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Ordinanza

Ordinanza n. 1221/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600750

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione di cessazione della ferma per grave mancanza disciplinare, disposta ai soli fini giuridici senza perdita del grado

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri notificato il 16 marzo 2026, con il quale è stata disposta la cessazione della ferma temporanea per grave mancanza disciplinare ai sensi degli articoli 951, comma 1, e 1357, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 66/2010. Il Ministero della Difesa ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Sicilia, sostenendo l’applicazione del criterio ordinario di competenza previsto dall’articolo 13, comma 1, c.p.a., poiché il rapporto di pubblico impiego era già cessato quando il ricorso è stato notificato e il ricorrente risiedeva in un Comune ricompreso nel territorio del TAR Campania - Napoli.

La decisione

Il TAR ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale. Ha rilevato che il ricorrente era cessato dal servizio dal 16 marzo 2026, mentre il ricorso era stato notificato il 26 marzo 2026; pertanto, al momento del radicamento del giudizio, non sussisteva più un rapporto di servizio idoneo a giustificare l’applicazione di eventuali criteri speciali di competenza connessi al pubblico impiego. È stato quindi applicato il criterio generale di cui all’articolo 13, comma 1, c.p.a., individuando come giudice competente il TAR Campania - Napoli, in relazione alla residenza del ricorrente. Il giudizio può essere riassunto davanti al giudice indicato. Le spese della fase sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il rapporto di pubblico impiego è cessato prima della proposizione del ricorso, la competenza territoriale non può essere individuata sulla base di criteri speciali collegati alla permanenza del rapporto di servizio, ma deve essere determinata secondo il criterio generale previsto dall’articolo 13, comma 1, c.p.a.
  • La competenza territoriale deve essere valutata con riferimento alla situazione esistente al momento del radicamento del giudizio, coincidente con la notificazione del ricorso.
  • La declinatoria di competenza territoriale consente la riassunzione del giudizio davanti al TAR dichiarato competente.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaCompetenza
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiIncompetenza

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