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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37751/2025 del 19/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione per violazione e carente motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; si contestava la determinazione della continuazione e, in particolare, l'aumento di pena attribuito ai reati satellite (in specie l'aumento di 2 anni e 400 euro riferito alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 6/7/2023). La difesa lamentava che il giudice dell'esecuzione aveva usato formule di stile ("gravità dei fatti", "pericolosità del condannato") senza spiegare le ragioni del consistente aumento, non aveva distinto i singoli aumenti per rapina e lesioni, non aveva applicato correttamente i criteri di individualizzazione della pena (art. 133 c.p., comma 2, n. 4) tenendo conto dell'età e delle condizioni personali del ricorrente) e aveva operato un aumento sproporzionato rispetto agli altri aumenti applicati per reati analoghi.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso fondato in parte: ha ritenuto corretta l'individuazione del reato più grave ma ha annullato l'ordinanza limitatamente all'aumento determinato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 6/7/2023 (irrevocabile il 24/3/2024) per carenza motivazionale. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Parma per un nuovo esame volto a motivare distintamente e congruamente l'aumento relativo a quel reato, lasciando impregiudicata la restante parte dell'ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.

    Fondamento dei motivi di cassazione dedotti: violazione di legge e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze circa l'insufficiente motivazione dell'aumento di pena.

  • art. 81 cod. pen.

    Disciplina della continuazione e del cumulo; la Corte ha richiamato il principio che, nel reato continuato, il giudice deve rispettare i limiti dell'art. 81 e motivare gli aumenti in modo da garantire proporzione tra le pene.

  • art. 132 cod. pen.

    Principio di individualizzazione della pena: la motivazione deve dimostrare come i criteri di individualizzazione siano stati applicati; la Corte ha ritenuto che non sia stato adeguatamente valutato il profilo personale del ricorrente.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: il giudice dell'esecuzione deve valutare le circostanze previste da questo articolo nel determinare gli aumenti, come richiesto dalla Corte.

  • art. 133, comma 2, n. 4) cod. pen.

    Richiama la necessità di considerare le condizioni personali (es. giovane età, bisogni primari) come circostanza rilevante; la Corte ha rilevato che il giudice non ha adeguatamente considerato tale circostanza nel determinare l'aumento.

  • art. 628, primo comma cod. pen.

    Norma sul reato di rapina: impiegata per qualificare i reati oggetto delle sentenze e per individuare il reato più grave nella determinazione della continuazione.

  • artt. 582 e 585 cod. pen.

    Norme sulle lesioni personali: richiamate per la qualificazione dei reati satellite e per la ripartizione degli aumenti tra i reati accertati.

  • art. 576, primo comma cod. pen.

    Richiamata in relazione alla tipizzazione degli illeciti connessi ai fatti di aggressione/lesioni; utilizzata nel confronto tra i diversi incrementi di pena.

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Riferimento alla sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento) n. 73 del 2025 utilizzata nella valutazione della continuazione e degli aumenti.

  • Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 (giurisprudenza)

    Principio richiamato: nel reato continuato il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; il livello di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento.

Massime di principio

  • Nel caso di riconoscimento della continuazione il giudice deve: individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare separatamente l'aumento attribuito a ciascun reato satellite; la motivazione deve essere più dettagliata quanto maggiore è l'aumento.
  • Non sono sufficienti formule generiche ("gravità dei fatti", "pericolosità del condannato"): occorrono argomentazioni concrete che colleghino le circostanze del singolo reato e del singolo imputato alla misura dell'aumento.
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare i criteri di individualizzazione previsti dagli artt. 132 e 133 c.p., comprese le circostanze attenuanti o personali (es. età, condizioni familiari e necessità), quando esse sono rilevanti per l'aumento della pena.
  • Se la motivazione dell'aumento è carente, la Corte di cassazione può annullare l'atto limitatamente alla parte insufficiente e rinviare per un nuovo esame, evitando di riformare integralmente la quantificazione della pena quando il resto dell'ordinanza sia regolare.
  • Deve essere evitato il rischio di cumulo materiale surrettizio: gli aumenti devono rispettare i limiti di proporzione tra le pene e i criteri stabiliti dall'art. 81 c.p.

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