Cassazione Civile, Ordinanza n. 15918/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (danneggiato)
La controversia
Una persona, omonima di un'altra correntista più giovane, subì per errore cinque protesti su assegni senza provvista e senza autorizzazione emessi dall'omonima e venne anche sottoposta a quattro procedimenti penali poi conclusi con assoluzione. Ritenendo che l'errore nell'identificazione del soggetto protestato fosse imputabile alla banca presso la quale era correntista l'omonima emittente, e/o ai notai che avevano levato i protesti tramite il loro presentatore, la danneggiata agì in sede civile chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti della banca e dei notai. Il tribunale accolse la domanda verso la banca e la rigettò verso i notai. In appello, la banca impugnò la decisione e la danneggiata propose appello incidentale. La Corte d'appello riformò integralmente il primo grado, ritenendo non provata la responsabilità né della banca né dei notai, valorizzando l'ipotesi che l'errore potesse essere del presentatore incaricato e rilevando l'inerzia probatoria dell'attrice. In cassazione, la ricorrente principale denunciò: 1) violazione dell'art. 342 c.p.c. perché l'appello della banca sarebbe stato privo di specificità; 2) vizio motivazionale per contraddittorietà e illogicità della sentenza d'appello; 3) falsa applicazione degli artt. 2697 e 2043 c.c., sostenendo che, sulla base delle stesse risultanze istruttorie, avrebbe dovuto essere affermata la responsabilità dei notai.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ha accolto il secondo motivo ritenendo la motivazione della Corte d'appello affetta da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e da obiettiva incomprensibilità, ha dichiarato assorbito il ricorso incidentale della banca e ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, affinché rinnovi il giudizio sulla domanda risarcitoria e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
formulazione anteriore alle modifiche del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012
l'appello è specifico quando espone argomentazioni che si contrappongono alla motivazione della sentenza impugnata e ne incrinano il fondamento logico-giuridico; non è necessario un particolare formalismo oltre alla reale censura dei capi decisori
la censura che si limiti a contestare l'apprezzamento delle prove non integra una vera violazione della regola sull'onere della prova, perché la valutazione del materiale istruttorio spetta al giudice di merito
la responsabilità aquiliana richiede un accertamento coerente del fatto dannoso e del soggetto a cui esso è imputabile; la motivazione non può essere internamente contraddittoria nel negare la responsabilità di uno e poi scaricare sull'attore l'onere di provare la responsabilità liberatoria degli altri
è deducibile in cassazione il vizio di nullità della sentenza o del procedimento per motivazione inesistente, apparente, perplessa o contraddittoria in modo irriducibile
la sentenza deve contenere una motivazione intellegibile; il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e l'obiettiva incomprensibilità integrano nullità
in caso di cassazione con rinvio, il giudice del rinvio provvede anche sulle spese del giudizio di legittimità
l'omessa pronuncia sulla domanda restitutoria proposta in via incidentale diviene però irrilevante quando il relativo ricorso resta assorbito per effetto dell'accoglimento del ricorso principale
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'atto deve contenere censure effettive e specifiche contro le rationes decidendi della sentenza impugnata; è sufficiente che le argomentazioni dell'appellante siano concretamente incompatibili con la decisione di primo grado e mirino a scardinarne il fondamento.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. non può essere invocata per contestare il mero apprezzamento delle prove: la scelta delle fonti di prova ritenute decisive e la loro valutazione restano riservate al giudice di merito e sono insindacabili in cassazione se sorrette da motivazione non viziata nei limiti del controllo di legittimità.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è denunciabile solo il vizio motivazionale che si traduce in anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente, mancante, perplessa o caratterizzata da contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
- Quando la Corte di merito afferma che una delle possibili cause del danno è plausibile o fondata e, al contempo, esclude la responsabilità di tale soggetto, non può poi porre a carico dell'attore la prova liberatoria dell'altrui responsabilità: una simile inversione dell'onere probatorio rende la motivazione logicamente incoerente.
- In una controversia risarcitoria in cui il fatto dannoso possa essere imputato alternativamente a più soggetti, il giudice deve ricostruire in modo coerente il nesso di imputazione e non può basare il rigetto della domanda su una concatenazione argomentativa che trasferisca surrettiziamente sull'attore l'onere di dimostrare la responsabilità dei convenuti che invocano la propria estraneità.
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