Cassazione Civile, Ordinanza n. 02040/2026 del 30/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società assicurativa)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso dell’IVA chiesto da una società assicurativa sottoposta a liquidazione coatta amministrativa dal 1985. L’Ufficio aveva negato il rimborso ritenendo che, nel periodo della procedura, mancasse l’esercizio di attività ai sensi degli artt. 4 e 5 del d.P.R. n. 633/1972, perché non risultavano operazioni attive imponibili, mentre le spese sostenute erano per consulenze, uso locali, cancelleria, servizi, spese legali, lavoro e organi societari. I giudici tributari di primo e secondo grado avevano respinto il ricorso della società, valorizzando soprattutto il difetto di allegazione e prova: la contribuente avrebbe chiesto una somma complessiva senza indicare con precisione la fonte del credito IVA, le operazioni imponibili sottostanti e le modalità di formazione del credito, ritenendo insufficiente anche l’atto di notorietà prodotto. In cassazione la società ha dedotto: 1) ultrapetizione/extrapetizione e violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c.; 2) omessa pronuncia o motivazione assolutamente carente; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c. per erronea valutazione dell’onere probatorio; 4) motivazione apparente e contrasto irriducibile; 5) violazione degli artt. 4, 5, 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972, sostenendo che la procedura concorsuale non fa cessare l’attività economica e che l’IVA sugli acquisti funzionali alla liquidazione è detraibile; 6) ulteriore violazione delle medesime norme, insistendo sul principio di neutralità IVA e sull’inerenza qualitativa degli acquisti all’attività; 7) violazione delle medesime norme, sostenendo che nell’attività liquidatoria le operazioni passive sono strumentali alla liquidazione dell’attivo e non richiedono correlazione quantitativa con le operazioni attive. La Suprema Corte ha ritenuto infondati i primi due e il quarto motivo, mentre ha accolto il terzo, il quinto, il sesto e il settimo, affermando che anche la fase di liquidazione coatta amministrativa resta parte dell’attività d’impresa e che gli acquisti di beni e servizi effettuati per la liquidazione, se inerenti e non esenti, consentono la detrazione IVA; la mera occasionalità delle operazioni attive non esclude di per sé il diritto alla detrazione, né è necessaria una corrispondenza quantitativa tra operazioni attive e passive. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo, quinto, sesto e settimo motivo di ricorso, respingendo gli altri. Ha cassato la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio e ha rinviato la causa alla medesima Corte in diversa composizione, perché si uniformi ai principi indicati e provveda anche sulle questioni eventualmente assorbite e sulle spese del giudizio di legittimità. Il nucleo decisivo è che la liquidazione coatta amministrativa non comporta automaticamente cessazione dell’attività economica e che l’IVA sugli acquisti strumentali alla fase liquidatoria può essere detratta, purché ricorrano i presupposti ordinari dell’inerenza funzionale e dell’afferenza a operazioni non esenti o non soggette, senza che sia necessario dimostrare operazioni attive in senso quantitativamente corrispondente.
Norme richiamate
Richiamato come parametro del divieto di ultrapetizione e omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso la violazione perché il giudice di appello si è pronunciato sui temi effettivamente controversi.
Invocato dalla ricorrente sulla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto infondato il motivo relativo alla presunta errata applicazione, poiché il giudice di merito ha posto a base della decisione il difetto di allegazione e prova.
Invocato insieme all’art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione probatoria; la censura è stata superata dall’accoglimento dei motivi di merito sull’IVA, non sulla lettura delle prove in sé.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta motivazione apparente; la Corte ha escluso che la sentenza impugnata fosse priva di motivazione effettiva.
Richiamato sul riparto dell’onere della prova; la Cassazione ha ritenuto che il giudice di merito avesse errato nel negare il diritto alla detrazione nonostante la natura degli acquisti indicati e la fase liquidatoria.
artt. 4, 5, 19 e 30 del d.P.R. n. 633/1972
Le norme sono state interpretate nel senso che la fase di liquidazione coatta amministrativa non esclude di per sé l’attività economica ai fini IVA e che gli acquisti funzionali alla liquidazione, se inerenti, consentono la detrazione; il diritto non può essere negato per la sola assenza o occasionalità delle operazioni attive.
art. 30 del d.P.R. n. 633/1972
Richiamato quale base normativa della richiesta di rimborso IVA; la Corte ha ritenuto errato negarne in radice l’applicabilità nella fase liquidatoria.
art. 24 Cost.
Citato dalla ricorrente a sostegno della censura processuale; non ha costituito il fondamento decisivo della decisione.
art. 111 Cost.
Citato dalla ricorrente per vizio di motivazione; la Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza di merito effettiva, ma ha accolto i motivi sostanziali sull’IVA.
Massime di principio
- La messa in liquidazione coatta amministrativa non comporta automaticamente la cessazione dell’attività d’impresa ai fini IVA: la fase liquidatoria resta, in linea di principio, parte dell’attività economica della società.
- Il diritto alla detrazione IVA spetta anche per gli acquisti di beni e servizi effettuati nella fase liquidatoria, quando tali acquisti siano funzionalmente inerenti alla liquidazione dell’attivo e al soddisfacimento dei creditori e non ricadano in operazioni esenti o escluse.
- Ai fini della detrazione non è necessaria una correlazione quantitativa tra operazioni attive e passive: è sufficiente l’inerenza funzionale degli acquisti all’attività economica svolta nella fase considerata.
- L’assenza di operazioni attive ordinarie, o la loro mera occasionalità, non basta da sola a negare il diritto alla detrazione dell’IVA sugli acquisti strumentali alla procedura concorsuale.
- Nel giudizio sul rimborso IVA, il contribuente deve allegare e provare i presupposti del credito; tuttavia, se la natura degli acquisti e la fase della procedura mostrano la loro strumentalità all’attività liquidatoria, il diniego basato sulla sola mancanza di operazioni attive è giuridicamente errato.
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