Cassazione Penale, Sentenza n. 37751/2025 del 19/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione per violazione e carente motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.; si contestava la determinazione della continuazione e, in particolare, l'aumento di pena attribuito ai reati satellite (in specie l'aumento di 2 anni e 400 euro riferito alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 6/7/2023). La difesa lamentava che il giudice dell'esecuzione aveva usato formule di stile ("gravità dei fatti", "pericolosità del condannato") senza spiegare le ragioni del consistente aumento, non aveva distinto i singoli aumenti per rapina e lesioni, non aveva applicato correttamente i criteri di individualizzazione della pena (art. 133 c.p., comma 2, n. 4) tenendo conto dell'età e delle condizioni personali del ricorrente) e aveva operato un aumento sproporzionato rispetto agli altri aumenti applicati per reati analoghi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso fondato in parte: ha ritenuto corretta l'individuazione del reato più grave ma ha annullato l'ordinanza limitatamente all'aumento determinato con riguardo alla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia del 6/7/2023 (irrevocabile il 24/3/2024) per carenza motivazionale. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Parma per un nuovo esame volto a motivare distintamente e congruamente l'aumento relativo a quel reato, lasciando impregiudicata la restante parte dell'ordinanza.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Fondamento dei motivi di cassazione dedotti: violazione di legge e carenza di motivazione; la Corte ha ritenuto fondate le doglianze circa l'insufficiente motivazione dell'aumento di pena.
Disciplina della continuazione e del cumulo; la Corte ha richiamato il principio che, nel reato continuato, il giudice deve rispettare i limiti dell'art. 81 e motivare gli aumenti in modo da garantire proporzione tra le pene.
Principio di individualizzazione della pena: la motivazione deve dimostrare come i criteri di individualizzazione siano stati applicati; la Corte ha ritenuto che non sia stato adeguatamente valutato il profilo personale del ricorrente.
Criteri per la determinazione della pena: il giudice dell'esecuzione deve valutare le circostanze previste da questo articolo nel determinare gli aumenti, come richiesto dalla Corte.
art. 133, comma 2, n. 4) cod. pen.
Richiama la necessità di considerare le condizioni personali (es. giovane età, bisogni primari) come circostanza rilevante; la Corte ha rilevato che il giudice non ha adeguatamente considerato tale circostanza nel determinare l'aumento.
art. 628, primo comma cod. pen.
Norma sul reato di rapina: impiegata per qualificare i reati oggetto delle sentenze e per individuare il reato più grave nella determinazione della continuazione.
Norme sulle lesioni personali: richiamate per la qualificazione dei reati satellite e per la ripartizione degli aumenti tra i reati accertati.
art. 576, primo comma cod. pen.
Richiamata in relazione alla tipizzazione degli illeciti connessi ai fatti di aggressione/lesioni; utilizzata nel confronto tra i diversi incrementi di pena.
Riferimento alla sentenza adottata ai sensi dell'art. 444 (patteggiamento) n. 73 del 2025 utilizzata nella valutazione della continuazione e degli aumenti.
Sez. U. n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01 (giurisprudenza)
Principio richiamato: nel reato continuato il giudice deve calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite; il livello di motivazione richiesto è proporzionale all'entità dell'aumento.
Massime di principio
- Nel caso di riconoscimento della continuazione il giudice deve: individuare il reato più grave, stabilire la pena base e motivare separatamente l'aumento attribuito a ciascun reato satellite; la motivazione deve essere più dettagliata quanto maggiore è l'aumento.
- Non sono sufficienti formule generiche ("gravità dei fatti", "pericolosità del condannato"): occorrono argomentazioni concrete che colleghino le circostanze del singolo reato e del singolo imputato alla misura dell'aumento.
- Il giudice dell'esecuzione deve valutare i criteri di individualizzazione previsti dagli artt. 132 e 133 c.p., comprese le circostanze attenuanti o personali (es. età, condizioni familiari e necessità), quando esse sono rilevanti per l'aumento della pena.
- Se la motivazione dell'aumento è carente, la Corte di cassazione può annullare l'atto limitatamente alla parte insufficiente e rinviare per un nuovo esame, evitando di riformare integralmente la quantificazione della pena quando il resto dell'ordinanza sia regolare.
- Deve essere evitato il rischio di cumulo materiale surrettizio: gli aumenti devono rispettare i limiti di proporzione tra le pene e i criteri stabiliti dall'art. 81 c.p.
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