Cassazione Civile, Ordinanza n. 24730/2025 del 07/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cooperativa)
La controversia
La controversia nasce da una convenzione tra una cooperativa edilizia e un Comune per la realizzazione di alloggi di edilizia popolare agevolata. La cooperativa aveva sostenuto gli oneri di acquisizione dell’area e, a seguito di un’occupazione illegittima del suolo espropriando, era stata condannata, in solido con il Comune, a pagare al proprietario somme a titolo di indennità di occupazione illegittima e risarcimento danni. Dopo il passaggio in giudicato di tale vicenda e l’ammissione del Comune al passivo della liquidazione coatta della cooperativa, la cooperativa ha chiesto a un assegnatario di alloggio il pagamento della quota parte del debito complessivo gravante su di lui. L’assegnatario ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo. La Corte d’appello ha accolto l’opposizione ritenendo prescritto il credito: ha qualificato l’obbligazione come correlata al rapporto sociale, applicando la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., facendo decorrere il termine dal deposito della sentenza del 2005 che aveva accertato il credito del proprietario verso gli esproprianti. La cooperativa ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che l’obbligazione dell’assegnatario derivasse dall’atto di assegnazione dell’alloggio e da un accollo negoziale degli oneri espropriativi, con conseguente applicazione della prescrizione ordinaria decennale; ha inoltre contestato il dies a quo della prescrizione e l’omesso rilievo di atti e bilanci che avrebbero interrotto la prescrizione o comunque reso definitivo il debito solo in epoca successiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla qualificazione giuridica del debito e al termine di prescrizione applicabile. Ha affermato che il rapporto tra socio e cooperativa non si esaurisce nel vincolo societario: se l’obbligo ulteriore grava sul socio per effetto dello statuto, dell’atto costitutivo o dei regolamenti interni, si applica l’art. 2949 c.c.; se invece l’obbligo è contenuto nel negozio che realizza il rapporto mutualistico, esso resta autonomo rispetto al vincolo sociale e soggiace alla prescrizione ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. La Corte ha censurato la motivazione della sentenza impugnata perché aveva liquidato la questione con formule apodittiche, senza spiegare perché l’impegno assunto nell’atto di assegnazione dovesse essere considerato obbligazione sociale. Ha inoltre osservato che, anche prendendo come dies a quo il deposito della sentenza del 7 aprile 2005, il credito della cooperativa non sarebbe risultato prescritto alla data della richiesta del 14 marzo 2014, essendo decorso un termine inferiore a dieci anni. I motivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono stati assorbiti. La sentenza di appello è stata quindi cassata con rinvio, per nuovo esame, ad altro giudice di merito.
Norme richiamate
richiamato per la procura speciale telematica depositata con il controricorso
art. 18, comma 5, D.M. Giustizia n. 44/2011
richiamato per la validità del deposito telematico della procura
richiamato quale norma sostitutiva del precedente regolamento tecnico
usato come base per i motivi di ricorso per violazione di legge
usato come base per i motivi di ricorso per omesso esame di fatti decisivi o carenze motivazionali
richiamato dalla ricorrente in tema di accollo
richiamato dalla ricorrente in tema di contratto e autonomia negoziale
richiamato dalla ricorrente per la struttura del contratto
richiamato per l’efficacia vincolante del contratto
richiamato nel quadro della qualificazione del negozio di assegnazione
ritenuto applicabile dalla Corte di cassazione se l’obbligo deriva dal negozio mutualistico e non dal rapporto sociale
ritenuto applicabile dalla Corte d’appello; la Cassazione distingue però il caso in cui l’obbligo sia effettivamente sociale da quello in cui sia negoziale
richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge
richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge
richiamato dalla ricorrente nel motivo di violazione di legge
richiamato dalla ricorrente in tema di bilancio
richiamato dalla ricorrente in tema di deposito e bilancio
richiamato dalla ricorrente per l’interruzione della prescrizione
richiamato dalla ricorrente per il riconoscimento del debito e l’interruzione della prescrizione
richiamato dalla ricorrente e discusso in relazione alla valutazione delle prove documentali
richiamato per affermare che la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere
richiamato come possibile fonte di obblighi accessori del socio
richiamato per l’applicabilità di norme societarie alle cooperative
richiamato per statuto, atto costitutivo e regolamenti interni della cooperativa
art. 5, comma 2, L. 3 aprile 2001 n. 142
richiamato come esempio di previsione legislativa di reciproche ripercussioni tra rapporto sociale e rapporto mutualistico
Massime di principio
- Nelle cooperative, il rapporto sociale e il rapporto mutualistico sono autonomi: non ogni obbligazione gravante sul socio va automaticamente qualificata come obbligazione sociale soggetta alla prescrizione quinquennale dell’art. 2949 c.c.
- Se l’obbligo del socio deriva da statuto, atto costitutivo o regolamenti interni della cooperativa, esso si inserisce nel rapporto sociale; se invece è contenuto nel negozio che realizza lo scambio mutualistico, si applicano le regole del rapporto contrattuale e la prescrizione ordinaria decennale dell’art. 2946 c.c.
- Ai fini del decorso della prescrizione, il diritto può dirsi azionabile solo quando l’ente creditore possa effettivamente pretenderne l’adempimento, ai sensi dell’art. 2935 c.c.
- La motivazione di merito è viziata quando si limita a qualificare un debito come "correlato" al rapporto sociale senza spiegare il percorso logico-giuridico che giustifica la sua sussunzione tra le obbligazioni sociali.
- Quando il giudice di merito fissa il dies a quo della prescrizione in un certo momento e tale statuizione non è impugnata in via incidentale, quel capo della decisione si consolida nel giudizio di legittimità.
- L’eventuale esistenza di documenti contabili o di richieste di pagamento rileva ai fini dell’interruzione della prescrizione solo se ne sia accertata in modo specifico la riferibilità al singolo debito azionato.
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