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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23696/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il soggetto condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui la Corte d'assise d'appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la sua istanza volta a ottenere l'estinzione della pena ai sensi dell'art. 184 cod. pen. Il ricorso non risulta assistito dal ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. La Corte di cassazione rileva che, essendo l'impugnazione stata proposta personalmente in data successiva al 3 agosto 2017, trova applicazione la modifica dell'art. 613, comma 1, c.p.p. introdotta dalla l. n. 103 del 2017, che esclude la possibilità di ricorso personale e richiede la sottoscrizione da parte di difensore abilitato, a pena di inammissibilità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché proposto personalmente dall'interessato, senza ministero di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, in un momento successivo all'entrata in vigore della modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103 del 2017. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende, in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 184 cod. pen.

    norma posta a fondamento dell'istanza di estinzione della pena proposta in sede esecutiva, ma non oggetto di esame nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    come modificato dalla l. n. 103 del 2017, richiede che il ricorso per cassazione sia sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, escludendo il ricorso personale

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    consente la dichiarazione di inammissibilità senza formalità di procedura

  • art. 111, comma 7, Cost.

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale come parametro rispetto al quale è stata ritenuta non fondata la questione sulla necessità della difesa tecnica in cassazione

  • art. 6 CEDU

    richiamato nel giudizio di legittimità costituzionale come parametro convenzionale rispetto al quale è stata ritenuta compatibile l'imposizione della difesa tecnica in cassazione

  • art. 1, comma 55, legge 23 giugno 2017, n. 103

    norma che ha modificato l'art. 613 c.p.p. sopprimendo la possibilità di ricorso personale

  • art. 1, comma 63, legge 23 giugno 2017, n. 103

    richiamato come disposizione che incide sul regime dell'impugnazione personale in cassazione

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    richiamata per giustificare la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende per colpa nell'irritualità dell'impugnazione

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello

    afferma la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 613 c.p.p. come modificato, nella parte in cui non consente il ricorso personale in cassazione

Massime di principio

  • Dopo la modifica dell'art. 613 c.p.p. introdotta dalla l. n. 103 del 2017, il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente dalla parte, ma deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • L'inosservanza del requisito della difesa tecnica nel ricorso per cassazione determina l'inammissibilità dell'impugnazione, dichiarabile anche senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • La scelta legislativa di imporre la rappresentanza tecnica nel giudizio di legittimità è ritenuta compatibile con gli artt. 111, comma 7, Cost. e 6 CEDU, perché non comprime in modo irragionevole il diritto di difesa ma si giustifica per l'elevato livello di specializzazione richiesto in cassazione.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un'impugnazione irrituale e colpevole, può essere disposta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende oltre alle spese processuali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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