Cassazione Civile, Ordinanza n. 10308/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un laboratorio di analisi per il pagamento di prestazioni sanitarie rese nel maggio 2008. L'azienda sanitaria propose opposizione, eccependo anche compensazione con un proprio credito, mentre il laboratorio formulò in via riconvenzionale pretese ulteriori relative a somme asseritamente ancora dovute per l'anno 2007, anche in relazione a fatturato eccedente il budget assegnato. La Corte d'appello, dopo aver ritenuto tempestivo l'appello incidentale del laboratorio, ha riconosciuto un credito residuo dell'azienda per il 2008 ma ha anche accolto la domanda del laboratorio sull'extra budget 2007, applicando i criteri di abbattimento previsti dal decreto assessoriale regionale del 22 novembre 2007 e pervenendo, all'esito delle compensazioni, alla condanna dell'azienda al pagamento di una somma finale. L'azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) nullità della sentenza per tardività e quindi inammissibilità dell'appello incidentale del laboratorio, sostenendo che la comparsa di risposta era stata depositata oltre il termine di cui agli artt. 343 e 166 c.p.c.; 2) violazione degli artt. 345 e 112 c.p.c. per asserita novità della domanda subordinata sul rimborso dell'extra budget 2007; 3) nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e per violazione dell'art. 115 c.p.c., contestando sia l'uso di coefficienti percentuali di abbattimento non spiegati, sia il fatto che la Corte d'appello avesse valorizzato atti amministrativi non prodotti in giudizio; 4) violazione degli artt. 4 e 5 del decreto assessoriale del 22 novembre 2007, perché la Corte di merito avrebbe erroneamente interpretato la disciplina regionale nel senso di consentire il rimborso dell'extra budget 2007.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto tempestivo l'appello incidentale del laboratorio, perché l'udienza rilevante per il termine di costituzione non era quella originariamente indicata nell'atto di citazione in appello, ma quella successivamente differita con provvedimento del giudice ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.; pertanto il deposito della comparsa era avvenuto oltre venti giorni prima dell'udienza effettiva. Ha poi escluso che vi fosse domanda nuova, qualificando la pretesa sul diverso quantum dell'extra budget 2007 come mera riduzione/precisazione di una domanda già proposta in primo grado, fondata sulla medesima causa petendi. Quanto al terzo motivo, ha escluso la motivazione apparente e ha ritenuto sufficiente il ragionamento della Corte territoriale sulla lettura coordinata degli artt. 4 e 5 del decreto assessoriale, osservando anche che gli atti amministrativi regionali, pubblicati ufficialmente, potevano essere conosciuti dal giudice e che la doglianza sull'art. 115 c.p.c. era, in sostanza, una critica al merito e non una vera violazione processuale. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava solo a contestare nel merito l'interpretazione della disciplina regionale data dalla Corte d'appello. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con obbligo per il ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
l'appello incidentale va proposto nella comparsa di risposta depositata tempestivamente; il termine si coordina con la data dell'udienza rilevante per la costituzione
almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione
il termine per la costituzione del convenuto/appellato decorre a ritroso dall'udienza di comparizione effettivamente rilevante
il rinvio d'ufficio all'udienza successiva non riapre i termini per la comparsa e per l'appello incidentale
se il giudice differisce la prima udienza con apposito provvedimento, il termine per l'appello incidentale si calcola sulla data differita
è inammissibile la domanda nuova in appello, ma non la mera riduzione o specificazione della pretesa originaria, se resta ferma la medesima causa petendi
il giudice non ha omesso pronuncia quando si confronta con la domanda effettivamente proposta e la sua evoluzione non introduce un tema nuovo
la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti fuori dei poteri officiosi; altrimenti, la doglianza investe semmai il vizio motivazionale o il merito
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
non è il paradigma corretto per censurare un preteso errore di fatto o la valutazione delle prove sotto l'art. 115 c.p.c.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
è il canale per dedurre, nei limiti consentiti, un omesso esame o un vizio motivazionale, non la violazione dell'art. 115 c.p.c.
decreto dell'Assessorato alla Sanità della Regione Sicilia del 22 novembre 2007
va letto in combinazione tra gli artt. 4 e 5; l'art. 5 consente la liquidazione, con decurtazioni, delle prestazioni effettuate fino alla pubblicazione del decreto, anche se eccedenti il budget
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- L'appello incidentale è tempestivo se la comparsa di risposta è depositata almeno venti giorni prima della prima udienza effettivamente fissata dal giudice ai sensi dell'art. 168-bis, comma 5, c.p.c.; non conta la data originariamente indicata nell'atto di citazione quando l'udienza sia stata validamente differita.
- Il rinvio d'ufficio dell'udienza ex art. 168-bis, comma 4, c.p.c. non comporta la riapertura dei termini per la costituzione e per l'impugnazione incidentale.
- Non integra domanda nuova, vietata in appello, la richiesta che mantenga invariata la causa petendi e si limiti a ridurre, precisare o meglio quantificare il petitum originario.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. è deducibile solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte dalle parti e acquisite al di fuori dei poteri officiosi; non è invece il mezzo per contestare il modo in cui il giudice ha interpretato o valutato atti e documenti conosciuti o conoscibili.
- Una censura sulla motivazione è inammissibile se la parte non dimostra un concreto interesse alla diversa quantificazione richiesta, limitandosi a contestare il criterio usato dal giudice senza indicare perché la riduzione operata sarebbe giuridicamente o economicamente errata.
- Gli atti amministrativi generali richiamati da una disciplina regionale e pubblicati con forme di pubblicità legale possono essere direttamente interpretati dal giudice come elementi integrativi della normativa applicabile, senza che ciò violi il principio iura novit curia.
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