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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32152/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (debitore)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il pagamento di competenze professionali relative a due cause patrocinate davanti al Tribunale. La destinataria del decreto proponeva opposizione davanti al Giudice di Pace, il quale si dichiarava incompetente per materia e rimetteva le parti al Tribunale. In sede di gravame, il Tribunale dichiarava l'opposizione inammissibile perché proposta con ricorso ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, ritenuto inapplicabile davanti al Giudice di Pace per difetto di collegialità, e perché notificata oltre il termine perentorio, escludendo la sanatoria per equipollenza alla citazione. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva: 1) violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011, sostenendo che l'opposizione doveva proporsi con ricorso e non con citazione; 2) violazione dell'art. 4 d.lgs. n. 150/2011, assumendo la tempestività dell'opposizione per avvenuta notifica del ricorso nel termine di legge; 3) errore nel non dichiarare l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per essere competente il Tribunale e non il Giudice di Pace a decidere sulla domanda monitoria; 4) nullità del decreto per difetto del parere del Consiglio Nazionale Forense; 5) omessa rilevazione del mancato esperimento della mediazione; 6) violazione del principio di infrazionabilità del credito; 7) mancata compensazione delle spese processuali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri. Ha affermato che, nelle controversie per la liquidazione degli onorari professionali forensi, il Giudice di Pace è competente per il procedimento monitorio e per la relativa opposizione, applicandosi il rito dell'art. 14 d.lgs. n. 150/2011; la previsione della trattazione collegiale davanti al Tribunale non impedisce, ratione temporis, l'operatività del rito dinanzi al Giudice di Pace. Ne consegue che l'opposizione proposta con ricorso era ammissibile e non poteva essere dichiarata tardiva per non essere stata introdotta con citazione. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato al Tribunale di Foggia per la decisione nel merito, ponendo a carico del giudice di rinvio anche la regolazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. n. 150/2011

    Per le controversie sulla liquidazione degli onorari professionali forensi si applica il rito speciale previsto dalla norma; la forma dell'atto introduttivo è il ricorso e non la citazione, e la disciplina opera anche nel caso esaminato, nonostante il richiamo alla collegialità per la trattazione davanti al Tribunale.

  • art. 29 L. n. 794/1942

    Individua le controversie in materia di liquidazione degli onorari dell'avvocato, richiamate come base della competenza e del rito speciale.

  • art. 4 d.lgs. n. 150/2011

    È richiamato nel ricorso per sostenere la tempestività dell'opposizione in base alla notifica del ricorso nel termine di legge; il motivo non viene esaminato perché assorbito.

  • d.lgs. n. 149/2022

    Cita le modifiche normative successive come irrilevanti ratione temporis rispetto alla controversia decisa.

Massime di principio

  • Nelle controversie per la liquidazione degli onorari professionali dell'avvocato, il procedimento segue il rito speciale di cui all'art. 14 d.lgs. n. 150/2011 e l'opposizione al decreto ingiuntivo va proposta con ricorso.
  • La previsione della trattazione collegiale davanti al Tribunale non esclude, per il periodo normativamente rilevante, l'uso del rito speciale dinanzi al Giudice di Pace quando questi sia il giudice funzionalmente competente per la fase monitoria e per l'opposizione.
  • Se l'opposizione è proposta con il mezzo processuale previsto dalla disciplina speciale, non può essere dichiarata tardiva solo perché non introdotta con citazione; il giudice deve esaminarla nel merito.
  • Quando il primo motivo di ricorso investe correttamente la forma dell'introduzione del giudizio e la conseguente tempestività, gli ulteriori motivi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieDecreto ingiuntivoImpugnazioni
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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