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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38443/2025 del 27/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 20/05/2025 che aveva annullato il decreto di sequestro preventivo solo con riferimento al capo A (falso in dichiarazione sostitutiva) confermandolo per il resto. Sono dedotte due specifiche censure: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per aver ritenuto sussistente il fumus commissi delicti rispetto al capo C (abuso edilizio) nonostante l'annullamento del capo A, posto che, secondo il ricorrente, le due contestazioni sarebbero inscindibilmente collegate; inoltre si censura che il Tribunale abbia affermato la necessità di una consulenza tecnica ma comunque riconosciuto il fumus senza aver esaminato la documentazione difensiva; 2) carenza o mera apparenza della motivazione sul periculum in mora, in quanto dall'ordinanza non sarebbe stato adeguatamente considerato che l'immobile era stato ceduto a terzi in corso d'opera (dic. 2024) e che i lavori sarebbero stati in massima parte ultimati, rendendo inefficace il rischio di alterazione o dispersione dei beni sequestrati.

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili. Motivazione: la Cassazione ha poteri di controllo limitati ai profili di violazione di legge (art. 325 c.p.p. richiamato) e non può sindacare valutazioni di merito sul fumus e sul periculum espresse dal tribunale del riesame, salvo profili di illegittimità formale o di travisamento della fattispecie penale. Il Collegio ritiene che il Tribunale di Reggio Calabria abbia fornito una motivazione adeguata e coerente: ha spiegato perché la dichiarazione sostitutiva non conteneva l'affermazione sulla identica consistenza volumetrica (ragione per cui il capo A è stato annullato) e, al contempo, ha ricostruito compiutamente gli elementi che fondano il fumus per il capo C (documentazione d'archivio, relazione tecnica comunale, variazioni delle distanze ed esiti del contenzioso amministrativo). Sulla questione del periculum in mora, il Tribunale ha motivato l'attualità del rischio di modificazione delle cose e la possibilità di aggravamento delle conseguenze del reato; il ricorrente non ha provato l'effettiva e completa ultimazione dei lavori né l'avvenuta integrale cessione idonea a privarlo di interesse. Per tali ragioni i ricorsi sono inammissibili; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato per il limite nella enunciazione delle censure e per l'ambito della motivazione richiesta in sede di impugnazione.

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alle forme di impugnazione; il Collegio rileva che i motivi proposti sono, in realtà, questioni di merito non consentite in sede di legittimità.

  • art. 125, comma 3 cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sul sequestro preventivo e ai requisiti per la sua applicazione (fumus e periculum); la Corte valuta che il Tribunale ha adeguatamente motivato la sussistenza di tali requisiti rispetto al capo C.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel contesto dei poteri del giudice del riesame e dei relativi accertamenti, valutata coerentemente dal Tribunale nel suo esame degli elementi probatori.

  • art. 44 lett. b) D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia)

    Norma sostanziale sulla quale si fonda la contestazione di abuso edilizio (capo C); la Corte conferma che la ricostruzione del Tribunale è compatibile con la fattispecie legale ipotizzata.

  • art. 325, comma 1 cod. proc. pen.

    Contro le ordinanze emesse a norma degli articoli 322-bis e 324, il pubblico ministro, l'imputato e il suo difensore, la persona alla quale le cose sono state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

    La Corte richiama il limite della cassazione: il controllo è circoscritto alla violazione di legge e non consente un sindacato sui fatti e sulle valutazioni di merito compiute dal tribunale del riesame.

  • art. 322-bis e art. 324 cod. proc. pen.

    Norme relative al sequestro preventivo e al procedimento di riesame, indicate per delimitare i rimedi esperibili contro le ordinanze che dispongono misure reali.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente per l'inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 219/2021

    Citata nella motivazione del capo C: la norma regionale richiamata nella SCIA (art. 3 co. 3 legge regionale 10/2020) era stata dichiarata incostituzionale, elemento valutato dal Tribunale nel fondare il fumus.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata con riferimento ai criteri per l'eventuale imposizione di somme a favore della Cassa delle Ammende: la Corte dispone un versamento equitativo di euro 3.000,00 ritenendo che il ricorso non sia stato proposto con colpa grave.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione, contro ordinanze di riesame, può limitarsi a censurare violazioni di legge: non è sede per rinnovare il sindacato di merito sul fumus e sul periculum, salvo vizi giuridici formali.
  • Quando si impugna un provvedimento cautelare in Cassazione, è fondamentale inquadrare le doglianze come censure di diritto (violazione di norme o vizio logico-giuridico) e non come semplice richiesta di rivalutazione dei fatti o delle prove.
  • La presenza di una necessità indicata dal Tribunale di compiere una consulenza tecnica non impedisce per sé la valutazione favorevole del fumus se sussistono elementi indiziali coerenti e ricostruiti: la mera richiesta di C.T.U. non rende automaticamente insussistente il fumus.
  • Sul periculum in mora deriva un onere probatorio per il ricorrente: se si sostiene la cessazione del rischio per sopravvenuta cessione o completamento dei lavori, occorre fornire prove chiare dell'avvenuta integrale ultimazione e/o della perdita di disponibilità del bene.
  • La legittimazione ad impugnare e la qualità soggettiva del ricorrente sono rilevanti: difformità tra la persona e il soggetto giuridico destinatario delle imputazioni (es. s.r.l. vs s.p.a.) possono incidere sull'interesse e sull'ammissibilità.
  • In tema di reati edilizi, le valutazioni tecnico-amministrative (regolarità dei titoli abilitativi, esito di contenziosi amministrativi, analisi di documentazione d'archivio) sono insindacabili in sede di legittimità salvo profili specifici di violazione di legge.

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