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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16151/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un precetto notificato a un soggetto dichiarato fallito per il pagamento di una somma ingiunta in forza di un assegno bancario; il debitore aveva dedotto che l’assegno fosse stato falsificato nella data e aveva proposto querela incidentale di falso nel giudizio di opposizione a precetto. Il Tribunale aveva rigettato la querela; in appello, la Corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’iniziativa del fallito, ritenendo che, dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione a coltivare la controversia spettasse al curatore e che, nel caso concreto, la curatela avesse effettuato una valutazione negativa sulla convenienza della prosecuzione del giudizio, senza quindi integrare un disinteresse totale idoneo a consentire la legittimazione suppletiva del fallito. Con il ricorso per cassazione il soccombente ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell’art. 43 l. fall., sostenendo che il curatore avrebbe manifestato mero disinteresse e non una valutazione di non convenienza; 2) violazione dell’art. 115 c.p.c., lamentando un’erronea percezione della corrispondenza intercorsa con il fallimento e prospettando un travisamento della prova; 3) ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., perché la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio il difetto di legittimazione; 4) violazione dell’art. 221 c.p.c., senza adeguata correlazione con la ratio decidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione di merito sul punto decisivo: dopo il fallimento, la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compete al curatore; il fallito può agire solo in via eccezionale se la curatela sia rimasta totalmente inerte per assoluto disinteresse, circostanza che deve essere allegata e provata rigorosamente da chi la invoca. Nel caso di specie, risultava invece che la curatela aveva compiuto una precisa valutazione di non convenienza della prosecuzione del giudizio, dunque mancava il presupposto per la legittimazione suppletiva del fallito. Sono stati ritenuti inammissibili anche i motivi sulla violazione dell’art. 115 c.p.c. e sul travisamento della prova, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto, nonché il motivo di ultrapetizione, essendo il difetto di legittimazione rilevabile d’ufficio. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, trattandosi di definizione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alla sanzione pecuniaria prevista dall’art. 96 c.p.c. e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 43 l. fall.

    La dichiarazione di fallimento non sottrae al fallito la titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, ma priva il fallito della capacità di stare in giudizio; la legittimazione processuale spetta al curatore, salvo eccezionale legittimazione suppletiva del fallito in caso di totale disinteresse della procedura.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione è deducibile in cassazione solo nei limiti rigorosi relativi all’utilizzo di prove non dedotte o alla disapplicazione di prove legali; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del fatto o della prova.

  • art. 112 c.p.c.

    La questione della legittimazione è rilevabile d’ufficio dal giudice, poiché attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale.

  • art. 221 c.p.c.

    La censura è inammissibile se non correlata alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    È richiamato a sostegno dell’inammissibilità dei motivi che si pongono in contrasto con principi già consolidati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Il procedimento accelerato consente la definizione del ricorso in conformità alla proposta del consigliere relatore.

  • art. 96, comma 3 e comma 4, c.p.c.

    La definizione del giudizio in conformità alla proposta integra una valutazione legale tipica dei presupposti della responsabilità aggravata e giustifica la condanna del ricorrente.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Viene richiamato per l’ulteriore contributo dovuto a carico del ricorrente nei casi previsti.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma di inserimento dell’art. 13, comma 1 quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Dopo la dichiarazione di fallimento, la legittimazione processuale nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella procedura spetta al curatore; il fallito può surrogarsi solo in via eccezionale quando la curatela risulti totalmente disinteressata.
  • Il disinteresse della curatela non si presume: chi invoca la legittimazione suppletiva del fallito deve allegare e provare in modo rigoroso il totale abbandono del giudizio da parte degli organi fallimentari.
  • La mera valutazione negativa di convenienza economica o processuale della lite da parte del curatore non equivale a disinteresse e non consente al fallito di coltivare autonomamente l’azione.
  • Il difetto di legittimazione processuale può essere rilevato d’ufficio dal giudice, in quanto attiene alla regolare costituzione del rapporto processuale.
  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente qualificate come violazione di legge in richieste di nuova valutazione del materiale probatorio o dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Quando il giudizio è definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la condanna per responsabilità aggravata può essere applicata secondo la disciplina speciale richiamata dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAccertamento del passivo
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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