Cassazione Penale, Ordinanza n. 23696/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il soggetto condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'assise d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 184 cod. pen. Il ricorso non risulta assistito dal ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte di cassazione rileva che, essendo l'impugnazione stata proposta personalmente in data successiva al 3 agosto 2017, trova applicazione la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla l. n. 103 del 2017, che esclude la possibilità di ricorso personale e richiede la sottoscrizione da parte di difensore abilitato, a pena di inammissibilità.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in un momento successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
norma posta a fondamento dell'istanza di estinzione della pena proposta in sede esecutiva, ma non oggetto di esame nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso
art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
come modificato dalla l. n. 103 del 2017, richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, escludendo il ricorso personale
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale come parametro rispetto al quale è stata ritenuta non fondata la questione sulla necessità della difesa tecnica in cassazione
art. 6 CEDU
richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale come parametro convenzionale rispetto al quale è stata ritenuta compatibile l'imposizione della difesa tecnica in cassazione
art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. sopprimendo la possibilità di ricorso personale
art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103
richiamato come disposizione che incide sul regime dell'impugnazione personale in cassazione
Corte cost. n. 186 del 2000
richiamata per giustificare la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'irritualità dell'impugnazione
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello
afferma la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. come modificato, nella parte in cui non consente il ricorso personale in cassazione
Massime di principio
- Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
- L'inosservanza del requisito della difesa tecnica nel ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, dichiarabile anche senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La scelta legislativa di imporre la rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità è ritenuta compatibile con gli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, perché non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa ma si giustifica per l'elevato livello di specializzazione richiesto in cassazione.
- Quando l'inammissibilità deriva da un'impugnazione irrituale e colpevole, può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.
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