Cassazione Penale, Sentenza n. 45474/2022 del 30/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che ha rigettato l'appello avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Nuoro, con il quale era stata dichiarata eseguibile la misura di sicurezza della libertà vigilata applicata con sentenza della Corte d'appello di Napoli (del 6/5/2017) e rideterminata nel tempo da tre anni a uno. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art. 606 c.p.p. lett. b), c) ed e)), sostenendo che il Tribunale avrebbe sopravvalutato elementi negativi (pregresso coinvolgimento mafioso, pervicacia nella condotta criminale, ritorno nel luogo di origine, persistenza dell'operatività del clan, mancata revisione critica del passato) e non avrebbe adeguatamente valorizzato elementi favorevoli (remota commissione dei fatti, lunga detenzione, assoluzioni per taluni fatti, condotta positiva in carcere, revoca di misura di prevenzione).
La decisione
Ricorso rigettato come infondato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione prognostica della pericolosità sociale operata dal Magistrato di sorveglianza e confermata dal Tribunale di sorveglianza, sottolineando che la discrezionalità di tali organi trova limite nella coerenza con i dati istruttori e nell'assenza di vizio logico. La Corte ha altresì precisato che la pericolosità ai fini delle misure di prevenzione è concettualmente diversa da quella richiesta per l'applicazione di misure di sicurezza, la quale presuppone il collegamento a una condanna per determinati reati; ha rilevato che i fattori favorevoli (decorso del tempo, buona condotta detentiva) sono stati considerati ma non sono stati ritenuti idonei a escludere l'attualità della pericolosità individuale del ricorrente. Il Procuratore generale aveva proposto l'inammissibilità, ma la Corte ha deciso nel merito rigettando il ricorso.
Norme richiamate
Stabilisce la necessità dell'accertamento della pericolosità sociale per l'applicazione di misure di sicurezza post pena e la formulazione di un giudizio prognostico circa il rischio di commissione di reati.
Prevedono la verifica e l'aggiornamento del giudizio di pericolosità quando interviene un intervallo temporale tra la pronuncia della misura e la sua esecuzione; impongono di attualizzare la valutazione.
Attribuisce competenza al Magistrato di sorveglianza per le misure di sicurezza ed i relativi provvedimenti esecutivi.
Regola l'appello contro i provvedimenti del Magistrato di sorveglianza, devolvendo la cognizione al Tribunale di sorveglianza.
art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.
Indica i motivi di ricorso per cassazione invocati dal ricorrente: violazione di legge e vizio di motivazione nelle decisioni di merito.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 8242 del 27/11/2018 (Morreale) e Sez. 1, n. 24179 del 19/05/2010 (Coniglione)
Richiamano il principio per cui, nel giudizio prognostico, devono essere considerate tanto la gravità del fatto quanto i successivi comportamenti (in carcere e dopo la libertà), i benefici concessi e le relazioni comportamentali.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 17111 del 13/03/2013 (Runfola)
Sottolinea la distinzione tra la pericolosità in materia di prevenzione (più ampia, basata su sospetti e presunzioni) e la pericolosità rilevante per le misure di sicurezza, che richiede un collegamento a una condanna per specifici reati.
Riferimento a sentenza Cassazione Sez. 1 n. 30711 del 2018 (allegata dal ricorrente)
Citata dal ricorrente come elemento favorevole (revoca della misura di prevenzione), ma la Corte ha ritenuto che la revoca della misura di prevenzione non determini automaticamente l'assenza di pericolosità ai fini dell'applicazione della libertà vigilata.
Massime di principio
- La valutazione della pericolosità sociale per l'applicazione di misure di sicurezza è un giudizio prognostico discrezionale che deve essere motivato e coerente con i dati istruttori; la Corte di legittimità controlla la logicità e la coerenza, non riforma le valutazioni di merito.
- Elementi favorevoli (remota commissione dei fatti, lunga detenzione, buona condotta in carcere, assoluzioni parziali) devono essere considerati, ma non sono automaticamente decisivi: il loro valore attenuante va ponderato rispetto alla gravità complessiva e ad altri elementi oggettivi che possano indicare ancora rischio di recidiva.
- La revoca di una misura di prevenzione non incide automaticamente sull'applicabilità di una misura di sicurezza: le due valutazioni hanno finalità e profili di pericolosità diversi e vanno valutate distintamente.
- Il giudice deve spiegare esplicitamente perché i fattori positivi non sono idonei a escludere l'attualità della pericolosità; una motivazione priva di fratture logiche è sufficiente a sostenere l'esercizio della discrezionalità.
- In situazioni con connotazioni mafiose o di appartenenza a clan operativi, elementi come il ritorno nel medesimo contesto territoriale e la persistenza dell'operatività del gruppo familiare/associativo assumono maggior peso nel giudizio prognostico.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45422/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45424/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45425/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45426/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45427/2022 del 30/11/2022
- Sentenza penale · 30 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 45428/2022 del 30/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →