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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42264/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. con cui il GIP ha applicato a Davide Guerini la pena di 2 anni di reclusione e €4.000 di multa concedendo la sospensione condizionale della pena. Il motivo dedotto è la violazione dell'art. 163 c.p.: il ricorrente sostiene che la sospensione fosse illegittima perché, dopo il ragguaglio della pena pecuniaria ai sensi dell'art. 135 c.p. (conversione della multa in pena detentiva), la pena complessiva superava i due anni, oltre il limite consentito per la sospensione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha ritenuto che la concessione della sospensione condizionale oltre il limite dei due anni previsto dall'art. 163 c.p. determini una "pena illegale" entro il significato ammissibile per l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Poiché non era chiaro se l'accordo fra imputato e P.M. avesse riguardato solo la pena detentiva (ammissibile) o l'intera pena (illegittima), la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla sospensione condizionale e ha rinviato al Tribunale di Brescia per nuovo esame alla luce dei principi esposti.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). La Corte ricorda che il giudizio si forma sull'accordo e sul risultato finale della pena applicata.

  • art. 163 cod. pen.

    Limite alla concessione della sospensione condizionale della pena: la Corte ritiene che la sospensione della pena sia illegittima se estesa oltre il limite di due anni previsto dall'art. 163, specie quando il superamento derivi dal ragguaglio della multa a pena detentiva.

  • art. 135 cod. pen.

    Regola il ragguaglio e la conversione della pena pecuniaria in pena detentiva; nel caso concreto il ragguaglio della multa ha determinato il superamento del limite di pena sospendibile.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Stabilisce i motivi tassativi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione di pena su richiesta delle parti, tra cui l'illegalità della pena. La Corte ha ritenuto che l'illegittima sospensione rientri in questa nozione e renda il ricorso ammissibile su tale punto.

  • art. 165, comma primo, cod. pen.

    Disciplina gli obblighi per la concessione della sospensione condizionale. La Corte richiama l'importanza della corretta applicazione degli obblighi come profilo rilevante ai fini dell'illegittimità del beneficio.

  • art. 674 cod. proc. pen.

    Regola la revoca della sospensione condizionale in sede esecutiva; la Corte osserva che non sempre la sede esecutiva può rimuovere una sospensione concessa in violazione di legge, rendendo necessario il rimedio in Cassazione.

  • art. 164, comma 4, cod. pen.

    Prevede limiti all'applicazione della sospensione in caso di cumulo di pene; menzionata come esempio di ipotesi in cui la revoca può essere disposta in esecuzione se operante come causa ostativa originaria.

  • art. 17 cod. pen.

    Riferimento alla nozione più ampia di sanzioni penali; la Corte segnala che la "pena" va intesa in senso ampio comprendendo anche istituti che incidono sulla concreta applicazione delle sanzioni.

  • art. 111, comma 7 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza come principio costituzionale che assicura il diritto al gravame per violazione di legge; utilizzato per sostenere un'interpretazione estensiva dell'accesso alla Cassazione in casi di illegittimità della pena.

  • art. 24, comma secondo, Cost.

    Richiamato in riferimento al principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole; citato nella giurisprudenza sui limiti della nozione di pena illegale.

Massime di principio

  • La sospensione condizionale della pena è ammissibile solo nei limiti previsti dall'art. 163 c.p.; se il beneficio è esteso a una pena che, anche per effetto di ragguaglio/conversione della multa, supera il limite previsto, la sospensione è illegittima.
  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) la Corte valuta l'illegittimità della pena in base al risultato finale dell'accordo; errori nei passaggi di calcolo sono irrilevanti salvo che conducano a una pena illegale.
  • L'illegittimità della sospensione condizionale può costituire motivo ammissibile di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, perché incide sulla legalità della pena in senso ampio.
  • Se non è chiaro se l'accordo abbia riguardato solo la pena detentiva o l'intera pena, il giudice di legittimità può annullare limitatamente alla statuizione illegittima e rinviare al giudice di merito per chiarimenti e nuovo esame.
  • In sede esecutiva (art. 674 c.p.p.) non sempre è possibile rimuovere vizi originari della concessione della sospensione; pertanto il pubblico ministero può ricorrere in Cassazione quando sussista un'illegittimità della pena non sanabile in esecuzione.

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