Cassazione Civile, Ordinanza n. 27087/2026 del 17/10/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
Il Comune aveva accertato a carico del Consorzio, in liquidazione coatta amministrativa, ICI e IMU per gli anni d’imposta dal 1993 al 2015, relativamente a un immobile ceduto dalla procedura il 24 ottobre 2014. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 300/11/2019, depositata il 28 gennaio 2019, aveva respinto l’appello del Consorzio: aveva escluso la prescrizione sul presupposto che, ai sensi dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992, l’imposta relativa al periodo della procedura fosse prelevata dal ricavato della vendita e versata dopo il trasferimento; aveva inoltre negato la riduzione per inagibilità, non risultando provata né la dichiarazione o l’accertamento dell’inagibilità né una conoscenza qualificata del Comune. Con il primo motivo, il Consorzio ha dedotto violazione degli artt. 2947, 2948 e 2949 c.c. e dell’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 546/1992, nonché difetto o illogicità della motivazione. Ha sostenuto che il tributo poteva essere pagato anche prima della vendita e che il Comune avrebbe dovuto insinuare la pretesa al passivo per interrompere la prescrizione. Con il secondo motivo ha contestato il mancato riconoscimento della riduzione del 50% per inagibilità, asseritamente notoria, e denunciato difetto di motivazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo, affermando che durante la procedura concorsuale l’obbligazione tributaria permane, ma l’obbligo di denuncia e pagamento è sospeso fino alla vendita del bene e all’incasso del prezzo; ne consegue che prima di quel momento non può essere effettuato l’accertamento per inadempimento e non decorre la prescrizione, perché il diritto non è ancora esercitabile ai sensi dell’art. 2935 c.c. La stessa disciplina si applica all’IMU in forza del rinvio dell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 23/2011. La censura motivazionale è stata anch’essa respinta, poiché la sentenza regionale aveva esposto le ragioni della decisione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile nella parte in cui denunciava violazione di legge senza indicare la norma violata; la doglianza motivazionale è stata ritenuta contraddittoria e infondata. La Corte ha inoltre chiarito che la riduzione ICI per inagibilità può spettare, anche senza richiesta del contribuente, se il Comune ha una conoscenza qualificata, documentabile e acquisita nell’esercizio dell’attività amministrativa, anche per fini extratributari; la mera notorietà o conoscenza estemporanea non basta e la prova della conoscenza qualificata grava sul contribuente. Poiché il Comune non ha svolto difese, non sono state liquidate spese. È stato dato atto dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Norme richiamate
art. 10, comma 6, d.lgs. n. 504/1992
In particolare, è stato chiarito che l'obbligo di denuncia e di pagamento dell’imposta anno per anno è sospeso in attesa della vendita di detto immobile. Solo una volta che sia stata effettuata la vendita ed incassato il prezzo, l’imposta complessiva dovuta per l'intero periodo è prelevata dal curatore sull'ammontare del ricavato e, entro tre mesi dall'incasso, lo stesso curatore è tenuto sia a presentare la denuncia, che a versare la imposta complessiva dovuta al Comune.
Nella procedura concorsuale, per l’ICI relativa al periodo di pendenza della procedura, denuncia e pagamento sono differiti fino alla vendita dell’immobile e all’incasso del prezzo; allora l’imposta complessiva è prelevata dal ricavato e versata entro tre mesi.
art. 9, comma 7, d.l. n. 23/2011
Medesime valutazioni vanno operate con riferimento all’IMU, stante la previsione dell’art. 9, comma 7, del d.l. 23/2011, che rinvia all’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992.
Il rinvio all’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992 comporta l’applicazione all’IMU del differimento degli obblighi di denuncia e pagamento durante la procedura concorsuale.
Di conseguenza – va aggiunto - nemmeno può decorrere il termine prescrizionale, ai sensi dell’art. 2935 c.c., non potendo il diritto essere fatto valere prima del predetto termine (sul tema, v. amplius, Cass. n. 1102/2026; Cass. n. 20953/2019 ed altre ancora).
La prescrizione non decorre finché, per effetto del differimento legale degli obblighi tributari, il diritto non può essere fatto valere.
2.2. Ad ogni buon conto, va ricordato che la riduzione d’imposta prevista dall’art. 8 del d.lgs. n. 504/1992 in tema di ICI va riconosciuta, anche in assenza di richiesta del contribuente, anche quando lo stato di inagibilità del bene sia noto al Comune, ma solo quando si accerti la sussistenza di una conoscenza qualificata di tale condizione del bene, documentabile e derivata dall’esercizio dell’attività amministrativa propria dell’ente territoriale, anche se per finalità extratributarie, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti della riduzione di imposta.
La riduzione ICI per inagibilità può essere riconosciuta anche senza un’istanza del contribuente se l’ente ha una conoscenza qualificata e documentabile dell’inagibilità, acquisita nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative; non è sufficiente una conoscenza di fatto episodica.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Va, però, dato atto che ricorrono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte della ricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo di contributo unificato.
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Nella liquidazione coatta amministrativa, come nella procedura fallimentare cui la Corte assimila il caso, l’obbligazione relativa all’imposta immobiliare permane per il periodo della procedura, ma gli obblighi di denuncia e pagamento sono sospesi fino alla vendita del bene e all’incasso del prezzo; l’imposta complessiva del periodo è allora prelevata dal ricavato e versata entro il termine previsto.
- Finché, durante la procedura concorsuale, non sono ancora esigibili gli obblighi di denuncia e pagamento dell’imposta immobiliare, non sussiste un inadempimento che consenta l’accertamento comunale e non decorre la prescrizione, poiché il diritto non può ancora essere fatto valere.
- Il differimento degli obblighi previsto per l’ICI dall’art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504/1992 si applica anche all’IMU per effetto del rinvio contenuto nell’art. 9, comma 7, del d.l. n. 23/2011.
- La riduzione ICI per inagibilità può essere riconosciuta anche senza richiesta del contribuente quando l’inagibilità sia conosciuta dal Comune attraverso una conoscenza qualificata, documentabile e acquisita nell’esercizio dell’attività amministrativa, anche per finalità extratributarie; la mera notorietà o conoscenza occasionale non è sufficiente.
- La prova della conoscenza qualificata dell’inagibilità da parte dell’ente impositore grava sul contribuente che invoca la riduzione.
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