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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02040/2026 del 30/01/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (società assicurativa)

La controversia

La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’IVA chiesto da una società assicurativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa dal 1985. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che, nel periodo della procedura, mancasse l’esercizio di attività ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 633/1972, perché non risultavano operazioni attive imponibili, mentre le spese sostenute erano per consulenze, uso locali, cancelleria, servizi, spese legali, lavoro e organi societari. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso della società, valorizzando soprattutto il difetto di allegazione e prova: la contribuente avrebbe chiesto una somma complessiva senza indicare con precisione la fonte del credito IVA, le operazioni imponibili sottostanti e le modalità di formazione del credito, ritenendo insufficiente anche l’atto di notorietà prodotto. In cassazione la società ha dedotto: 1) ultrapetizione/extrapetizione e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; 2) omessa pronuncia o motivazione assolutamente carente; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea valutazione dell’onere probatorio; 4) motivazione apparente e contrasto irriducibile; 5) violazione degli artt. 4, 5, 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la procedura concorsuale non fa cessare l’attività economica e che l’IVA sugli acquisti funzionali alla liquidazione è detraibile; 6) ulteriore violazione delle medesime norme, insistendo sul principio di neutralità IVA e sull’inerenza qualitativa degli acquisti all’attività; 7) violazione delle medesime norme, sostenendo che nell’attività liquidatoria le operazioni passive sono strumentali alla liquidazione dell’attivo e non richiedono correlazione quantitativa con le operazioni attive. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due e il quarto motivo, mentre ha accolto il terzo, il quinto, il sesto e il settimo, affermando che anche la fase di liquidazione coatta amministrativa resta parte dell’attività d’impresa e che gli acquisti di beni e servizi effettuati per la liquidazione, se inerenti e non esenti, consentono la detrazione IVA; la mera occasionalità delle operazioni attive non esclude di per sé il diritto alla detrazione, né è necessaria una corrispondenza quantitativa tra operazioni attive e passive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il terzo, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, respingendo gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, perché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle questioni eventualmente assorbite e sulle spese del giudizio di legittimità. Il nucleo decisivo è che la liquidazione coatta amministrativa non comporta automaticamente cessazione dell’attività economica e che l’IVA sugli acquisti strumentali alla fase liquidatoria può essere detratta, purché ricorrano i presupposti ordinari dell’inerenza funzionale e dell’afferenza a operazioni non esenti o non soggette, senza che sia necessario dimostrare operazioni attive in senso quantitativamente corrispondente.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di appello si è pronunciato sui temi effettivamente controversi.

  • art. 115 c.p.c.

    Invocato dalla ricorrente sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta errata applicazione, poiché il giudice di merito ha posto a base della decisione il difetto di allegazione e prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione probatoria; la censura è stata superata dall’accoglimento dei motivi di merito sull’IVA, non sulla lettura delle prove in sé.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione effettiva.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nel negare il diritto alla detrazione nonostante la natura degli acquisti indicati e la fase liquidatoria.

  • artt. 4, 5, 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972

    Le norme sono state interpretate nel senso che la fase di liquidazione coatta amministrativa non esclude di per sé l’attività economica ai fini IVA e che gli acquisti funzionali alla liquidazione, se inerenti, consentono la detrazione; il diritto non può essere negato per la sola assenza o occasionalità delle operazioni attive.

  • art. 30 del d.P.R. n. 633/1972

    Richiamato quale base normativa della richiesta di rimborso IVA; la Corte ha ritenuto errato negarne in radice l’applicabilità nella fase liquidatoria.

  • art. 24 Cost.

    Citato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale; non ha costituito il fondamento decisivo della decisione.

  • art. 111 Cost.

    Citato dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito effettiva, ma ha accolto i motivi sostanziali sull’IVA.

Massime di principio

  • La messa in liquidazione coatta amministrativa non comporta automaticamente la cessazione dell’attività d’impresa ai fini IVA: la fase liquidatoria resta, in linea di principio, parte dell’attività economica della società.
  • Il diritto alla detrazione IVA spetta anche per gli acquisti di beni e servizi effettuati nella fase liquidatoria, quando tali acquisti siano funzionalmente inerenti alla liquidazione dell’attivo e al soddisfacimento dei creditori e non ricadano in operazioni esenti o escluse.
  • Ai fini della detrazione non è necessaria una correlazione quantitativa tra operazioni attive e passive: è sufficiente l’inerenza funzionale degli acquisti all’attività economica svolta nella fase considerata.
  • L’assenza di operazioni attive ordinarie, o la loro mera occasionalità, non basta da sola a negare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti strumentali alla procedura concorsuale.
  • Nel giudizio sul rimborso IVA, il contribuente deve allegare e provare i presupposti del credito; tuttavia, se la natura degli acquisti e la fase della procedura mostrano la loro strumentalità all’attività liquidatoria, il diniego basato sulla sola mancanza di operazioni attive è giuridicamente errato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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