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Cassazione Penale, Ordinanza n. 37077/2026 del 22/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputata ha impugnato per cassazione la sentenza del 19 febbraio 2026 della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la pronuncia di primo grado riconoscendo l’attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p., ma confermando la condanna per i delitti di cui agli artt. 455 e 640 c.p. Con il primo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 455 e 457 c.p. e un vizio motivazionale, dolendosi della mancata riqualificazione del fatto. Con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 131-bis c.p. e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità, lamentando l’omessa considerazione di elementi favorevoli e dei propri precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto generico: prospettava una diversa valutazione di merito senza indicare un effettivo vizio di legittimità, un travisamento della prova o una specifica violazione di legge. Il secondo motivo è stato giudicato privo di specificità, perché non formulava una critica puntuale alla motivazione della sentenza impugnata e richiamava elementi non riferiti concretamente al caso; la Corte d’appello aveva escluso l’art. 131-bis c.p. con motivazione conforme al diritto, ravvisando l’abitualità del comportamento. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, somma determinata in ragione della colpa ravvisata nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 455 c.p.

    Con il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 455 e 457 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito senza neppure addurre il travisamento della prova né dedurre la violazione della legge penale.

    La censura relativa alla qualificazione del fatto deve individuare un effettivo errore di legittimità; la mera prospettazione generica di una diversa valutazione di merito non è sufficiente.

  • art. 457 c.p.

    Con il primo motivo di ricorso - che denuncia la violazione degli artt. 455 e 457 cod. pen. nonché il vizio di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del fatto - lungi dal muovere effettive censure di legittimità alla sentenza di secondo grado, prospetta con asserti del tutto generici un alternativo apprezzamento di merito senza neppure addurre il travisamento della prova né dedurre la violazione della legge penale.

    La denuncia di violazione della disposizione penale, se si fonda soltanto su una diversa ricostruzione della fattispecie concreta, deve essere specificamente argomentata e non può risolversi in una generica richiesta di rivalutazione del merito.

  • art. 131-bis c.p.

    il mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dalla norma appena citata - è del tutto privo di specificità poiché non muove una critica al provvedimento impugnato ma si affida a enunciati non riferiti puntualmente al caso di specie, segnatamente nella parte in cui assume l'omessa considerazione di elementi favorevoli all'imputata e si duole del mancato apprezzamento dei suoi precedenti rispetto a una motivazione che in maniera conforme al diritto ha escluso l'applicazione dell'istituto in ragione dell'abitualità del comportamento

    La richiesta di applicazione della causa di non punibilità deve confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; l’abitualità del comportamento può fondare l’esclusione dell’istituto.

  • art. 616 c.p.p.

    ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;

    Alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso conseguono la condanna alle spese processuali e, quando siano ravvisabili profili di colpa, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si limiti a proporre in termini generici una diversa ricostruzione del fatto o un alternativo apprezzamento di merito, senza individuare uno specifico errore di legittimità o un travisamento della prova.
  • Il motivo che denuncia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis c.p. deve criticare in modo specifico la motivazione della decisione impugnata e riferire le allegazioni al caso concreto; la motivata esclusione dell’istituto per abitualità del comportamento non è superata da richiami generici a elementi favorevoli o ai precedenti dell’imputato.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; il versamento alla Cassa delle ammende richiede che siano ravvisabili profili di colpa nell’evidente inammissibilità dell’impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniTruffaFalsità in atto pubblicoCause di non punibilitàCircostanze del reato
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonioReati contro la fede pubblicaParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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