrente era cessato dal servizio dal 16 marzo 2026, mentre il ricorso era stato notificato il 26 marzo 2026; pertanto, al momento del radicamento del giudizio, non sussisteva più un rapporto di servizio idoneo a giustificare l’applicazione di eventuali criteri speciali di competenza connessi al pubblico impiego. È stato quindi applicato il criterio generale di cui all’articolo 13, comma 1, c.p.a., individuando come giudice competente il TAR Campania - Napoli, in relazione alla residenza del ricorrente. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato. Le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
In caso di cessazione del rapporto di pubblico impiego anteriormente al radicamento del giudizio, trova applicazione l’ordinario criterio generale di competenza territoriale.
art. 951, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato quale base normativa della sanzione di cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare.
art. 1357, comma 1, lettera c), d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Richiamato quale ulteriore base normativa della sanzione disciplinare impugnata.
Massime di principio
- Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato prima della proposizione del ricorso, la competenza territoriale non può essere individuata sulla base di criteri speciali collegati alla permanenza del rapporto di servizio, ma deve essere determinata secondo il criterio generale previsto dall’articolo 13, comma 1, c.p.a.
- La competenza territoriale deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento del radicamento del giudizio, coincidente con la notificazione del ricorso.
- La declinatoria di competenza territoriale consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR dichiarato competente.
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